CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 41234/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 10/01/2025 dalla Corte di appello di Potenza; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto 1,73 grammi di rnarjuana e 3,3 grammi di eroina già confezionata in dosi, oltre alla somma di 100 euro. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla dosimetria della pena.Nonostante il riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. n. 309 del 1990, i Giudici di merito avrebbero fissato la pena base detentiva in tre anni di reclusione, quasi prossima al massimo edittale previsto dalla norma incriminatrice. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Rispetto ad un atto di appello con cui si devolveva il tema della rideterminazione della pena, la sentenza impugnata è sul punto silente. Né è obiettivamente chiaro perché rispetto ad una cornice edittale che, al momento della commissione del fatto, prevedeva come pena massima quella di quattro anni di reclusione, nella specie debba considerarsi congrua la pena di tre anni, attesa la quantità obiettivamente assai modesta di sostanza stupefacente di cui aveva la disponibilità l'imputato, la quantità di denaro rinvenuta (100 euro), l'assenza di indici rivelatori del coinvolgimento del ricorrente in circuiti criminali più ampi. Una motivazione obiettivamente viziata, tenuto conto che la pena è misura della colpevolezza. 3. Ne deriva che sul punto la sentenza deve essere annullata; la Corte di appello, in sede di rinvio, tenuto conto delle circostanze di fatto indicate, procederà a rideterminare la pena. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Salerno. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 20