CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06988/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INkRLoco ToRIA sul ricorso 5902-2013 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rapp. e dif., in virtù di procura speciale il calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363:391001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - controricorrente - avverso la sentenza n. 167/27/12 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, sez. st. di FOGGIA, depositata il 03/09/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugnò, innanzi alla C.T.P. di Foggia,l'avviso di accertamento con cui l'AGENZIA DELLE ENTRATE provvide nei propri confronti a riprese per I.R.P.E.F., addizionali, I.R.A.P. ed I.V.A. relativamente all'anno di imposta 2005, in conseguenza del maggior reddito imputato allo stesso, rispetto a quello dichiarato; che la C.T.P., con sentenza n. 285/07/2010, accolse il ricorso; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Puglia, sez. st. di Foggia, la quale, con sentenza n. 167/27/12, depositata il 3.9.2012, accolse l'appello, ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - (a) corretto il ricorso, da parte dell'Ufficio ed al fine di ricostruire il redito imponibile effettivamente ascrivibile al contribuente, all'accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, pur a fronte di scritture contabili formalmente corrette, stante la "presenza di un comportamento del contribuente visibilmente ed inspiegabilmente antieconomico, nonché i dati dello studio di settore ove emerge la non congruità dei risultati" (dunque, di elementi idonei a far dubitare della veridicità di dette scritture), (b) non assolto dal contribuente l'onere della prova - a quel punto - su di sé gravante e (c) corretta la percentuale di ricarico indicata dall'ufficio; che avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi Ric. 2013 n. 5902 sez. ST - ud. 22-03-2022 -2- (identificati con le lettere da A ad E); si è costituita, con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; Considerato che con memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., parte controricorrente ha depositato istanza, sia pure subordinata, di estinzione del giudizio (cfr. p. 3), per definizione agevolata della controversia, ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, corredata dal piano di pagamento predisposto dall'Agenzia delle Entrate, nonché dal relativo modello F24 (depositato, peraltro, in bianco); che occorre pertanto invitare l'AGENZIA DELLE ENTRATE ad interloquire sulla documentazione prodotta dalla difesa della parte ricorrente; P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo, assegnando all'AGENZIA DELLE ENTRATE il termine di 60 giorni dall'a comunicazione della presente ordinanza per interloquire sulla richiesta di estinzione del giudizio, formulata dalla difesa della parte ricorrente ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del