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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 04876/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34932/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]), in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 112, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocatoVALENTINI ALESSANDRO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 58, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difend ono unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 428/2019 depositata il13/05/2019, R.G.N. 914/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.con sentenza del 12 febbraio 2017 il Tribunale di Asti, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, confermò la decisione resa in fase sommaria che aveva respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] volto ad accertare la nullità e l’illegittimità del licenziamento intimatogli da [OSCURATO:SOCIETA]. con lettera del 5 aprile 2014 per soppressione del posto di lavoro; la Corte d'Appello di Torino, in accoglimento parziale del reclamo proposto dal Cavagnero, dichiarò invece l’illegittimità del recesso; affermò che il riassetto dell'attività produttiva perseguito mediante la soppressione del posto di lavoro erastato determinato da una situazione di criticità aziendale caratterizzata da calo del fatturato, effettivo e non pretestuoso, essendo però emerso che una buona parte dell'attività in precedenza svolta dal Cavagnero (trattativa con i fornitori su prezzo, materiali, preventivo, ordini ecc.) era stata attribuita ad altro dipendente, mentre quelle implicanti facoltà decisionali erano state assunte dall'amministratore [OSCURATO:PERSONA]; il datore di lavoro non aveva quindi dimostrato che la funzione residua rispetto a quella affidata all'amministratore non potesse essere mantenuta allo stesso Cavagnero, seppure coninquadramento inferiore e lavoro a part - time;

2. con ordinanza n. 23301 del 2018 questa Corte ha cassato tale pronuncia in accoglimento del terzo motivo di gravame proposta dalla società, con il quale si deduceva la violazione e la falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 604 del 1966 per avere la Corte d'Appello errato nell'obbligarla a mantenere in servizio il dipendente, seppure con orario ridotto e mansioni inferiori, senza tener conto del principio secondo il quale è possibile, una volta soppresso il posto di lavoro, affidare ad altri lavoratori le attività riconducibili al lavoratore licenziato; l’ordinanza, richiamati taluni principi della giurisprudenza di legittimità, ha argomentato che la Corte di merito non si era attenuta ai medesimi, “là dove ha ritenuto che il riassetto dell'attività produttiva perseguito mediante la soppressione del posto di lavoro fosse stato determinato da una situazione di criticità aziendale caratterizzata da calo del fatturato, e fosse stato effettivo, con redistribuzione dei compiti già assegnati al Cavagnero all'amministratore (quanto a quelle comportanti facoltà decisionale) e (quanto a quelli comportanti la trattativa coni fornitori su materiali, prezzo, preventivi ecc.) ad altro dipendente già in servizio, con inquadramento inferiore (il Monasterolo), ma ha concluso che tali seconde mansioni residue dovessero essere comunque mantenute in capo al lavoratore licenziato, pur con inquadramento inferiore ed eventualmente riduzione di orario”; secondo l’ordinanza “una volta configurati in fatto gli elementi idonei a legittimare la soppressione del posto come delineati nei richiamati arresti, nel ritenere che il datore dovesse comunque mantenere una posizione di lavoro che consentisse al Cavagnero di continuare ad esercitare parte delle mansioni corrispondenti alla posizione soppressa il giudice di merito si è sostituito all'imprenditore nel compito di organizzazione aziendale che a lui compete”; ha concluso che “alla dimostrazione dell'effettività della soppressione del posto doveva invece fare seguito la valutazione della prova, di cui è onerato il datore di lavoro, dell'impossibilità del repéchage, in ordine alla quale però è sufficiente che egli dimostri l'insussistenza di una collocazione alternativa del dipendente nel contesto aziendale esistente al momento del licenziamento, ovvero l'assenza di posizioni lavorative disponibili in cui poterlo ricollocare, da individuarsi nel rispetto dell'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore, cui non può essere imposto di creare una nuova posizione lavorativa o di modificare l'organizzazione del lavoro per creare un posto di lavoro diversamente inesistente”; 3.la Corte di Appello di Torino, con la sentenza impugnata, pronunciando sul ricorso in riassunzione, ha ancora riformato la pronuncia di primo grado, dichiarando l’illegittimità del licenziamento; la Corte del rinvio, accertato che nel novembre 2013 era stato assunto dalla OMLAT altro dipendente (Agrò) e che la società aveva comunicato la volontà di licenziare il Cavagnero il 10 febbraio 2014, risolvendo poi il rapporto il 5 aprile successivo, ha considerato che “tra l’assunzione del nuovo dipendente e la decisione datoriale di risolvere il rapporto di lavoro sono quindi trascorsi solo 4 mesi il che dimostra che la OMLAT nel momento in cui ha effettuato la nuova assunzione ha deliberatamente violato gli obblighi di correttezza e buona fede che le imponevano di offrire il lavoro a Cavagnero”, con la conseguente illegittimità del recesso datoriale “per non avere la OMLAT assolto all’onere di dimostrare l’impossibilità di ricollocare Cavagnero e per non aver dimostrato l’impossibilità di riutilizzarlo nella posizione di lavoro assegnata al nuovo assunto Agrò”;

4. avverso tale sentenza la soccombente socie tà, in concordato preventivo, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’intimato; successivamente si è costituito il [OSCURATO:SOCIETA] per la prosecuzione del giudizio; entrambe le parti, in vista dell’adunanza camerale, hanno comunicato memorie; [OSCURATO:PERSONA] 1.il primo motivo è articolato in tre censure: con la prima si denuncia la violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., per mancato rispetto del principio di diritto enunciato nell’ordinanza cassatoria a proposito del momento temporale al quale occorre riferirsi per provare l’impossibilità del repechage; si evidenzia quella parte della ordinanza in cui si afferma: “la valutazione della prova, di cui è onerato il datore di lavoro, dell'impossibilità del repéchage, in ordine alla quale però è sufficiente che egli dimostri l'insussistenza di una collocazione alternativa del dipendente nel contesto aziendale esistente al momento del licenziamento, ovvero l'assenza di posizioni lavorative disponibili in cui poterlo ricollocare, da individuarsi nel rispetto dell'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore”; si constata che Agrò venne assunto il 5 novembre 2013 e il Cavagnero venne successivamente licenziato solo il 5 aprile 2013; con la seconda si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 e 2729 c.c., dell’art. 3 l. n. 604 del 1966, oltre che dell’art. 41 Cost., richiamando il principio secondo cui la valutazione in ordine all’impossibilità di ricollocare il lavoratore licenziato deve essere fatto avuto riguardo ad eventuali assunzioni “per un congruo periodo di tempo successivo al recesso” (Cass. n. 31495 del 2018), mentre nella specie la nuova assunzione risale a quattro mesi prima; con la terza censura si denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo l’avvenuto passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado in cui è stato statuito che “neppure in realtà è emersa l’assunzione di tale Agrò in epoca successiva al licenziamento contestato”; 2.il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.2697, 2727 e 2729 c.c., con riferimento all’art. 3 l. n. 604 del 1966, criticando il ragionamento presuntivo della Corte torinese “quando ha affermato che le mansioni di acquisitore capo e quelle di venditore, appartenendo entrambe al settore commerciale, sarebbero tra loro fungibili cioè interscambiabili”; 3.le prime due censure del primo motivo sono fondate nei sensi definiti dalla motivazione che segue;

3.1. quanto al primo profilo, concernente la dedotta violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., tale disposizione stabilisce che, quando la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata rinviando la causa ad altro giudice, questi “deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte”; l’obbligo di uniformarsi da parte del giudice di rinvio è ribadito dall’art. 143 disp. att. c.p.c.; secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art.384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (tra le altre: Cass. n. 448 del 2020; Cass. n. 27337 del 2019; Cass. n. 17790 del 2014); nella specie, l’ordinanzan. 23301 del 2018 di questa Corte, che ha dato luogo al giudizio di rinvio, ha espressamente accolto “il terzo motivo di ricorso, che involge l'interpretazione dell'art. 3 della l. n. 604 del 1966 e la sussunzione della fattispecie concreta nella norma”, formulato dalla società ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.; si rientrava, quindi, nella prima ipotesi tra quelle precedentemente descritte, per cui il giudice di rinvio doveva soltanto uniformarsi a quanto statuito dal provvedimento cassatorio, “senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo”, mentre la Corte torinese ha indagato altri fatti, disattendendo invece il compito affidatole di verificare “l'insussistenza di una collocazione alternativa del dipendente nel contesto aziendale esistente al momento del licenziamento”, così come si legge nella citata ordinanza; 3.2.in tal modo la Corte del rinvio è anche tornata a violare l’art. 3 della l. n. 604 del 1966 come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, in base alla quale l’onere del datore di lavoro in merito al repechage riguarda la mancata assunzione di nuovi dipendenti in mansioni compatibili o, anche, inferiori, “per un congruo periodo di tempo successivo al licenziamento” (in termini il principio di diritto espresso da Cass. n. 12101 del 2016, che richiama in motivazione Cass. n. 21579 del 2008 e Cass. n.13112 del 2014; successivamente conf.

Cass. n. 31495 del 2018; ancora di recente: Cass. n. 1386 del 2022); si è anche avuto occasione di affermare che la verifica dell’esistenza nell'organico aziendale di posizioni alternative, al fine della corretta applicazione del principio del repechage, “non può che essere contestuale all'intimazione del licenziamento cioè al momento nel quale il datore di lavoro decide di recedere dal rapporto” (Cass. n. 20497 del 2018, la quale ha cassato una pronuncia per avere “anticipato la prescritta verifica delle posizioni aziendali compatibili con la situazione del lavoratore divenuto inidoneo, ad un periodo notevolmente anteriore a quello della intimazione del licenziamento”); è quanto accaduto nella specie laddove i giudici d’appello hanno fatto riferimento ad un’assunzione risalente a mesi prima, senza peraltro neanche esplicitare in alcun modo da quali elementi avessero desunto che, a tale epoca antecedente, la società avessegià deciso di licenziare il Cavagnero, procrastinando poi il recesso ad alcuni mesi dopo;

4. conclusivamente il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento del secondo motivo, che pone una questione successiva in ordine logico; pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure ritenute fondate, con rinvio alla Corte di Appello di Milano (art. 383, comma 1, c.p.c.), che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo anche alle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34932/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]), in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 112, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocatoVALENTINI ALESSANDRO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 58, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difend ono unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 428/2019 depositata il13/05/2019, R.G.N. 914/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.con sentenza del 12 febbraio 2017 il Tribunale di Asti, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, confermò la decisione resa in fase sommaria che aveva respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] volto ad accertare la nullità e l’illegittimità del licenziamento intimatogli da [OSCURATO:SOCIETA]. con lettera del 5 aprile 2014 per soppressione del posto di lavoro; la Corte d'Appello di Torino, in accoglimento parziale del reclamo proposto dal Cavagnero, dichiarò invece l’illegittimità del recesso; affermò che il riassetto dell'attività produttiva perseguito mediante la soppressione del posto di lavoro erastato determinato da una situazione di criticità aziendale caratterizzata da calo del fatturato, effettivo e non pretestuoso, essendo però emerso che una buona parte dell'attività in precedenza svolta dal Cavagnero (trattativa con i fornitori su prezzo, materiali, preventivo, ordini ecc.) era stata attribuita ad altro dipendente, mentre quelle implicanti facoltà decisionali erano state assunte dall'amministratore [OSCURATO:PERSONA]; il datore di lavoro non aveva quindi dimostrato che la funzione residua rispetto a quella affidata all'amministratore non potesse essere mantenuta allo stesso Cavagnero, seppure coninquadramento inferiore e lavoro a part - time; 2. con ordinanza n. 23301 del 2018 questa Corte ha cassato tale pronuncia in accoglimento del terzo motivo di gravame proposta dalla società, con il quale si deduceva la violazione e la falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 604 del 1966 per avere la Corte d'Appello errato nell'obbligarla a mantenere in servizio il dipendente, seppure con orario ridotto e mansioni inferiori, senza tener conto del principio secondo il quale è possibile, una volta soppresso il posto di lavoro, affidare ad altri lavoratori le attività riconducibili al lavoratore licenziato; l’ordinanza, richiamati taluni principi della giurisprudenza di legittimità, ha argomentato che la Corte di merito non si era attenuta ai medesimi, “là dove ha ritenuto che il riassetto dell'attività produttiva perseguito mediante la soppressione del posto di lavoro fosse stato determinato da una situazione di criticità aziendale caratterizzata da calo del fatturato, e fosse stato effettivo, con redistribuzione dei compiti già assegnati al Cavagnero all'amministratore (quanto a quelle comportanti facoltà decisionale) e (quanto a quelli comportanti la trattativa coni fornitori su materiali, prezzo, preventivi ecc.) ad altro dipendente già in servizio, con inquadramento inferiore (il Monasterolo), ma ha concluso che tali seconde mansioni residue dovessero essere comunque mantenute in capo al lavoratore licenziato, pur con inquadramento inferiore ed eventualmente riduzione di orario”; secondo l’ordinanza “una volta configurati in fatto gli elementi idonei a legittimare la soppressione del posto come delineati nei richiamati arresti, nel ritenere che il datore dovesse comunque mantenere una posizione di lavoro che consentisse al Cavagnero di continuare ad esercitare parte delle mansioni corrispondenti alla posizione soppressa il giudice di merito si è sostituito all'imprenditore nel compito di organizzazione aziendale che a lui compete”; ha concluso che “alla dimostrazione dell'effettività della soppressione del posto doveva invece fare seguito la valutazione della prova, di cui è onerato il datore di lavoro, dell'impossibilità del repéchage, in ordine alla quale però è sufficiente che egli dimostri l'insussistenza di una collocazione alternativa del dipendente nel contesto aziendale esistente al momento del licenziamento, ovvero l'assenza di posizioni lavorative disponibili in cui poterlo ricollocare, da individuarsi nel rispetto dell'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore, cui non può essere imposto di creare una nuova posizione lavorativa o di modificare l'organizzazione del lavoro per creare un posto di lavoro diversamente inesistente”; 3.la Corte di Appello di Torino, con la sentenza impugnata, pronunciando sul ricorso in riassunzione, ha ancora riformato la pronuncia di primo grado, dichiarando l’illegittimità del licenziamento; la Corte del rinvio, accertato che nel novembre 2013 era stato assunto dalla OMLAT altro dipendente (Agrò) e che la società aveva comunicato la volontà di licenziare il Cavagnero il 10 febbraio 2014, risolvendo poi il rapporto il 5 aprile successivo, ha considerato che “tra l’assunzione del nuovo dipendente e la decisione datoriale di risolvere il rapporto di lavoro sono quindi trascorsi solo 4 mesi il che dimostra che la OMLAT nel momento in cui ha effettuato la nuova assunzione ha deliberatamente violato gli obblighi di correttezza e buona fede che le imponevano di offrire il lavoro a Cavagnero”, con la conseguente illegittimità del recesso datoriale “per non avere la OMLAT assolto all’onere di dimostrare l’impossibilità di ricollocare Cavagnero e per non aver dimostrato l’impossibilità di riutilizzarlo nella posizione di lavoro assegnata al nuovo assunto Agrò”; 4. avverso tale sentenza la soccombente socie tà, in concordato preventivo, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’intimato; successivamente si è costituito il [OSCURATO:SOCIETA] per la prosecuzione del giudizio; entrambe le parti, in vista dell’adunanza camerale, hanno comunicato memorie; [OSCURATO:PERSONA] 1.il primo motivo è articolato in tre censure: con la prima si denuncia la violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., per mancato rispetto del principio di diritto enunciato nell’ordinanza cassatoria a proposito del momento temporale al quale occorre riferirsi per provare l’impossibilità del repechage; si evidenzia quella parte della ordinanza in cui si afferma: “la valutazione della prova, di cui è onerato il datore di lavoro, dell'impossibilità del repéchage, in ordine alla quale però è sufficiente che egli dimostri l'insussistenza di una collocazione alternativa del dipendente nel contesto aziendale esistente al momento del licenziamento, ovvero l'assenza di posizioni lavorative disponibili in cui poterlo ricollocare, da individuarsi nel rispetto dell'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore”; si constata che Agrò venne assunto il 5 novembre 2013 e il Cavagnero venne successivamente licenziato solo il 5 aprile 2013; con la seconda si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 e 2729 c.c., dell’art. 3 l. n. 604 del 1966, oltre che dell’art. 41 Cost., richiamando il principio secondo cui la valutazione in ordine all’impossibilità di ricollocare il lavoratore licenziato deve essere fatto avuto riguardo ad eventuali assunzioni “per un congruo periodo di tempo successivo al recesso” (Cass. n. 31495 del 2018), mentre nella specie la nuova assunzione risale a quattro mesi prima; con la terza censura si denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo l’avvenuto passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado in cui è stato statuito che “neppure in realtà è emersa l’assunzione di tale Agrò in epoca successiva al licenziamento contestato”; 2.il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.2697, 2727 e 2729 c.c., con riferimento all’art. 3 l. n. 604 del 1966, criticando il ragionamento presuntivo della Corte torinese “quando ha affermato che le mansioni di acquisitore capo e quelle di venditore, appartenendo entrambe al settore commerciale, sarebbero tra loro fungibili cioè interscambiabili”; 3.le prime due censure del primo motivo sono fondate nei sensi definiti dalla motivazione che segue; 3.1. quanto al primo profilo, concernente la dedotta violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., tale disposizione stabilisce che, quando la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata rinviando la causa ad altro giudice, questi “deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte”; l’obbligo di uniformarsi da parte del giudice di rinvio è ribadito dall’art. 143 disp. att. c.p.c.; secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art.384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (tra le altre: Cass. n. 448 del 2020; Cass. n. 27337 del 2019; Cass. n. 17790 del 2014); nella specie, l’ordinanzan. 23301 del 2018 di questa Corte, che ha dato luogo al giudizio di rinvio, ha espressamente accolto “il terzo motivo di ricorso, che involge l'interpretazione dell'art. 3 della l. n. 604 del 1966 e la sussunzione della fattispecie concreta nella norma”, formulato dalla società ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.; si rientrava, quindi, nella prima ipotesi tra quelle precedentemente descritte, per cui il giudice di rinvio doveva soltanto uniformarsi a quanto statuito dal provvedimento cassatorio, “senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo”, mentre la Corte torinese ha indagato altri fatti, disattendendo invece il compito affidatole di verificare “l'insussistenza di una collocazione alternativa del dipendente nel contesto aziendale esistente al momento del licenziamento”, così come si legge nella citata ordinanza; 3.2.in tal modo la Corte del rinvio è anche tornata a violare l’art. 3 della l. n. 604 del 1966 come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, in base alla quale l’onere del datore di lavoro in merito al repechage riguarda la mancata assunzione di nuovi dipendenti in mansioni compatibili o, anche, inferiori, “per un congruo periodo di tempo successivo al licenziamento” (in termini il principio di diritto espresso da Cass. n. 12101 del 2016, che richiama in motivazione Cass. n. 21579 del 2008 e Cass. n.13112 del 2014; successivamente conf. Cass. n. 31495 del 2018; ancora di recente: Cass. n. 1386 del 2022); si è anche avuto occasione di affermare che la verifica dell’esistenza nell'organico aziendale di posizioni alternative, al fine della corretta applicazione del principio del repechage, “non può che essere contestuale all'intimazione del licenziamento cioè al momento nel quale il datore di lavoro decide di recedere dal rapporto” (Cass. n. 20497 del 2018, la quale ha cassato una pronuncia per avere “anticipato la prescritta verifica delle posizioni aziendali compatibili con la situazione del lavoratore divenuto inidoneo, ad un periodo notevolmente anteriore a quello della intimazione del licenziamento”); è quanto accaduto nella specie laddove i giudici d’appello hanno fatto riferimento ad un’assunzione risalente a mesi prima, senza peraltro neanche esplicitare in alcun modo da quali elementi avessero desunto che, a tale epoca antecedente, la società avessegià deciso di licenziare il Cavagnero, procrastinando poi il recesso ad alcuni mesi dopo; 4. conclusivamente il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento del secondo motivo, che pone una questione successiva in ordine logico; pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure ritenute fondate, con rinvio alla Corte di Appello di Milano (art. 383, comma 1, c.p.c.), che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo anche alle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, dichiara
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