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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02123/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22602/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. unipersonale in liquidazione,con sede in Prato, alla via S. Anna n. 9, in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegatain calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla via C. [OSCURATO:PERSONA] n. 82. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegatain calce al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Borsi n. 4, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]. controricorrente nonché sul ricorso n. 24605/2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegatain calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Borsi n. 4, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. unipersonale in liquidazione, con sede in Prato, alla via S. Anna n. 9, in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegatain calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla via C. [OSCURATO:PERSONA] n. 82. controricorrentee ricorrente incidentale avverso i decretidelTRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA], n. 2584/19 rep. e n. 209/19 rep., depositati, rispettivamente,i117/06/2019 ed il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con contratto del 21 dicembre 2012, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. concesse in sublocazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. (già SmitTextiles.p.a.) un immobile ad uso industriale, sito in Schio (VI), alla via dell'Industria n. 135, con canone annuale pattuito in C 1.000.000,00, oltre IVA.

La subconduttrice, rimasta morosa quanto al pagamento dei canoni, dopo aver presentato, presso il Tribunale di Vicenza, in data il 16 luglio 2014, una domanda di concordato preventivo, fu dichiarata fallita, dal medesimo tribunale, il successivo 5 febbraio 2015.

1.1. La sublocatrice, poi, I'l luglio 2015, intimò pure lo sfratto per morosità in danno della curatela fallimentare, ritenendola subentrata nel contratto di sublocazione.

La relativa controversia, a seguito dell'opposizione dell'intimata, fu decisa dal tribunale vicentino con sentenza del 22 dicembre 2015, n. 2517, divenuta cosa giudicata, la quale condannò la curatelagratan al pagamento dei canoni di sublocazione, dichiarò risolto il contratto 1~233 per grave inadempimento della subconduttrice, fissò la data del rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, entro il 31 gennaio 2016 e pose a carico della curatela fallimentare le spese processuali come ivi liquidate.2.

In relazione a questi fatti, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. depositò, il 24 aprile 2015 (anteriormente, dunque, alla menzionata sentenza n. 2517/2015), una prima istanza di insinuazione al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. così dettagliata: «in prededuzione, C 958.225,73 (di cui C 956.521,74 per canoni di locazione maturati dal 16.07.2014 - data di presentazione della domanda di concordato preventivo - ed C 1.703,99 per interessi legali maturati su tale somma fino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento).

Fin da ora, si chiede che il sig.

G.D. voglia riconoscere alla ricorrente una somma mensile in prededuzione per canoni di locazione ancora da scadere ed autorizzare il Curatore al pagamento di detta somma.

In via privilegiata [ex art. 2764 cod. civ..

Ndr], C 1.314.044,22 per canoni di locazione scaduti e non pagati nell'anno in corso alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo e nell'anno precedente (nello specifico: C 750.000,00 per l'anno precedente [dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2013], C 543.478,26 per l'anno in corso [dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 16.07.2014] ed C 20.565,96 per interessi legali maturati su tali somme alla data della sentenza dichiarativa di fallimento).

In via chirografaria, C 2.647.782,57 (di cui C 2.542.324,95, quale residuo debito della maggior somma di cui alla scrittura privata del 10/12/2012 e della somma portata in decreto ingiuntivo e successivamente precettata, C 75.139,60 per interessi legali sulla somma portata in decreto ingiuntivo ed indicati nell'atto di precetto notificato, C 7.910,02 per spese legali portate in decreto ingiuntivo ed in atto di precetto notificato ed C 49.408,00 per spese di registrazione del contratto di locazione e spese di assicurazione)».

Il giudice delegato, con decreto del 6 ottobre 2015, così dispose: «ammesso per: 1) Euro 2.542.324,95 (annualità 2010, 2011 e 2012), [OSCURATO:PERSONA], con riserva: condizionatamente al mancato pagamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. (ora società fallita) la quale risulta debitrice in via solidale con la società fallita in forza di accordo transattivo del 10/12/12; 2) Euro 1.250.000, per debito relativo alle annualità 2013 e I e II trimestre 2014, oltre ad Euro 16.112,99 per interessi legali sino al concordato preventivo (01/08/14), nella categoria privilegiati di grado 16 per crediti del locatore di immobili di cui all'art.2764 c.c., speciale sui beni mobili rinvenibili all'interno dell'immobile; 3) Euro 21.898,22, [OSCURATO:PERSONA] per imposta di registro e assicurazione 2013, con riserva: trattandosi di debito trasferito nel contesto della cessione di ramo d'azienda alla società [OSCURATO:SOCIETA]. del 09.07.2014, pur considerando il disposto dell'art.2560 c.c. riferibile al mantenimento dell'obbligazione in capo alla società fallita, stante l'assenza di specifica liberatoria espressa dal creditore originario, si ritiene di ammettere detto credito in via condizionata al mancato pagamento dello stesso da parte del cessionario di ramo d'azienda.

Escluso per euro 1.116.716,36, in quanto si ritiene che il contratto di locazione sia stato trasferito alla cessionario d'azienda [OSCURATO:SOCIETA]. a far data da 9.7.2014».

2.1. Successivamente al deposito della citata sentenza del tribunale vicentino n. 2517/2015, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose un'altra domanda di ammissione al passivo del fallimento suddetto chiedendo„ tra l'altro: i) l'insinuazione, «in prededuzione, del credito di C 1.000.000,00, oltre IVA, per indennità d'occupazione dell'immobile dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.6.2016, oltre il successivo credito per indennità di occupazione successive»; il) stabilirsi «un'indennità mensile d'occupazione di immobile, commisurata al canone di sublocazione concordato con il contratto del 21.12.2012, oltre IVA, a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, a carico della curatela fallimentare ST s.r.I., ordinandone il pagamento al curatore, dal 3.6.2016 fino alla data di rilascio dell'immobile»; iii) l'ammissione del credito «di C 21.313,81 per spese legali liquidate in sentenza n. 2517/2015 del Tribunale di Vicenza a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed a carico della curatela del fallimento.

In via subordinata, qualora ciò non fosse possibile, ammettere il credito di C 21.313,81 della ricorrente in prededuzione al passivo del fallimento in epigrafe».

Il giudice delegato, con decreto del 20 ottobre 2017, così dispose: «ammesso come richiesto», esponendo le ragioni del proprio convincimento con riguardo a ciascuna delle voci di credito suddette.

2.2. Il decreto del giudice delegato del 6 ottobre 2015 (reso sulla prima istanza di ammissione al passivo) fu opposto, ex art. 98, comma 2, I.fall., dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che ribadì la richiesta di ammissione pure dell'importo complessivo (€ 1.116.716,36), negatole dal primo, e così concluse: «In parziale riforma del decreto del [OSCURATO:PERSONA], oltre al credito già ammesso, disporre l'ammissione al passivo del fallimento indicato anche delle seguenti somme: 1) In prededuzione: C 958.225,73 (di cui C 956.521,74 per canoni di locazione scaduti e non pagati dal 16.7.2014 al 24.4.2015 ed C 1.703,99 per interessi legali maturati su tale somma fino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento); il successivo credito per canoni di locazione, scaduti e da scadere dopo il 24.4.2015, nonché per spese di registrazione del contratto di locazione e di assicurazione dell'immobile, (data della domanda di ammissione del credito al passivo) e fino alla data di riconsegna dell'immobile, oltre interessi su tali somme. 2) In via privilegiata: C 47.931,23 (di cui C 43.478,26 per canoni di locazione scaduti e non pagati ed C 4.452,97 per interessi maturati dopo il 9.7.2014 e fino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento. 3) In via chirografaria: C 110.565,40 (di cui C 75.139,60 per interessi portati in atto di precetto, C 7910,02 per spese portate in atto di precetto, ed C 27.517,78 per spese di registrazione del contratto di locazione dell'immobile successive al [OSCURATO:DATA_NASCITA])».

2.2.1. Il decreto del giudice delegato del 20 ottobre 2017 (reso sulla seconda istanza di ammissione al passivo) fu impugnato, ex art. 98, comma 3, I.fall., dalla curatela fallimentare che, «a parziale modifica dello stato passivo reso esecutivo in data 20 ottobre 2017», chiese accertarsi e dichiararsi «che il credito della resistente ammesso va escluso» perché: i) già oggetto della prima richiesta di insinuazione e successiva opposizione, sicché il giudice delegato si era pronunciato «su una questione giuridica rispetto alla quale già pendeva una lite», per cui l'adito tribunale «dovrà dichiarare la litispendenza di questa controversia rispetto alla precedente opposizione allo stato passivo»; il) erroneamente il giudice delegato aveva utilizzato, quanto alla determinazione dell'indennità di occupazione, la norma di cui all'art. 1591 cod. civ., in nessun modo invocata dalla sublocatrice, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione.

In via subordinata, la curatela, domandò l'ammissione del credito in questione non in prededuzione e previa sua rideterminazione sulla base di apposita consulenza tecnica di ufficio da disporsi dal tribunale «anche considerato che, alla data del fallimento, l'azienda sarebbe stata del tutto inattiva, con conseguente minimo deperimento dell'immobile».

2.3. Il Tribunale fallimentare di Vicenza, investito di entrambi i descritti giudizi: i) con decreto del 30 maggio/17 giugno 2019, n. 2584/19 rep., formalmente pronunciato in quello di impugnazione di credito ammesso intrapreso, ex art. 98, comma 3, I.fall., dalla curatela fallimentare, dopo aver rilevato che «la questione che è stata dedotta in questo giudizio (credito per canoni di locazione dal fallimento al 30.6.2016) forma già oggetto di più ampia riconsiderazione in un'altra opposizione allo stato passivo, decisa in data odierna in modo tale da comprendere anche il credito di cui qui si discute (canoni di locazione anteriori e posteriori al fallimento, fino alla riconsegna, anche sotto forma di indennità di occupazione)» e che, pertanto, «vi è duplicazione nella ammissione del credito relativo ai canoni maturati dal fallimento alla riconsegna del bene immobile alla locatrice», ha revocato «l'ammissione al passivo di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. oggetto della presente impugnazione, per la parte in cui riconosce alla creditrice canoni di locazione, anche sotto forma di indennità di occupazione, o altri importi a diverso titolo, già riconosciuti nell'opposizione al passivo n. 24/2015, sub 3, tra le stesse parti» e condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento delle spese di lite; li) con decreto del 30 maggio/18 giugno 2019, n. 209/19 rep., formalmente pronunciato in quello di opposizione allo stato passivo intrapreso, ex art. 98, comma 2, I.fall., dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dopo aver considerato c:he «è stata esclusa l'ammissione allo stato passivo per il credito di C 1.116.716,36 "in quanto si ritiene che il contratto di locazione sia stato trasferito alla cessionaria d'azienda [OSCURATO:SOCIETA]. a far data dal 9.7.2014"», ha opinato che detta cessione «quand'anche vi fosse stata, non sarebbe opponibile al contraente ceduto, in assenza di qualsivoglia comunicazione della stessa».

Pertanto, ha ritenuto «sussistente il credito della opponente, così come esposto», ammettendolo, però, in chirografo, «fatta eccezione per i canoni dovuti dalla data del fallimento (5.2.2015) fino al rilascio (30.11.2017), come indennità di occupazione»; ha negato il privilegio ex art. 2764 cod. civ.

«per non avere indicato l'opponente su quali beni, in concreto, esso dovrebbe essere fatto valere»; ha affermato essere «incontestate o assorbite le questioni non trattate».

3. Contro il primo di detti decreti ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in liquidazione, affidandosi a sei motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., cui resiste, con controricorso, parimenti seguito memoria ex art. 380-bis.1, la curatela fallimentare.

Quest'ultima, invece, ricorre contro il secondo di quei decreti, formulando tre motivi, resistiti, con controricorso, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, la quale propone pure ricorso incidentale con tre motivi, a loro volta resistiti dalla menzionata curatela con controricorso ex art. 371, comma, 4, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Collegio rileva, pregiudizialmente, che i ricorsi della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (introduttivo del procedimento n.r.g. 22602/19) e della curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. (introduttivo del procedimento n.r.g. 24605/19, nel quale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso incidentale), promossi, rispettivamente, contro il decreto del Tribunale di Vicenza del 30 maggio/17 giugno 2019, n. 2584/19 rep., e contro il decreto del medesimo tribunale del 30 maggio/18 giugno 2019, n. 209/19 rep., possono essere riuniti vertendo le cause tra le stesse parti ed essendo indiscutibile la connessione oggettiva delle questioni da affrontare.

Invero, «la riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie» (cfr., in termini, Cass. n. 27550 del 2018; Cass., SU, n. 1521 del 2013.

In senso sostanzialmente conforme„ si vedano anche Cass. n. 11817 del 2021; Cass. n. 17603 del 2019; Cass. n. 9192 del 2017; Cass. n. 9377 del 2001).

2. I sei motivi del ricorso n.r.g. 22602/19 della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ascrivono al decreto n. 2584/19 rep., ivi impugnato, rispettivamente: I) «Violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 135, comma 4, c.p.c. e dell'art. 99, comma 11, /.fa/l., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», per avere affermato, in maniera manifestamente illogica e non rispondente al vero, che il credito oggetto di quel giudizio riguardava «crediti per canoni di locazione dal fallimento al 30 giugno 2016», mentre, invece, nella sua corrispondente domanda di insinuazione al passivo, era stata invocata l'insinuazione, in prededuzione, «del credito di C 1.000.000,00, oltre

I. VA, per indennità di occupazione dell'immobile dall'i luglio 2015 al 30 giugno 2016, oltre il successivo credito per le indennità di occupazione successive».

Erroneamente, dunque, il tribunale aveva ritenuto incluso, in detta istanza, le indennità di occupazione maturate prima dell'i luglio 2015, vale a dire dalla data del fallimento della ST s.r.I., risalente al 5 febbraio 2015, oggetto, invece, di precedente e distinta domanda; II) «Violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 135, comma 4, c.p.c. e dell'art. 99, comma 11, I.fall., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», per avere affermato, in maniera manifestamente illogica e non rispondente al vero, che il credito oggetto di quel giudizio riguardava «crediti per canoni di locazione dal fallimento al 30 giugno 2016», mentre, invece, nella sua corrispondente domanda di insinuazione al passivo, era stata invocata l'insinuazione, in prededuzione, pure del «credito per le indennità di occupazione successive al 30 giugno 2016», peraltro espressamente riconosciute dal giudice delegato.

Erroneamente, dunque, il tribunale aveva limitato detta istanza al solo riconoscimento delle indennità di occupazione fino al 30 giugno 2016; III) «Violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 135, comma 4, c.p.c. e dell'art. 99, comma 11, I.fall., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», per avere affermato, in maniera manifestamente illogica e non rispondente al vero, che il credito oggetto di quel giudizio riguardava solo «crediti per canoni di locazione dal fallimento al 30 giugno 2016», mentre, invece, nella sua corrispondente domanda di insinuazione al passivo, era stata invocata l'insinuazione pure del «credito di C 21.313,81», concernente le spese giudiziali liquidate nella sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2517/2015 ed ivi poste a carico della curatela fallimentare soccombente; IV) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», per grave travisamento della prova, con conseguente errata ricostruzione del fatto.

Il tribunale, invero, non aveva tenuto conto delle richieste contenute nella domanda della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I..

In particolare, aveva travisato il periodo di occupazione dell'immobile per cui era stato chiesto il pagamento della relativa indennità; aveva omesso di esaminare la sua domanda riguardante la medesima indennità per il periodo 30 giugno 2016-30 novembre 2017, nonché quella afferente le spese giudiziali suddette; non aveva tenuto conto o aveva travisato i decreti di esecutività dello stato passivo resi dal giudice delegato; V) «Violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 135, comma 4, c.p.c. e dell'art. 99, comma 11, I.fall., in relazione altart. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», per avere affermato, in maniera irriducibilmente contraddittoria, manifestamente illogica e non rispondente al vero, che il credito oggetto di quel giudizio era stato riconosciuto nell'altro procedimento n. 24/2015, sub 3, definito con decreto n. 209/19 rep., e che, pertanto, sarebbe stata una duplicazione dello stesso credito che, se ammesso, avrebbe illegittimamente arricchito la parte creditrice.

Infatti, l'oggetto dei due giudizi era chiaramente diverso quanto ai titoli dei crediti in essi rispettivamente domandati ed al loro periodo di riferimento; VI) «Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, ed in particolare dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», quanto all'avvenuta condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento delle spese di quel giudizio.

2.1. I tre motivi del ricorso principale n.r.g. 24605/19 del [OSCURATO:SOCIETA]. ascrivono al decreto n. 209/19 rep. ivi impugnato, rispettivamente: I) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 93, 98-99, I.fall., per avere la società sublocatrice chiesto, in sede di opposizione allo stato passivo, crediti di importo superiore e per titoli diversi rispetto a quelli richiesti in sede di ammissione allo stato passivo; conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c.».

Si censura l'avvenuta ammissione per l'ulteriore somma di C 1.116.716,36, corrispondente al credito in prededuzione per canoni di locazione e/o indebita occupazione dell'immobile dal 5 febbraio 2015 al 30 novembre 2017, benché una tale domanda non fosse contenuta nel ricorso per ammissione allo stato passivo, nel quale la società sublocatrice si era limitata a chiedere "una somma mensile per canoni di locazione ancora da scadere".

Né una simile domanda era stata puntualmente formulata nel ricorso in opposizione allo stato passivo, poiché in esso non vi era stata alcuna quantificazione puntuale, ma solo una generica richiesta di canoni a scadere fino alla riconsegna dell'immobile; II) «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1591 c.c. e conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale di Vicenza implicitamente quantificato i canoni come indicato dal G.D, in sede di formazione dello stato passivo».

Si sostiene che il tribunale vicentino, per il periodo successivo allo sfratto (luglio 2015), avrebbe dovuto determinare l'indennità di occupazione mediante una consulenza tecnica di ufficio e non quantificarla ex art. 1591 cod. civ., mai invocato dalla sublocatrice; III) «Del giudicato esterno rispetto allbrdinanza del 17 giugno 2019».

Si deduce che «se la società sublocatrice non dovesse impugnare per cassazione l'ordinanza [rectius: decreto] del 17 giugno 2019, rispetto alle richieste ivi contenute, i canoni di locazione dall'i luglio 2015 al 30 giugno 2016, si è formato il giudicato esterno, cosicché, a tutto concedere, non potrà essere accolta alcuna richiesta in prededuzione rispetto a tale periodo, durante il quale la società era in fallimento».

2.2. I tre motivi del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., proposto nel procedimento n.r.g. 24605/19, ascrivono al decreto n. 209/19 rep., ivi impugnato, rispettivamente: I) «Violazione e/o falsa applicazione degli art. 111, comma 2, I.fall., per avere il tribunale escluso la prededuzione dei crediti maturati in occasione ed in funzione del concordato preventivo», malgrado la continuazione del contratto di sublocazione, da parte del commissario giudiziale, e, successivamente, del curatore fosse «funzionale alla conservazione dell'azienda della società fallita per la sua successiva vendita»; II) «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2764 c.c., per avere il tribunale escluso il privilegio sui crediti maturati dal 16 luglio 2004 (data di presentazione della domanda di concordato preventivo) al 5.2.2015 (data di fallimento della subconduttrice» per non essere stati indicati i beni sui cui esso avrebbe dovuto essere fatto valere.

Viene invocato, sul punto, il diverso principio affermato da Cass. n. 10387 del 2012;III) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 99, comma 11, l.fall.».

Si censura il decreto predetto per avere affermato, in maniera irriducibilmente contraddittoria e manifestamente illogica, che il credito oggetto del giudizio era limitato alla somma di C 1.116.716,36.

In realtà detta somma era calcolata fino al 5.2.2015 (data del fallimento della subconduttrice); al contrario, il credito della sublocatrice era stato chiesto anche per le mensilità successive, fino al 30.11.2017 (data di riconsegna dell'immobile).

Il decreto del tribunale, pur avendo riconosciuto, nella parte motiva, la prededuzione del credito di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. maturato dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.11.2017, tuttavia, nella sua concreta quantificazione in dispositivo, non ne aveva tenuto conto.

3. Tanto premesso, è utile rimarcare, per quanto di residuo interesse in questa sede ed al fine di una più lineare trattazione delle questioni poste, nel loro insieme, dai riportati motivi di impugnazione (principale ed incidentale) formulati dalle parti contro i decreti predetti, che i contenuti, già descritti analiticamente nei "Fatti di causa", delle due domande di ammissione al passivo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dei decreti resi in ordine a ciascuna di esse dal giudice delegato, dell'opposizione, ex art. 98, comma 2, I.fall., e dell'impugnazione, giusta il comma 3 dello stesso articolo, proposte, rispettivamente, dalla società suddetta e dalla curatela fallimentare, nonché dei decreti del tribunale che le hanno decise, consentono di ritenere che sia tuttora controversa tra le parti: i) la mancata collocazione in prededuzione dei canoni di sublocazione maturatisi dalla data (16.7.2014) della domanda di concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis fino a quella (5.2.2015) del suo dichiarato fallimento; ii) l'entità e la collocazione di quanto preteso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a titolo di canoni di sublocazione e di indennità di occupazione, dal fallimento della subconduttrice fino all'avvenuta riconsegna dell'immobile ([OSCURATO:DATA_NASCITA]); iii) il mancato riconoscimento, in favore della sublocatrice, del privilegio ex art. 2764 cod. civ. sul credito per canoni maturati dal 16 luglio 2004 (data di presentazione della domanda di concordato preventivo della ST s.r.I.) al 5.2.2015 (data di fallimento della subconduttrice); iv) l'ammissione al passivo in relazione all'importo di C 21.313,81, per le spese legali liquidate nella sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2517/2015.

4. Orbene, dal complessivo tenore dei provvedimenti oggi impugnati, emerge agevolmente che il tribunale, scrutinando globalmente (pur senza riunire i corrispondenti procedimenti) l'opposizione ex art. 98, comma 2, I.fall. della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto del giudice delegato del 6 ottobre 2015 e l'impugnazione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, contro il decreto di quello stesso giudice del 20 ottobre 2017: i) ha ammesso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. per l'importo ulteriore (rispetto a quelli già riconosciuti dal giudice delegato) di C 1.116.716,36, «di cui in prededuzione la somma corrispondente ai canoni maturati dalla data del fallimento (5.2.2015) fino al rilascio (30.11.2017), con gli interessi come specificato in motivazione, ed il restante in chirografo» (cfr. decreto del 30 maggio/18 giugno 2019, n. 209/19 rep.); ii) ha escluso la prededuzione al credito per canoni maturatisi pendente la procedura concordataria della [OSCURATO:SOCIETA]. avvalendosi del principio sancito da Cass. n. 9995 del 2016; iii) ha negato il privilegio ex art. 2764 cod. civ. non essendo stati indicati i beni su cui lo stesso avrebbe dovuto essere fatto valere.

5. Fermo quanto precede, il prioritario esame dei descritti motivi del ricorso principale (n. 24605/2019 n.r.g.) della curatela fallimentare conduce al loro integrale rigetto.

5.1. In proposito, infatti, è sufficiente considerare che: i) con la sua prima istanza di ammissione al passivo, la [OSCURATO:PERSONA] aveva domandato, tra l'altro, l'insinuazione per «...€ 958.225,73 (di cui C 956.521,74 per canoni di locazione maturati dal 16.07.2014 - data di presentazione della domanda di concordato preventivo - ed C 1.703,99 per interessi legali maturati su tale somma fino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento», invocando, altresì, il riconoscimento di «una somma mensile [...] per canoni di locazione ancora da scadere» e l'autorizzazione al Curatore a procedere al pagamento di detta somma.

Con la seconda richiesta di insinuazione, poi, la medesima società aveva chiesto l'ammissione al passivo «...del credito di C 1.000.000,00, oltre IVA, per indennità d'occupazione dell'immobile dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.6.2016, oltre il successivo credito per indennità di occupazione successive», nonché stabilirsi «un'indennità mensile d'occupazione di immobile, commisurata al canone di sublocazione concordato [...] fino alla data di rilascio dell'immobile».

E' innegabile, quindi, alla stregua del chiaro tenore letterale di tali istanze, che, con esse, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., diversamente da quanto oggi asserito dalla curatela fallimentare, intese chiedere (sebbene in tempi diversi, a causa del sopravvenire, dopo la prima di esse, della sentenza n. 2517/2015 del Tribunale di Vicenza che dichiarò risolto, per grave inadempimento della subconduttrice, il rapporto di sublocazione di cui si è detto) l'ammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. non solo dei canoni di sublocazione non corrisposti fino alla data del fallimento (5.2.2015) della subconduttrice medesima, ma anche di quelli ulteriori fino alla sopravvenuta risoluzione contrattuale (sancita dalla richiamata sentenza n. 2517/2015 del tribunale vicentino), nonché dell'indennità di occupazione successivamente spettantele fino alla data (30.11.2017) dell'avvenuta riconsegna, in suo favore, dell'immobile sublocato.

Pertanto, il decreto n. 209/19 rep. del menzionato tribunale, nel decidere globalmente le impugnazioni, ex art. 98, commi 2 e 3, I.fall., rispettivamente proposte da [OSCURATO:PERSONA] e dalla curatela predetta, non è incorso in alcuno dei vizi contestatigli da quest'ultima nel primo dei motivi del suo ricorso principale; affatto correttamente, poi, il medesimo tribunale ha parannetrato l'indennità di occupazione dovuta dalla subconduttrice fino all'effettivo rilascio del cespite al canone dalla stessa contrattualmente pattuito con la sublocatrice.

Infatti, è principio risalente quello per cui, anche se il rapporto locatizio viene risolto, - sia contrattualmente, sia, come accaduto nella specie, giudizialmente - l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., non richiede la sua costituzione in mora e continua per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione dell'immobile, fino al momento dell'effettiva riconsegna (cfr., tra le altre, Cass. n. 10926 del 2018; Cass. n. 890 del 2016; Cass. n. 15876 del 2013; Cass. n. 2452 del 1982; Cass. n. 6157 del 1979).

Invero, quella disciplinata dall'art. 1591 cod. civ. é un'obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale, normativamente determinata, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, da dimostrare in concreto (cfr. Cass. n. 22592 del 2013; Cass. n. 2525 del 2006; Cass. n. 8240 del 2003).

Il canone convenuto costituisce, quindi, solo il parametro di riferimento per la quantificazione del danno minimo da risarcire, poiché, versando il relativo importo, il conduttore che continua ad occupare l'immobile dopo la cessazione del contratto non adempie l'obbligazione di "dare il corrispettivo nei termini convenuti" (ai sensi dell'art. 1587, n. 2, cod. civ.), bensì risarcisce un danno da mora, così adempiendo un'obbligazione risarcitoria che si sostituisce a quella contrattuale di pagamento del canone (cfr. Cass. n. 22592 del 2013).

Pertanto, il già citato decreto n. 209/19 rep. del tribunale vicentino è immune dal vizio ascrittogli dalla curatela fallimentare nel secondo dei motivi del suo ricorso principale; iii) il giudicato invocato dalla medesima curatela nel terzo motivo del suo ricorso principale non sussiste, avendo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnato (cfr. ricorso introduttivo del procedimento n.r.g. 22602/2019), il decreto del Tribunale di Vicenza del 30 maggio/17 giungo 2019, n. 2584/19 rep..

6. Può passarsi, a questo punto, all'esame dei tre motivi del ricorso incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel procedimento n.r.g. 24605 del 2019.6.1.

Il primo di essi è, a tacer d'altro, inammissibile per evidente difetto di autosufficienza, non riproducendo minimamente il contenuto della proposta e/o del piano allegati alla domanda (del 16.7.2014) di concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis.

A questa Corte, quindi, è impedita qualsivoglia verifica dell'assunto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. secondo cui la continuazione del contratto di sublocazione, da parte del commissario giudiziale, e, successivamente, del curatore, sarebbe stato «funzionale alla conservazione dell'azienda della società fallita per la sua successiva vendita».

6.2. Il secondo motivo di quel ricorso incidentale, poi, è infondato, atteso che l'avvenuta negazione del privilegio ex art. 2764 cod. civ., giustificata dal tribunale con la mancata indicazione dei beni su cui esso avrebbe dovuto essere fatto valere, è pienamente in linea con il dettato dell'art. 93, comma 3, n. 4, I.fall. (nel testo, qui applicabile rationgitemporis, novellato dai decreti legislativi n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007), secondo cui il ricorso con il quale si propone la domanda di ammissione al passivo deve contenere "l'eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale", altresì ricordandosi che il successivo comma 4 del medesimo articolo prevede che, se tale requisito è omesso o del tutto incerto, "il credito è considerato chirografario".

Il tenore testuale delle predette disposizioni non lascia spazio ad una diversa interpretazione: non vi è dubbio, pertanto, che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio condivide ed intende ribadire, ove il creditore che abbia chiesto il riconoscimento di un privilegio speciale ometta di specificare su quale bene intende esercitare la prelazione, il credito dallo stesso insinuato debba essere ammesso al chirografo (cfr. Cass. nn. 17218-17220 del 2021; Cass. n. 16568 del 2021; Cass. n. 11656 del 2016, nonché in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 7287 del 2013 e Cass. n. 33008 del 2019).

6.3. E' fondato, invece, il terzo motivo del medesimo ricorso incidentale.

6.3.1. Invero, il decreto del tribunale vicentino n. 209/19 rep. con esso censurato, nel decidere globalmente le già descritte impugnazioni, ex art. 98, commi 2 e 3, I.fall. rispettivamente proposte da [OSCURATO:PERSONA] e dalla curatela fallimentare, ha ammesso la prima al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. per l'importo ulteriore (rispetto a quelli già riconosciuti dal giudice delegato) di € 1.116.716,36, «di cui in prededuzione la somma corrispondente ai canoni maturati dalla data del fallimento (5.2.2015) fino al rilascio (30.11.2017), con gli interessi come specificato in motivazione, ed il restante in chirografo».

E' indubbio, quindi, che, così statuendo, si sia inteso riconoscere alla sublocatrice il corrispettivo spettantele, anche ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., dalla data del fallimento fino a quella dell'effettiva restituzione, in suo favore, del cespite sublocato.

6.3.2. Va osservato, però, che, come chiaramente si desume dal tenore letterale (già precedentemente riportato al §

2.2. dei "Fatti di causa") delle conclusioni del ricorso in opposizione, ex art. 98, comma 2, I.fall., promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto del giudice delegato del 6 ottobre 2015 (reso sulla sua prima istanza di ammissione al passivo), l'importo complessivo ivi invocato (appunto C 1.116.716,36, poi riconosciuto dal tribunale), già negatole in sede di verifica, era riferito a canoni di locazione (C 956.521,74, oltre 1.703,99 per interessi legali fino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento) scaduti e non pagati dal 16.7.2014 al 24.4.2015 (data della prima domanda di ammissione al passivo); ad ulteriori canoni già scaduti alla data della presentazione della domanda di concordato preventivo (C 43.478,26, oltre interessi legali, per C 4.452,97, fino alla data del fallimento); ad altri importi, per complessivi C 110.565,40, afferenti causali (interessi e spese, anche legali, portati in un precedente atto di precetto; spese di registrazione del contratto successive al 9.7.2014), diversi dai canoni.

Esso, dunque, certamente non ricomprendeva gli ulteriori canoni, scaduti e da scadere dopo il 24.4.2015 e fino alla data dell'avvenuta risoluzione contrattuale (pronunciata dalla sentenza n. 2157/2015 del Tribunale di Vicenza) - tanto che, nelle conclusioni di quello stesso ricorso, ne era stata rinnovata la specifica richiesta già contenuta nella prima domanda di ammissione al passivo - né l'indennità di occupazione dall'i luglio 2015 al 30 giugno 2016 e quella successiva fino al 30.11.2017, oggetto solo della seconda domanda di ammissione al passivo.

6.3.3. E' palese, dunque, che il menzionato decreto del tribunale vicentino n. 209/19 rep., pur avendo riconosciuto, nella parte motiva, il credito, in prededuzione, di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. maturato dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.11.2017, tuttavia ha errato, poi, nella sua concreta quantificazione.

7. Venendo, infine, alle censure rivolte dalla società da ultimo indicata, con il proprio ricorso n.r.g. 22602/19, al decreto n. 2584/19 rep. ivi impugnato, rileva, preliminarmente, il Collegio, quanto ai suoi primi cinque motivi, scrutinabili congiuntamente, che l'affermazione del tribunale secondo cui «la questione che è stata già dedotta in questo giudizio (credito per canoni di locazione dal fallimento al 30.6.2016) forma oggetto di più ampia riconsiderazione in un'altra opposizione allo stato passivo, decisa in data odierna [il riferimento è al decreto n. 209/19 rep.impugnato con il ricorso n.r.g. 24605/19.

Ndr] in modo tale da ricomprendere anche il credito di cui qui si discute (canoni di locazioni anteriori e posteriori al fallimento, fino alla riconsegna, anche sotto forma di indennità di occupazione)», mostra di non avere correttamente individuato l'effettivo oggetto della richiesta di insinuazione (la seconda di quelle formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) da cui era scaturita l'ammissione, da parte del giudice delegato (cfr. decreto del 20 ottobre 2017: «ammesso come richiesto»), del complessivo credito poi impugnato dalla curatela fallimentare ex art. 98, comma 3, I.fall.: credito riferito, invece, in parte, al periodo 1.7.2015-30.6.2016, oltre indennità di occupazione fino all'effettivo rilascio dell'immobile sublocato, e, per il residuo, ad C 21.313,81 «per spese legali liquidate in sentenza n. 2517/2015 del Tribunale di Vicenza a favore di [OSCURATO:PERSONA]/ [OSCURATO:SOCIETA]. ed a carico della curatela del fallimento».

7.1. Fermo quanto precede, le doglianze de quibus, laddove investono (cfr. motivi primo, secondo e, parzialmente, quarto e quinto) il riconoscimento e/o la concreta quantificazione del corrispettivo invocato dalla [OSCURATO:PERSONA], anche ex art. 1591 cod. civ., dall'I. luglio 2015 fino all'effettivo rilascio del bene sublocato, possono considerarsi fondate per effetto di quanto si è già detto con riguardo all'accoglimento del terzo motivo del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (nell'ambito del procedimento n.r.g. 24605/19) contro il decreto n. 209/19 rep. del tribunale vicentino.

E ciò determina la cassazione anche del decreto n. 2584/19 rep. del medesimo tribunale, perché sostanzialmente improntato, in parte qua, a quanto erroneamente deciso nell'altro.

7.2. Esse, invece, nella misura in cui lamentano (cfr. motivi terzo e, parzialmente, quarto e quinto) la pretesa revoca dell'ammissione anche del credito di C 21.313,81 per le spese legali liquidate nella suddetta sentenza n. 2517/2015, vanno disattese, posto che la locuzione utilizzata, anche in dispositivo, nel decreto n. 2584/19 rep. («revoca l'ammissione al passivo di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., oggetto della presente impugnazione, per la parte in cui riconosce alla creditrice canoni di locazione, anche sotto forma di indennità di occupazione, o altri importi a diverso titolo, già riconosciuti nell'opposizione al passivo n. 24/2015, sub 3, tra le stesse parti».

Il riferimento è a quanto sancito nel decreto n. 209/19 rep. dello stesso tribunale), mostra chiaramente di fare salva l'avvenuta ammissione del giudice delegato per gli importi del complessivo credito, ivi impugnato dalla curatela, diversi da quelli riferiti alle specifiche causali menzionate dal decreto n. 2584/19 rep. e già oggetto (diversamente dall'importo relativo alle spese predette) della pronuncia resa con il diverso decreto n. 209/19 rep..

7.3. Il sesto motivo, infine, privo di sua autonomia, è assorbito.

8. In conclusione: i) va integralmente respinto il ricorso principale della curatela del fallimento ST s.r.I., introduttivo del procedimento n.r.g. 24605 del 2019, mentre va accolto il solo terzo motivo del ricorso incidentale ivi proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarandosene inammissibile il primo e respingendosene il secondo; vanno accolti i motivi primo, secondo e, parzialmente, quarto e quinto del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., introduttivo del procedimento n.r.g. 22602/2019, rigettandosene il terzo e la residua parte del quarto e quinto, nonché dichiarandosene assorbito il sesto.

8.1. Per l'effetto, i decreti resi dal Tribunale di Vicenza il 30 maggio/17 giugno 2019, n. 2584/19 rep., ed il 30 maggio/18 giugno 2019, n. 209/19 rep., devono essere cassati in relazione ai predetti, accolti motivi di impugnazione, incidentale e principale, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rinviandosi le cause oggi riunite al menzionato tribunale, in diversa composizione, per il nuovo esame della pretesa della medesima società afferente la sola entità del suo credito, in prededuzione, per corrispettivo, anche ex art. 1591 cod. civ., - con indennità di occupazione parametrata al canone pattuito - dovutole dalla data del fallimento (5.2.2015) della subconduttrice fino all'effettivo rilascio del cespite.

Al giudice di rinvio è rimessa anche la regolamentazione delle spese di questi giudizi(riuniti) di legittimità.

8.2. Va dato atto, infine, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia complessivamente adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte della curatela del fallimento ST s.r.I., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso principale (introduttivo del procedimento n.r.g. 24605/19) a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso n.r.g. 24605/2019 n.r.g. a quello n.r.g. 22602/2019.Rigetta il ricorso principale della curatela del fallimento ST s.r.I., introduttivo del procedimento n.r.g. 24605 del 2019 ed accoglie il solo terzo motivo del ricorso incidentale ivi proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarandone inammissibile il primo e respingendone il secondo.

Accoglie i motivi primo, secondo e, parzialmente, quarto e quinto del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., introduttivo dei procedimento n.r.g. 22602/2019, rigettandone il terzo e la residua parte del quarto e quinto, nonché dichiarandone assorbito il sesto.

Cassa i decreti resi dal Tribunale di Vicenza il 30 maggio/17 giugno 2019, n. 2584/19 rep., ed il 30 maggio/18 giugno 2019, n. 209/19 rep., in relazione ai predetti, accolti motivi di impugnazione, incidentale e principale, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e rinvia le cause oggi riunite al menzionato tribunale, in diversa composizione collegiale, per il nuovo esame della pretesa della medesima società afferente la sola entità del suo credito, in prededuzione, per corrispettivo, anche ex art. 1591 cod. civ., - con indennità di occupazione parametrata al canone pattuito - dovutole dalla data del fallimento (5.2.2015) della subconduttrice fino all'effettivo rilascio del cespite.

Rimette al giudice di rinvio la regolamentazione delle spese di questi giudizi di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater dei d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della leg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22602/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. unipersonale in liquidazione,con sede in Prato, alla via S. Anna n. 9, in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegatain calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla via C. [OSCURATO:PERSONA] n. 82. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegatain calce al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Borsi n. 4, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]. controricorrente nonché sul ricorso n. 24605/2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegatain calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Borsi n. 4, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. unipersonale in liquidazione, con sede in Prato, alla via S. Anna n. 9, in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegatain calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla via C. [OSCURATO:PERSONA] n. 82. controricorrentee ricorrente incidentale avverso i decretidelTRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA], n. 2584/19 rep. e n. 209/19 rep., depositati, rispettivamente,i117/06/2019 ed il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con contratto del 21 dicembre 2012, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. concesse in sublocazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. (già SmitTextiles.p.a.) un immobile ad uso industriale, sito in Schio (VI), alla via dell'Industria n. 135, con canone annuale pattuito in C 1.000.000,00, oltre IVA. La subconduttrice, rimasta morosa quanto al pagamento dei canoni, dopo aver presentato, presso il Tribunale di Vicenza, in data il 16 luglio 2014, una domanda di concordato preventivo, fu dichiarata fallita, dal medesimo tribunale, il successivo 5 febbraio 2015. 1.1. La sublocatrice, poi, I'l luglio 2015, intimò pure lo sfratto per morosità in danno della curatela fallimentare, ritenendola subentrata nel contratto di sublocazione. La relativa controversia, a seguito dell'opposizione dell'intimata, fu decisa dal tribunale vicentino con sentenza del 22 dicembre 2015, n. 2517, divenuta cosa giudicata, la quale condannò la curatelagratan al pagamento dei canoni di sublocazione, dichiarò risolto il contratto 1~233 per grave inadempimento della subconduttrice, fissò la data del rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, entro il 31 gennaio 2016 e pose a carico della curatela fallimentare le spese processuali come ivi liquidate.2. In relazione a questi fatti, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. depositò, il 24 aprile 2015 (anteriormente, dunque, alla menzionata sentenza n. 2517/2015), una prima istanza di insinuazione al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. così dettagliata: «in prededuzione, C 958.225,73 (di cui C 956.521,74 per canoni di locazione maturati dal 16.07.2014 - data di presentazione della domanda di concordato preventivo - ed C 1.703,99 per interessi legali maturati su tale somma fino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento). Fin da ora, si chiede che il sig. G.D. voglia riconoscere alla ricorrente una somma mensile in prededuzione per canoni di locazione ancora da scadere ed autorizzare il Curatore al pagamento di detta somma. In via privilegiata [ex art. 2764 cod. civ.. Ndr], C 1.314.044,22 per canoni di locazione scaduti e non pagati nell'anno in corso alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo e nell'anno precedente (nello specifico: C 750.000,00 per l'anno precedente [dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2013], C 543.478,26 per l'anno in corso [dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 16.07.2014] ed C 20.565,96 per interessi legali maturati su tali somme alla data della sentenza dichiarativa di fallimento). In via chirografaria, C 2.647.782,57 (di cui C 2.542.324,95, quale residuo debito della maggior somma di cui alla scrittura privata del 10/12/2012 e della somma portata in decreto ingiuntivo e successivamente precettata, C 75.139,60 per interessi legali sulla somma portata in decreto ingiuntivo ed indicati nell'atto di precetto notificato, C 7.910,02 per spese legali portate in decreto ingiuntivo ed in atto di precetto notificato ed C 49.408,00 per spese di registrazione del contratto di locazione e spese di assicurazione)». Il giudice delegato, con decreto del 6 ottobre 2015, così dispose: «ammesso per: 1) Euro 2.542.324,95 (annualità 2010, 2011 e 2012), [OSCURATO:PERSONA], con riserva: condizionatamente al mancato pagamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. (ora società fallita) la quale risulta debitrice in via solidale con la società fallita in forza di accordo transattivo del 10/12/12; 2) Euro 1.250.000, per debito relativo alle annualità 2013 e I e II trimestre 2014, oltre ad Euro 16.112,99 per interessi legali sino al concordato preventivo (01/08/14), nella categoria privilegiati di grado 16 per crediti del locatore di immobili di cui all'art.2764 c.c., speciale sui beni mobili rinvenibili all'interno dell'immobile; 3) Euro 21.898,22, [OSCURATO:PERSONA] per imposta di registro e assicurazione 2013, con riserva: trattandosi di debito trasferito nel contesto della cessione di ramo d'azienda alla società [OSCURATO:SOCIETA]. del 09.07.2014, pur considerando il disposto dell'art.2560 c.c. riferibile al mantenimento dell'obbligazione in capo alla società fallita, stante l'assenza di specifica liberatoria espressa dal creditore originario, si ritiene di ammettere detto credito in via condizionata al mancato pagamento dello stesso da parte del cessionario di ramo d'azienda. Escluso per euro 1.116.716,36, in quanto si ritiene che il contratto di locazione sia stato trasferito alla cessionario d'azienda [OSCURATO:SOCIETA]. a far data da 9.7.2014». 2.1. Successivamente al deposito della citata sentenza del tribunale vicentino n. 2517/2015, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose un'altra domanda di ammissione al passivo del fallimento suddetto chiedendo„ tra l'altro: i) l'insinuazione, «in prededuzione, del credito di C 1.000.000,00, oltre IVA, per indennità d'occupazione dell'immobile dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.6.2016, oltre il successivo credito per indennità di occupazione successive»; il) stabilirsi «un'indennità mensile d'occupazione di immobile, commisurata al canone di sublocazione concordato con il contratto del 21.12.2012, oltre IVA, a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, a carico della curatela fallimentare ST s.r.I., ordinandone il pagamento al curatore, dal 3.6.2016 fino alla data di rilascio dell'immobile»; iii) l'ammissione del credito «di C 21.313,81 per spese legali liquidate in sentenza n. 2517/2015 del Tribunale di Vicenza a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed a carico della curatela del fallimento. In via subordinata, qualora ciò non fosse possibile, ammettere il credito di C 21.313,81 della ricorrente in prededuzione al passivo del fallimento in epigrafe». Il giudice delegato, con decreto del 20 ottobre 2017, così dispose: «ammesso come richiesto», esponendo le ragioni del proprio convincimento con riguardo a ciascuna delle voci di credito suddette. 2.2. Il decreto del giudice delegato del 6 ottobre 2015 (reso sulla prima istanza di ammissione al passivo) fu opposto, ex art. 98, comma 2, I.fall., dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che ribadì la richiesta di ammissione pure dell'importo complessivo (€ 1.116.716,36), negatole dal primo, e così concluse: «In parziale riforma del decreto del [OSCURATO:PERSONA], oltre al credito già ammesso, disporre l'ammissione al passivo del fallimento indicato anche delle seguenti somme: 1) In prededuzione: C 958.225,73 (di cui C 956.521,74 per canoni di locazione scaduti e non pagati dal 16.7.2014 al 24.4.2015 ed C 1.703,99 per interessi legali maturati su tale somma fino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento); il successivo credito per canoni di locazione, scaduti e da scadere dopo il 24.4.2015, nonché per spese di registrazione del contratto di locazione e di assicurazione dell'immobile, (data della domanda di ammissione del credito al passivo) e fino alla data di riconsegna dell'immobile, oltre interessi su tali somme. 2) In via privilegiata: C 47.931,23 (di cui C 43.478,26 per canoni di locazione scaduti e non pagati ed C 4.452,97 per interessi maturati dopo il 9.7.2014 e fino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento. 3) In via chirografaria: C 110.565,40 (di cui C 75.139,60 per interessi portati in atto di precetto, C 7910,02 per spese portate in atto di precetto, ed C 27.517,78 per spese di registrazione del contratto di locazione dell'immobile successive al [OSCURATO:DATA_NASCITA])». 2.2.1. Il decreto del giudice delegato del 20 ottobre 2017 (reso sulla seconda istanza di ammissione al passivo) fu impugnato, ex art. 98, comma 3, I.fall., dalla curatela fallimentare che, «a parziale modifica dello stato passivo reso esecutivo in data 20 ottobre 2017», chiese accertarsi e dichiararsi «che il credito della resistente ammesso va escluso» perché: i) già oggetto della prima richiesta di insinuazione e successiva opposizione, sicché il giudice delegato si era pronunciato «su una questione giuridica rispetto alla quale già pendeva una lite», per cui l'adito tribunale «dovrà dichiarare la litispendenza di questa controversia rispetto alla precedente opposizione allo stato passivo»; il) erroneamente il giudice delegato aveva utilizzato, quanto alla determinazione dell'indennità di occupazione, la norma di cui all'art. 1591 cod. civ., in nessun modo invocata dalla sublocatrice, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione. In via subordinata, la curatela, domandò l'ammissione del credito in questione non in prededuzione e previa sua rideterminazione sulla base di apposita consulenza tecnica di ufficio da disporsi dal tribunale «anche considerato che, alla data del fallimento, l'azienda sarebbe stata del tutto inattiva, con conseguente minimo deperimento dell'immobile». 2.3. Il Tribunale fallimentare di Vicenza, investito di entrambi i descritti giudizi: i) con decreto del 30 maggio/17 giugno 2019, n. 2584/19 rep., formalmente pronunciato in quello di impugnazione di credito ammesso intrapreso, ex art. 98, comma 3, I.fall., dalla curatela fallimentare, dopo aver rilevato che «la questione che è stata dedotta in questo giudizio (credito per canoni di locazione dal fallimento al 30.6.2016) forma già oggetto di più ampia riconsiderazione in un'altra opposizione allo stato passivo, decisa in data odierna in modo tale da comprendere anche il credito di cui qui si discute (canoni di locazione anteriori e posteriori al fallimento, fino alla riconsegna, anche sotto forma di indennità di occupazione)» e che, pertanto, «vi è duplicazione nella ammissione del credito relativo ai canoni maturati dal fallimento alla riconsegna del bene immobile alla locatrice», ha revocato «l'ammissione al passivo di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. oggetto della presente impugnazione, per la parte in cui riconosce alla creditrice canoni di locazione, anche sotto forma di indennità di occupazione, o altri importi a diverso titolo, già riconosciuti nell'opposizione al passivo n. 24/2015, sub 3, tra le stesse parti» e condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento delle spese di lite; li) con decreto del 30 maggio/18 giugno 2019, n. 209/19 rep., formalmente pronunciato in quello di opposizione allo stato passivo intrapreso, ex art. 98, comma 2, I.fall., dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dopo aver considerato c:he «è stata esclusa l'ammissione allo stato passivo per il credito di C 1.116.716,36 "in quanto si ritiene che il contratto di locazione sia stato trasferito alla cessionaria d'azienda [OSCURATO:SOCIETA]. a far data dal 9.7.2014"», ha opinato che detta cessione «quand'anche vi fosse stata, non sarebbe opponibile al contraente ceduto, in assenza di qualsivoglia comunicazione della stessa». Pertanto, ha ritenuto «sussistente il credito della opponente, così come esposto», ammettendolo, però, in chirografo, «fatta eccezione per i canoni dovuti dalla data del fallimento (5.2.2015) fino al rilascio (30.11.2017), come indennità di occupazione»; ha negato il privilegio ex art. 2764 cod. civ. «per non avere indicato l'opponente su quali beni, in concreto, esso dovrebbe essere fatto valere»; ha affermato essere «incontestate o assorbite le questioni non trattate». 3. Contro il primo di detti decreti ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in liquidazione, affidandosi a sei motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., cui resiste, con controricorso, parimenti seguito memoria ex art. 380-bis.1, la curatela fallimentare. Quest'ultima, invece, ricorre contro il secondo di quei decreti, formulando tre motivi, resistiti, con controricorso, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, la quale propone pure ricorso incidentale con tre motivi, a loro volta resistiti dalla menzionata curatela con controricorso ex art. 371, comma, 4, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Collegio rileva, pregiudizialmente, che i ricorsi della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (introduttivo del procedimento n.r.g. 22602/19) e della curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. (introduttivo del procedimento n.r.g. 24605/19, nel quale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso incidentale), promossi, rispettivamente, contro il decreto del Tribunale di Vicenza del 30 maggio/17 giugno 2019, n. 2584/19 rep., e contro il decreto del medesimo tribunale del 30 maggio/18 giugno 2019, n. 209/19 rep., possono essere riuniti vertendo le cause tra le stesse parti ed essendo indiscutibile la connessione oggettiva delle questioni da affrontare. Invero, «la riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie» (cfr., in termini, Cass. n. 27550 del 2018; Cass., SU, n. 1521 del 2013. In senso sostanzialmente conforme„ si vedano anche Cass. n. 11817 del 2021; Cass. n. 17603 del 2019; Cass. n. 9192 del 2017; Cass. n. 9377 del 2001). 2. I sei motivi del ricorso n.r.g. 22602/19 della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ascrivono al decreto n. 2584/19 rep., ivi impugnato, rispettivamente: I) «Violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 135, comma 4, c.p.c. e dell'art. 99, comma 11, /.fa/l., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», per avere affermato, in maniera manifestamente illogica e non rispondente al vero, che il credito oggetto di quel giudizio riguardava «crediti per canoni di locazione dal fallimento al 30 giugno 2016», mentre, invece, nella sua corrispondente domanda di insinuazione al passivo, era stata invocata l'insinuazione, in prededuzione, «del credito di C 1.000.000,00, oltre I. VA, per indennità di occupazione dell'immobile dall'i luglio 2015 al 30 giugno 2016, oltre il successivo credito per le indennità di occupazione successive». Erroneamente, dunque, il tribunale aveva ritenuto incluso, in detta istanza, le indennità di occupazione maturate prima dell'i luglio 2015, vale a dire dalla data del fallimento della ST s.r.I., risalente al 5 febbraio 2015, oggetto, invece, di precedente e distinta domanda; II) «Violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 135, comma 4, c.p.c. e dell'art. 99, comma 11, I.fall., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», per avere affermato, in maniera manifestamente illogica e non rispondente al vero, che il credito oggetto di quel giudizio riguardava «crediti per canoni di locazione dal fallimento al 30 giugno 2016», mentre, invece, nella sua corrispondente domanda di insinuazione al passivo, era stata invocata l'insinuazione, in prededuzione, pure del «credito per le indennità di occupazione successive al 30 giugno 2016», peraltro espressamente riconosciute dal giudice delegato. Erroneamente, dunque, il tribunale aveva limitato detta istanza al solo riconoscimento delle indennità di occupazione fino al 30 giugno 2016; III) «Violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 135, comma 4, c.p.c. e dell'art. 99, comma 11, I.fall., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», per avere affermato, in maniera manifestamente illogica e non rispondente al vero, che il credito oggetto di quel giudizio riguardava solo «crediti per canoni di locazione dal fallimento al 30 giugno 2016», mentre, invece, nella sua corrispondente domanda di insinuazione al passivo, era stata invocata l'insinuazione pure del «credito di C 21.313,81», concernente le spese giudiziali liquidate nella sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2517/2015 ed ivi poste a carico della curatela fallimentare soccombente; IV) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», per grave travisamento della prova, con conseguente errata ricostruzione del fatto. Il tribunale, invero, non aveva tenuto conto delle richieste contenute nella domanda della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. In particolare, aveva travisato il periodo di occupazione dell'immobile per cui era stato chiesto il pagamento della relativa indennità; aveva omesso di esaminare la sua domanda riguardante la medesima indennità per il periodo 30 giugno 2016-30 novembre 2017, nonché quella afferente le spese giudiziali suddette; non aveva tenuto conto o aveva travisato i decreti di esecutività dello stato passivo resi dal giudice delegato; V) «Violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 135, comma 4, c.p.c. e dell'art. 99, comma 11, I.fall., in relazione altart. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», per avere affermato, in maniera irriducibilmente contraddittoria, manifestamente illogica e non rispondente al vero, che il credito oggetto di quel giudizio era stato riconosciuto nell'altro procedimento n. 24/2015, sub 3, definito con decreto n. 209/19 rep., e che, pertanto, sarebbe stata una duplicazione dello stesso credito che, se ammesso, avrebbe illegittimamente arricchito la parte creditrice. Infatti, l'oggetto dei due giudizi era chiaramente diverso quanto ai titoli dei crediti in essi rispettivamente domandati ed al loro periodo di riferimento; VI) «Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, ed in particolare dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», quanto all'avvenuta condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento delle spese di quel giudizio. 2.1. I tre motivi del ricorso principale n.r.g. 24605/19 del [OSCURATO:SOCIETA]. ascrivono al decreto n. 209/19 rep. ivi impugnato, rispettivamente: I) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 93, 98-99, I.fall., per avere la società sublocatrice chiesto, in sede di opposizione allo stato passivo, crediti di importo superiore e per titoli diversi rispetto a quelli richiesti in sede di ammissione allo stato passivo; conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c.». Si censura l'avvenuta ammissione per l'ulteriore somma di C 1.116.716,36, corrispondente al credito in prededuzione per canoni di locazione e/o indebita occupazione dell'immobile dal 5 febbraio 2015 al 30 novembre 2017, benché una tale domanda non fosse contenuta nel ricorso per ammissione allo stato passivo, nel quale la società sublocatrice si era limitata a chiedere "una somma mensile per canoni di locazione ancora da scadere". Né una simile domanda era stata puntualmente formulata nel ricorso in opposizione allo stato passivo, poiché in esso non vi era stata alcuna quantificazione puntuale, ma solo una generica richiesta di canoni a scadere fino alla riconsegna dell'immobile; II) «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1591 c.c. e conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale di Vicenza implicitamente quantificato i canoni come indicato dal G.D, in sede di formazione dello stato passivo». Si sostiene che il tribunale vicentino, per il periodo successivo allo sfratto (luglio 2015), avrebbe dovuto determinare l'indennità di occupazione mediante una consulenza tecnica di ufficio e non quantificarla ex art. 1591 cod. civ., mai invocato dalla sublocatrice; III) «Del giudicato esterno rispetto allbrdinanza del 17 giugno 2019». Si deduce che «se la società sublocatrice non dovesse impugnare per cassazione l'ordinanza [rectius: decreto] del 17 giugno 2019, rispetto alle richieste ivi contenute, i canoni di locazione dall'i luglio 2015 al 30 giugno 2016, si è formato il giudicato esterno, cosicché, a tutto concedere, non potrà essere accolta alcuna richiesta in prededuzione rispetto a tale periodo, durante il quale la società era in fallimento». 2.2. I tre motivi del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., proposto nel procedimento n.r.g. 24605/19, ascrivono al decreto n. 209/19 rep., ivi impugnato, rispettivamente: I) «Violazione e/o falsa applicazione degli art. 111, comma 2, I.fall., per avere il tribunale escluso la prededuzione dei crediti maturati in occasione ed in funzione del concordato preventivo», malgrado la continuazione del contratto di sublocazione, da parte del commissario giudiziale, e, successivamente, del curatore fosse «funzionale alla conservazione dell'azienda della società fallita per la sua successiva vendita»; II) «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2764 c.c., per avere il tribunale escluso il privilegio sui crediti maturati dal 16 luglio 2004 (data di presentazione della domanda di concordato preventivo) al 5.2.2015 (data di fallimento della subconduttrice» per non essere stati indicati i beni sui cui esso avrebbe dovuto essere fatto valere. Viene invocato, sul punto, il diverso principio affermato da Cass. n. 10387 del 2012;III) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 99, comma 11, l.fall.». Si censura il decreto predetto per avere affermato, in maniera irriducibilmente contraddittoria e manifestamente illogica, che il credito oggetto del giudizio era limitato alla somma di C 1.116.716,36. In realtà detta somma era calcolata fino al 5.2.2015 (data del fallimento della subconduttrice); al contrario, il credito della sublocatrice era stato chiesto anche per le mensilità successive, fino al 30.11.2017 (data di riconsegna dell'immobile). Il decreto del tribunale, pur avendo riconosciuto, nella parte motiva, la prededuzione del credito di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. maturato dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.11.2017, tuttavia, nella sua concreta quantificazione in dispositivo, non ne aveva tenuto conto. 3. Tanto premesso, è utile rimarcare, per quanto di residuo interesse in questa sede ed al fine di una più lineare trattazione delle questioni poste, nel loro insieme, dai riportati motivi di impugnazione (principale ed incidentale) formulati dalle parti contro i decreti predetti, che i contenuti, già descritti analiticamente nei "Fatti di causa", delle due domande di ammissione al passivo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dei decreti resi in ordine a ciascuna di esse dal giudice delegato, dell'opposizione, ex art. 98, comma 2, I.fall., e dell'impugnazione, giusta il comma 3 dello stesso articolo, proposte, rispettivamente, dalla società suddetta e dalla curatela fallimentare, nonché dei decreti del tribunale che le hanno decise, consentono di ritenere che sia tuttora controversa tra le parti: i) la mancata collocazione in prededuzione dei canoni di sublocazione maturatisi dalla data (16.7.2014) della domanda di concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis fino a quella (5.2.2015) del suo dichiarato fallimento; ii) l'entità e la collocazione di quanto preteso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a titolo di canoni di sublocazione e di indennità di occupazione, dal fallimento della subconduttrice fino all'avvenuta riconsegna dell'immobile ([OSCURATO:DATA_NASCITA]); iii) il mancato riconoscimento, in favore della sublocatrice, del privilegio ex art. 2764 cod. civ. sul credito per canoni maturati dal 16 luglio 2004 (data di presentazione della domanda di concordato preventivo della ST s.r.I.) al 5.2.2015 (data di fallimento della subconduttrice); iv) l'ammissione al passivo in relazione all'importo di C 21.313,81, per le spese legali liquidate nella sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2517/2015. 4. Orbene, dal complessivo tenore dei provvedimenti oggi impugnati, emerge agevolmente che il tribunale, scrutinando globalmente (pur senza riunire i corrispondenti procedimenti) l'opposizione ex art. 98, comma 2, I.fall. della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto del giudice delegato del 6 ottobre 2015 e l'impugnazione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, contro il decreto di quello stesso giudice del 20 ottobre 2017: i) ha ammesso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. per l'importo ulteriore (rispetto a quelli già riconosciuti dal giudice delegato) di C 1.116.716,36, «di cui in prededuzione la somma corrispondente ai canoni maturati dalla data del fallimento (5.2.2015) fino al rilascio (30.11.2017), con gli interessi come specificato in motivazione, ed il restante in chirografo» (cfr. decreto del 30 maggio/18 giugno 2019, n. 209/19 rep.); ii) ha escluso la prededuzione al credito per canoni maturatisi pendente la procedura concordataria della [OSCURATO:SOCIETA]. avvalendosi del principio sancito da Cass. n. 9995 del 2016; iii) ha negato il privilegio ex art. 2764 cod. civ. non essendo stati indicati i beni su cui lo stesso avrebbe dovuto essere fatto valere. 5. Fermo quanto precede, il prioritario esame dei descritti motivi del ricorso principale (n. 24605/2019 n.r.g.) della curatela fallimentare conduce al loro integrale rigetto. 5.1. In proposito, infatti, è sufficiente considerare che: i) con la sua prima istanza di ammissione al passivo, la [OSCURATO:PERSONA] aveva domandato, tra l'altro, l'insinuazione per «...€ 958.225,73 (di cui C 956.521,74 per canoni di locazione maturati dal 16.07.2014 - data di presentazione della domanda di concordato preventivo - ed C 1.703,99 per interessi legali maturati su tale somma fino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento», invocando, altresì, il riconoscimento di «una somma mensile [...] per canoni di locazione ancora da scadere» e l'autorizzazione al Curatore a procedere al pagamento di detta somma. Con la seconda richiesta di insinuazione, poi, la medesima società aveva chiesto l'ammissione al passivo «...del credito di C 1.000.000,00, oltre IVA, per indennità d'occupazione dell'immobile dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.6.2016, oltre il successivo credito per indennità di occupazione successive», nonché stabilirsi «un'indennità mensile d'occupazione di immobile, commisurata al canone di sublocazione concordato [...] fino alla data di rilascio dell'immobile». E' innegabile, quindi, alla stregua del chiaro tenore letterale di tali istanze, che, con esse, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., diversamente da quanto oggi asserito dalla curatela fallimentare, intese chiedere (sebbene in tempi diversi, a causa del sopravvenire, dopo la prima di esse, della sentenza n. 2517/2015 del Tribunale di Vicenza che dichiarò risolto, per grave inadempimento della subconduttrice, il rapporto di sublocazione di cui si è detto) l'ammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. non solo dei canoni di sublocazione non corrisposti fino alla data del fallimento (5.2.2015) della subconduttrice medesima, ma anche di quelli ulteriori fino alla sopravvenuta risoluzione contrattuale (sancita dalla richiamata sentenza n. 2517/2015 del tribunale vicentino), nonché dell'indennità di occupazione successivamente spettantele fino alla data (30.11.2017) dell'avvenuta riconsegna, in suo favore, dell'immobile sublocato. Pertanto, il decreto n. 209/19 rep. del menzionato tribunale, nel decidere globalmente le impugnazioni, ex art. 98, commi 2 e 3, I.fall., rispettivamente proposte da [OSCURATO:PERSONA] e dalla curatela predetta, non è incorso in alcuno dei vizi contestatigli da quest'ultima nel primo dei motivi del suo ricorso principale; affatto correttamente, poi, il medesimo tribunale ha parannetrato l'indennità di occupazione dovuta dalla subconduttrice fino all'effettivo rilascio del cespite al canone dalla stessa contrattualmente pattuito con la sublocatrice. Infatti, è principio risalente quello per cui, anche se il rapporto locatizio viene risolto, - sia contrattualmente, sia, come accaduto nella specie, giudizialmente - l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., non richiede la sua costituzione in mora e continua per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione dell'immobile, fino al momento dell'effettiva riconsegna (cfr., tra le altre, Cass. n. 10926 del 2018; Cass. n. 890 del 2016; Cass. n. 15876 del 2013; Cass. n. 2452 del 1982; Cass. n. 6157 del 1979). Invero, quella disciplinata dall'art. 1591 cod. civ. é un'obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale, normativamente determinata, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, da dimostrare in concreto (cfr. Cass. n. 22592 del 2013; Cass. n. 2525 del 2006; Cass. n. 8240 del 2003). Il canone convenuto costituisce, quindi, solo il parametro di riferimento per la quantificazione del danno minimo da risarcire, poiché, versando il relativo importo, il conduttore che continua ad occupare l'immobile dopo la cessazione del contratto non adempie l'obbligazione di "dare il corrispettivo nei termini convenuti" (ai sensi dell'art. 1587, n. 2, cod. civ.), bensì risarcisce un danno da mora, così adempiendo un'obbligazione risarcitoria che si sostituisce a quella contrattuale di pagamento del canone (cfr. Cass. n. 22592 del 2013). Pertanto, il già citato decreto n. 209/19 rep. del tribunale vicentino è immune dal vizio ascrittogli dalla curatela fallimentare nel secondo dei motivi del suo ricorso principale; iii) il giudicato invocato dalla medesima curatela nel terzo motivo del suo ricorso principale non sussiste, avendo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnato (cfr. ricorso introduttivo del procedimento n.r.g. 22602/2019), il decreto del Tribunale di Vicenza del 30 maggio/17 giungo 2019, n. 2584/19 rep.. 6. Può passarsi, a questo punto, all'esame dei tre motivi del ricorso incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel procedimento n.r.g. 24605 del 2019.6.1. Il primo di essi è, a tacer d'altro, inammissibile per evidente difetto di autosufficienza, non riproducendo minimamente il contenuto della proposta e/o del piano allegati alla domanda (del 16.7.2014) di concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis. A questa Corte, quindi, è impedita qualsivoglia verifica dell'assunto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. secondo cui la continuazione del contratto di sublocazione, da parte del commissario giudiziale, e, successivamente, del curatore, sarebbe stato «funzionale alla conservazione dell'azienda della società fallita per la sua successiva vendita». 6.2. Il secondo motivo di quel ricorso incidentale, poi, è infondato, atteso che l'avvenuta negazione del privilegio ex art. 2764 cod. civ., giustificata dal tribunale con la mancata indicazione dei beni su cui esso avrebbe dovuto essere fatto valere, è pienamente in linea con il dettato dell'art. 93, comma 3, n. 4, I.fall. (nel testo, qui applicabile rationgitemporis, novellato dai decreti legislativi n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007), secondo cui il ricorso con il quale si propone la domanda di ammissione al passivo deve contenere "l'eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale", altresì ricordandosi che il successivo comma 4 del medesimo articolo prevede che, se tale requisito è omesso o del tutto incerto, "il credito è considerato chirografario". Il tenore testuale delle predette disposizioni non lascia spazio ad una diversa interpretazione: non vi è dubbio, pertanto, che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio condivide ed intende ribadire, ove il creditore che abbia chiesto il riconoscimento di un privilegio speciale ometta di specificare su quale bene intende esercitare la prelazione, il credito dallo stesso insinuato debba essere ammesso al chirografo (cfr. Cass. nn. 17218-17220 del 2021; Cass. n. 16568 del 2021; Cass. n. 11656 del 2016, nonché in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 7287 del 2013 e Cass. n. 33008 del 2019). 6.3. E' fondato, invece, il terzo motivo del medesimo ricorso incidentale. 6.3.1. Invero, il decreto del tribunale vicentino n. 209/19 rep. con esso censurato, nel decidere globalmente le già descritte impugnazioni, ex art. 98, commi 2 e 3, I.fall. rispettivamente proposte da [OSCURATO:PERSONA] e dalla curatela fallimentare, ha ammesso la prima al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. per l'importo ulteriore (rispetto a quelli già riconosciuti dal giudice delegato) di € 1.116.716,36, «di cui in prededuzione la somma corrispondente ai canoni maturati dalla data del fallimento (5.2.2015) fino al rilascio (30.11.2017), con gli interessi come specificato in motivazione, ed il restante in chirografo». E' indubbio, quindi, che, così statuendo, si sia inteso riconoscere alla sublocatrice il corrispettivo spettantele, anche ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., dalla data del fallimento fino a quella dell'effettiva restituzione, in suo favore, del cespite sublocato. 6.3.2. Va osservato, però, che, come chiaramente si desume dal tenore letterale (già precedentemente riportato al § 2.2. dei "Fatti di causa") delle conclusioni del ricorso in opposizione, ex art. 98, comma 2, I.fall., promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto del giudice delegato del 6 ottobre 2015 (reso sulla sua prima istanza di ammissione al passivo), l'importo complessivo ivi invocato (appunto C 1.116.716,36, poi riconosciuto dal tribunale), già negatole in sede di verifica, era riferito a canoni di locazione (C 956.521,74, oltre 1.703,99 per interessi legali fino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento) scaduti e non pagati dal 16.7.2014 al 24.4.2015 (data della prima domanda di ammissione al passivo); ad ulteriori canoni già scaduti alla data della presentazione della domanda di concordato preventivo (C 43.478,26, oltre interessi legali, per C 4.452,97, fino alla data del fallimento); ad altri importi, per complessivi C 110.565,40, afferenti causali (interessi e spese, anche legali, portati in un precedente atto di precetto; spese di registrazione del contratto successive al 9.7.2014), diversi dai canoni. Esso, dunque, certamente non ricomprendeva gli ulteriori canoni, scaduti e da scadere dopo il 24.4.2015 e fino alla data dell'avvenuta risoluzione contrattuale (pronunciata dalla sentenza n. 2157/2015 del Tribunale di Vicenza) - tanto che, nelle conclusioni di quello stesso ricorso, ne era stata rinnovata la specifica richiesta già contenuta nella prima domanda di ammissione al passivo - né l'indennità di occupazione dall'i luglio 2015 al 30 giugno 2016 e quella successiva fino al 30.11.2017, oggetto solo della seconda domanda di ammissione al passivo. 6.3.3. E' palese, dunque, che il menzionato decreto del tribunale vicentino n. 209/19 rep., pur avendo riconosciuto, nella parte motiva, il credito, in prededuzione, di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. maturato dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.11.2017, tuttavia ha errato, poi, nella sua concreta quantificazione. 7. Venendo, infine, alle censure rivolte dalla società da ultimo indicata, con il proprio ricorso n.r.g. 22602/19, al decreto n. 2584/19 rep. ivi impugnato, rileva, preliminarmente, il Collegio, quanto ai suoi primi cinque motivi, scrutinabili congiuntamente, che l'affermazione del tribunale secondo cui «la questione che è stata già dedotta in questo giudizio (credito per canoni di locazione dal fallimento al 30.6.2016) forma oggetto di più ampia riconsiderazione in un'altra opposizione allo stato passivo, decisa in data odierna [il riferimento è al decreto n. 209/19 rep.impugnato con il ricorso n.r.g. 24605/19. Ndr] in modo tale da ricomprendere anche il credito di cui qui si discute (canoni di locazioni anteriori e posteriori al fallimento, fino alla riconsegna, anche sotto forma di indennità di occupazione)», mostra di non avere correttamente individuato l'effettivo oggetto della richiesta di insinuazione (la seconda di quelle formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) da cui era scaturita l'ammissione, da parte del giudice delegato (cfr. decreto del 20 ottobre 2017: «ammesso come richiesto»), del complessivo credito poi impugnato dalla curatela fallimentare ex art. 98, comma 3, I.fall.: credito riferito, invece, in parte, al periodo 1.7.2015-30.6.2016, oltre indennità di occupazione fino all'effettivo rilascio dell'immobile sublocato, e, per il residuo, ad C 21.313,81 «per spese legali liquidate in sentenza n. 2517/2015 del Tribunale di Vicenza a favore di [OSCURATO:PERSONA]/ [OSCURATO:SOCIETA]. ed a carico della curatela del fallimento». 7.1. Fermo quanto precede, le doglianze de quibus, laddove investono (cfr. motivi primo, secondo e, parzialmente, quarto e quinto) il riconoscimento e/o la concreta quantificazione del corrispettivo invocato dalla [OSCURATO:PERSONA], anche ex art. 1591 cod. civ., dall'I. luglio 2015 fino all'effettivo rilascio del bene sublocato, possono considerarsi fondate per effetto di quanto si è già detto con riguardo all'accoglimento del terzo motivo del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (nell'ambito del procedimento n.r.g. 24605/19) contro il decreto n. 209/19 rep. del tribunale vicentino. E ciò determina la cassazione anche del decreto n. 2584/19 rep. del medesimo tribunale, perché sostanzialmente improntato, in parte qua, a quanto erroneamente deciso nell'altro. 7.2. Esse, invece, nella misura in cui lamentano (cfr. motivi terzo e, parzialmente, quarto e quinto) la pretesa revoca dell'ammissione anche del credito di C 21.313,81 per le spese legali liquidate nella suddetta sentenza n. 2517/2015, vanno disattese, posto che la locuzione utilizzata, anche in dispositivo, nel decreto n. 2584/19 rep. («revoca l'ammissione al passivo di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., oggetto della presente impugnazione, per la parte in cui riconosce alla creditrice canoni di locazione, anche sotto forma di indennità di occupazione, o altri importi a diverso titolo, già riconosciuti nell'opposizione al passivo n. 24/2015, sub 3, tra le stesse parti». Il riferimento è a quanto sancito nel decreto n. 209/19 rep. dello stesso tribunale), mostra chiaramente di fare salva l'avvenuta ammissione del giudice delegato per gli importi del complessivo credito, ivi impugnato dalla curatela, diversi da quelli riferiti alle specifiche causali menzionate dal decreto n. 2584/19 rep. e già oggetto (diversamente dall'importo relativo alle spese predette) della pronuncia resa con il diverso decreto n. 209/19 rep.. 7.3. Il sesto motivo, infine, privo di sua autonomia, è assorbito. 8. In conclusione: i) va integralmente respinto il ricorso principale della curatela del fallimento ST s.r.I., introduttivo del procedimento n.r.g. 24605 del 2019, mentre va accolto il solo terzo motivo del ricorso incidentale ivi proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarandosene inammissibile il primo e respingendosene il secondo; vanno accolti i motivi primo, secondo e, parzialmente, quarto e quinto del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., introduttivo del procedimento n.r.g. 22602/2019, rigettandosene il terzo e la residua parte del quarto e quinto, nonché dichiarandosene assorbito il sesto. 8.1. Per l'effetto, i decreti resi dal Tribunale di Vicenza il 30 maggio/17 giugno 2019, n. 2584/19 rep., ed il 30 maggio/18 giugno 2019, n. 209/19 rep., devono essere cassati in relazione ai predetti, accolti motivi di impugnazione, incidentale e principale, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rinviandosi le cause oggi riunite al menzionato tribunale, in diversa composizione, per il nuovo esame della pretesa della medesima società afferente la sola entità del suo credito, in prededuzione, per corrispettivo, anche ex art. 1591 cod. civ., - con indennità di occupazione parametrata al canone pattuito - dovutole dalla data del fallimento (5.2.2015) della subconduttrice fino all'effettivo rilascio del cespite. Al giudice di rinvio è rimessa anche la regolamentazione delle spese di questi giudizi(riuniti) di legittimità. 8.2. Va dato atto, infine, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia complessivamente adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte della curatela del fallimento ST s.r.I., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso principale (introduttivo del procedimento n.r.g. 24605/19) a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso n.r.g. 24605/2019 n.r.g. a quello n.r.g. 22602/2019.Rigetta il ricorso principale della curatela del fallimento ST s.r.I., introduttivo del procedimento n.r.g. 24605 del 2019 ed accoglie il solo terzo motivo del ricorso incidentale ivi proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarandone inammissibile il primo e respingendone il secondo. Accoglie i motivi primo, secondo e, parzialmente, quarto e quinto del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., introduttivo dei procedimento n.r.g. 22602/2019, rigettandone il terzo e la residua parte del quarto e quinto, nonché dichiarandone assorbito il sesto. Cassa i decreti resi dal Tribunale di Vicenza il 30 maggio/17 giugno 2019, n. 2584/19 rep., ed il 30 maggio/18 giugno 2019, n. 209/19 rep., in relazione ai predetti, accolti motivi di impugnazione, incidentale e principale, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e rinvia le cause oggi riunite al menzionato tribunale, in diversa composizione collegiale, per il nuovo esame della pretesa della medesima società afferente la sola entità del suo credito, in prededuzione, per corrispettivo, anche ex art. 1591 cod. civ., - con indennità di occupazione parametrata al canone pattuito - dovutole dalla data del fallimento (5.2.2015) della subconduttrice fino all'effettivo rilascio del cespite. Rimette al giudice di rinvio la regolamentazione delle spese di questi giudizi di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater dei d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della leg