CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18395/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In data 18 maggio 2026 [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensoremunito di procura speciale, ha depositato dichiarazione di ricusazione nei confrontidei magistrati della Sesta Sezione di questa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], asseritamente componenti del collegio chiamato adecidere sul ricorso presentato contro l’ordinanza del 23 ottobre 2025 con la qualela Corte di appello di Brescia aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisionedella sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di truffa aggravata e falso emessadalla Corte d’appello di Milano, divenuta irrevocabile il 30 luglio 2014.Osserva il ricorrente che i tre magistrati si trovano in una condizione diincompatibilità funzionale a partecipare al giudizio sul suddetto ricorso, fissato perl’udienza del 20 maggio 2026, in quanto componenti del collegio che, con sentenzadel 17 luglio 2015, aveva dichiarato inammissibile il ricorso straordinario.2. Il ricorso è inammissibile perché è erroneo il presupposto sul quale si fondal’impugnazione.Infatti, dal ruolo dell’udienza del 20 maggio 2026 della Sesta Sezione risultache nessuno dei tre magistrati ricusati fa parte del collegio.3. All’inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende dellasomma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026.Il Presidente estensorePiero [OSCURATO:PERSONA]Agostini