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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2023

Cassazione n. 39564/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con le conseguenti statuizioni; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con le conseguenti statuizioni, conclusioni ribadite con apposita memoria in data 31/08/2023. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città del 09/04/2019, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato alla stessa ascritto, mentre ha confermato la condanna alla pena di giustizia per [OSCURATO:PERSONA].

2. La parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge, atteso che la sentenza impugnata aveva omesso di riportare le conclusioni della parte civile con le quali si chiedeva la conferma della sentenza di primo grado, oltre che delle statuizioni civili in essa contenute, nonché la condanna alle spese del grado.

La Corte di appello aveva del tutto omesso di motivare sul punto, nonostante il regolare deposito delle conclusioni a mezzo pec.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.

4. Il difensore della [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria in data 26/05/2023 con la quale evidenziava la pronuncia in data 20/04/2022 di ordinanza di correzione errore materiale da parte della Corte di appello, nell'ambito della quale veniva disposta la condanna dell'imputata al pagamento delle spese in favore della parte civile e la conferma nel resto e, dunque, anche quanto alle statuizioni civili della sentenza impugnata.

5. Questa Corte, a seguito di informazioni richieste alla prima sezione penale della Corte di appello di Torino,, ha acquisito l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale è stata disposta la correzione dell'errore materiale nella sentenza n. 8462 del 2021 del 20/12/2021 con richiamo alle conclusioni della parte civile costituita e condanna alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza.

6. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con le conseguenti statuizioni; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con le conseguenti statuizioni, conclusioni ribadite con apposita memoria in data 31/08/2023. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città del 09/04/2019, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato alla stessa ascritto, mentre ha confermato la condanna alla pena di giustizia per [OSCURATO:PERSONA]. 2. La parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge, atteso che la sentenza impugnata aveva omesso di riportare le conclusioni della parte civile con le quali si chiedeva la conferma della sentenza di primo grado, oltre che delle statuizioni civili in essa contenute, nonché la condanna alle spese del grado. La Corte di appello aveva del tutto omesso di motivare sul punto, nonostante il regolare deposito delle conclusioni a mezzo pec. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. 4. Il difensore della [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria in data 26/05/2023 con la quale evidenziava la pronuncia in data 20/04/2022 di ordinanza di correzione errore materiale da parte della Corte di appello, nell'ambito della quale veniva disposta la condanna dell'imputata al pagamento delle spese in favore della parte civile e la conferma nel resto e, dunque, anche quanto alle statuizioni civili della sentenza impugnata. 5. Questa Corte, a seguito di informazioni richieste alla prima sezione penale della Corte di appello di Torino,, ha acquisito l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale è stata disposta la correzione dell'errore materiale nella sentenza n. 8462 del 2021 del 20/12/2021 con richiamo alle conclusioni della parte civile costituita e condanna alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza. 6. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in
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