Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1782/2010
ECLI:EU:C:2010:606
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑61/09
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] und Dienstleistungsdirektion
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA]Pfalz)
«Politica agricola comune — Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Regime di pagamento unico — Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto — Nozione di “ettari ammissibili” — Attività non agricola — Condizioni per l’appartenenza di una superficie agricola ad un’azienda»
Massime della sentenza
1.
Agricoltura — Politica agricola comune — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti —
Regime di pagamento unico — Nozione di superficie ammissibile al godimento dell’aiuto
[Regolamento del Consiglio n. 1782/2003, come modificato dal regolamento n. 2013/2006, artt. 2, lett. c), e 44, n. 2; regolamento
della Commissione n. 796/2004, art. 2, punti 1 e 2]
2.
Agricoltura — Politica agricola comune — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti —
Regime di pagamento unico — Nozione di superficie appartenente all’azienda dell’agricoltore
(Regolamento del Consiglio n. 1782/2003, come modificato dal regolamento n. 2013/2006, art. 44, n. 2)
1.
L’art. 44, n. 2, del regolamento n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito
della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, come modificato dal regolamento
n. 2013/2006, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che sia considerata ammissibile una superficie la quale,
benché utilizzata anche a fini agricoli, sia principalmente destinata alla salvaguardia del paesaggio e alla tutela della
natura. Peraltro, secondo questa disposizione, il fatto che l’agricoltore sia soggetto alle prescrizioni dell’autorità competente
in materia di protezione della natura non priva della sua connotazione agricola un’attività conforme alla definizione di cui
all’art. 2, lett. c), del citato regolamento.
Difatti, la qualificazione come «seminativi» o «pascoli permanenti» e, di conseguenza, «superficie agricola» dipende dalla
effettiva destinazione delle superfici in questione. Ne consegue che la circostanza che talune particelle di terreno, effettivamente
utilizzate come seminativi o come pascoli permanenti, siano principalmente destinate alla tutela della natura e alla salvaguardia
del paesaggio non impedisce che siffatte particelle siano qualificate come superficie agricola ai sensi dell’art. 2, punti
1 e 2, del regolamento n. 796/2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema
integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 1782/2003, tanto più che la tutela dell’ambiente costituisce
un obiettivo facente parte della politica agricola comune. Ne risulta, da un lato, che la priorità data allo scopo di tutela
della natura e di salvaguardia del paesaggio non priva un’area della sua connotazione agricola, ai sensi dell’art. 44, n. 2,
del regolamento n. 1782/2003, dal momento che tale superficie è soggetta ad un uso effettivo in quanto seminativo o pascolo.
Dall’altro, una volta che una superficie agricola è utilizzata per un’attività agricola ai sensi dell’art. 2, lett. c), di
questo regolamento, è irrilevante, ai fini dell’art. 44, n. 2, dello stesso, che tale attività persegua una finalità essenzialmente
agricola o di tutela della natura.
(v. punti 37-39, 41, 47, 49, dispositivo 1)
2.
L’art. 44, n. 2, del regolamento n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito
della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, come modificato dal regolamento
n. 2013/2006, dev’essere interpretato nel senso che:
– non è necessario, perché una superficie agricola sia considerata appartenente all’azienda di un agricoltore, che quest’ultimo
ne disponga in forza di un contratto di affitto di fondi rustici o di un altro tipo di contratto di locazione della stessa
natura, concluso a titolo oneroso;
– esso non osta a che sia considerata appartenente ad un’azienda la superficie messa a disposizione dell’agricoltore a titolo
gratuito, qualora l’agricoltore prenda unicamente a carico il pagamento dei contributi all’ente previdenziale di categoria,
al fine di farne un uso determinato per un periodo limitato, nel rispetto degli obiettivi di tutela della natura, a condizione
che tale agricoltore sia in grado di utilizzare una siffatta superficie con un’autonomia sufficiente per le sue attività agricole
per un periodo minimo di dieci mesi; e
– è ininfluente ai fini dell’appartenenza della superficie interessata all’azienda dell’agricoltore il fatto che quest’ultimo
sia obbligato ad effettuare dietro compenso taluni compiti per conto di un terzo, una volta che tale superficie è anche utilizzata
dall’agricoltore ai fini dell’esercizio della sua attività agricola a suo nome e per proprio conto.
(v. punto 71, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
14 ottobre 2010 (
*
)
«Politica agricola comune – Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti – Regolamento (CE) n. 1782/2003 – Regime di pagamento unico – Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto – Nozione di “ettari ammissibili” – Attività non agricola – Condizioni per l’appartenenza di una superficie agricola ad un’azienda»
Nel procedimento C‑61/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’[OSCURATO:PERSONA]Pfalz (Germania) con decisione 28 gennaio 2009, pervenuta in cancelleria l’11 febbraio 2009, nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] und Dienstleistungsdirektion,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. J.‑J. Kasel, A. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), E. Levits e M. Safjan,
giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 febbraio 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per il [OSCURATO:PERSONA], dal sig. A. Martin, in qualità di agente;
– per l’[OSCURATO:PERSONA]- und Dienstleistungsdirektion, dal sig. M. Arnoldi, in qualità di agente;
– per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dagli avv.ti M. Winkelmüller e M. Rietdorf, Rechtsanwälte;
– per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e J. Möller, in qualità di agenti;
– per il governo polacco, dai sigg. B. Majczyna e M. Drwiecki, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, dalla sig.ra F. Clotuche-Duvieusart e dal sig. G. von Rintelen, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 maggio 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 44 del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre
2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune
e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001,
(CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71
e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1, e –rettifica – GU 2004, L 94, pag. 70), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio
19 dicembre 2006, n. 2013 (GU L 384, pag. 13; in prosieguo: il «regolamento n. 1782/2003»).
2
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il [OSCURATO:PERSONA] (circoscrizione di [OSCURATO:PERSONA])
e l’[OSCURATO:PERSONA]- und Dienstleistungsdirektion (organo amministrativo con poteri di controllo e consultivi; in prosieguo: l’«ADD»)
in merito alla considerazione di determinate superfici (in prosieguo: le «superfici controverse») ai fini dell’attribuzione
di diritti all’aiuto alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del regime di pagamento unico.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
Il regolamento n. 1782/2003
3
Il regolamento n. 1782/2003 stabilisce, in particolare, un regime di sostegno al reddito degli agricoltori. Tale regime è
definito, all’art. 1, secondo trattino, di tale regolamento, «regime unico di pagamento».
4
Ai sensi del terzo ‘considerando’ di tale regolamento:
«Al fine di evitare l’abbandono delle terre agricole e garantire che siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali,
occorrerebbe stabilire norme che talvolta trovino riscontro negli ordinamenti nazionali. È pertanto opportuno istituire un
quadro comunitario, all’interno del quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano adottare requisiti in funzione delle particolari caratteristiche
delle zone interessate, tra cui le condizioni pedologiche e climatiche, i metodi colturali in uso (uso del suolo, avvicendamento
delle colture, pratiche agronomiche) e le strutture agrarie».
5
Ai sensi del ventunesimo ‘considerando’ di tale regolamento:
«I regimi di sostegno della politica agricola comune prevedono un sostegno diretto al reddito, in particolare al fine di assicurare
un equo tenore di vita alla popolazione agricola. Tale obiettivo è strettamente connesso al mantenimento delle zone rurali.
(…)».
6
Il ventiquattresimo ‘considerando’ è, in particolare, formulato come segue:
«(…) È quindi opportuno subordinare il pagamento unico per azienda al rispetto delle norme relative all’ambiente, alla sicurezza
alimentare, al benessere e alla salute degli animali, nonché al mantenimento dell’azienda in buone condizioni agronomiche
e ambientali».
7
Ai sensi dell’art. 2, lett. b) e c), del regolamento n. 1782/2003:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
(...)
b) “azienda”: l’insieme delle unità di produzione gestite dall’agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro;
c) “attività agricola”: la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura,
l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche
e ambientali ai sensi dell’articolo 5».
8
L’art. 3 del citato regolamento, intitolato «Principali requisiti», prevede quanto segue:
«1. Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all’allegato
III, conformemente al calendario fissato in tale allegato, e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali
ai sensi dell’articolo 5.
2. Le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori l’elenco dei criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni
agronomiche e ambientali che devono rispettare».
9
Ai sensi dell’art. 5, n. 1, del medesimo regolamento:
«[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione,
siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. [OSCURATO:PERSONA] membri definiscono a livello nazionale o regionale
requisiti minimi per buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dello schema riportato nell’allegato IV, tenendo
conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni del suolo e del clima, i sistemi
aziendali esistenti, l’utilizzazione della terra, la rotazione delle colture, le pratiche aziendali e le strutture aziendali,
fatte salve le norme che disciplinano le buone pratiche agronomiche applicate nel contesto del regolamento (CE) n. 1257/1999
nonché le misure agroambientali applicate al di sopra del livello di riferimento delle buone pratiche agronomiche».
10
L’art. 36, n. 1, del regolamento n. 1782/2003 è formulato come segue:
«Gli aiuti a titolo del regime di pagamento unico sono erogati in base ai diritti all’aiuto di cui al capitolo 3, abbinati
ad un numero uguale di ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2».
11
L’art. 43, n. 1, primo e secondo comma, del regolamento n. 1782/2003, intitolato «Fissazione dei diritti all’aiuto», dispone
quanto segue:
«Fatto salvo l’articolo 48, ogni agricoltore è titolare di un diritto all’aiuto per ettaro calcolato dividendo l’importo di
riferimento per il numero medio triennale di ettari che ha dato diritto ai pagamenti diretti di cui all’allegato VI nel corso
del periodo di riferimento.
Il numero totale dei diritti all’aiuto è uguale al summenzionato numero medio di ettari».
12
L’art. 44, nn. 1-3, del citato regolamento, intitolato «Uso dei diritti all’aiuto», sancisce quanto segue:
«1. Ogni diritto all’aiuto, abbinato ad un ettaro ammissibile, conferisce il diritto al pagamento dell’importo fissato.
2. Per “ettari ammissibili” s’intende qualunque superficie agricola dell’azienda investita a seminativi o a pascolo permanente,
escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli.
Per “ettari ammissibili” si intendono anche le superfici investite a luppolo o soggette all’obbligo di ritiro temporaneo dalla
produzione, o investite a banane e le superfici a oliveto.
3. L’agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili pertinenti a ciascun diritto all’aiuto.
Tranne che in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali tali parcelle sono a disposizione dell’agricoltore per un
periodo di almeno dieci mesi a decorrere dalla data che deve essere fissata dallo Stato membro, ma non anteriore al 1° settembre
dell’anno civile precedente l’anno di presentazione della domanda di partecipazione al regime di pagamento unico».
13
Il regolamento n. 1782/2003 prevede, al suo capitolo 5, sezione 1, intitolata «Attuazione a livello regionale», la possibilità
per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di applicare il regime di pagamento unico a livello regionale.
14
L’art. 59, n. 4, del citato regolamento, applicabile nell’ambito dell’attuazione a livello regionale del regime di pagamento
unico, dispone che il numero di diritti per agricoltore è pari al numero di ettari dallo stesso dichiarati a norma dell’art. 44,
n. 2, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.
Il regolamento (CE) n. 795/2004
15
Il regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 795, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico
di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 141, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 8 marzo
2005, n. 394 (GU L 63, pag. 17; in prosieguo: il «regolamento n. 795/2004»), sancisce, al suo art. 2, lett. a)‑h):
«Ai fini del titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del presente regolamento, si intende per:
a) “superficie agricola”, l’intera superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti e colture permanenti;
b) “seminativi”, i terreni rispondenti alla definizione di cui all’articolo 2, punto 1) del regolamento (CE) n. 796/2004 della
Commissione;
c) “colture permanenti”, le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per
almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai di tali colture, secondo la definizione di cui all’allegato
I, sezione G/05, della decisione 2000/115/CE (...) della Commissione, escluse le colture pluriennali e i vivai di tali colture
pluriennali;
(…)
e) “pascolo permanente”, i terreni investiti a pascoli permanenti ai sensi dell’articolo 2, punto 2) del regolamento (CE) n. 796/2004
della Commissione;
(…)
h) “affitto”, l’affitto o analoghe transazioni temporanee».
Il regolamento (CE) n. 796/2004
16
Il regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della
modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 141, pag. 18),
come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 11 febbraio 2005, n. 239 (GU L 42, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento
n. 796/2004»), dispone, al suo art. 2, punti 1 e 2:
«Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1) “seminativi”: terreni utilizzati per coltivazioni agricole e terreni ritirati dalla produzione, o mantenuti in buone condizioni
agronomiche e ambientali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, a prescindere dal fatto che siano adibiti
o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili;
2) “pascolo permanente”: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate)
o naturali (spontanee), e non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni
ritirati dalla produzione conformemente all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio (...), i terreni ritirati
dalla produzione conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, e all’articolo 107 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i terreni
ritirati dalla produzione conformemente al regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio (...) e i terreni ritirati dalla produzione
conformemente agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 (...) del Consiglio (…)».
La normativa nazionale
17
In forza dell’art. 2, n. 1, della legge di attuazione del regime di pagamento unico (Betriebsprämiendurchführungsgesetz, BGBl.
2006 I, pag. 1298), il pagamento unico è concesso a livello regionale a partire dal 1° gennaio 2005 secondo le modalità previste
rispettivamente dalla citata legge e dal regolamento di attuazione del regime di pagamento unico.
Causa principale e questioni pregiudiziali
18
La controversia principale verte sulla considerazione delle superfici controverse ai fini dell’attribuzione di diritti all’aiuto
alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del regime di pagamento unico.
19
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è titolare di un’azienda agricola con allevamento di ovini. Essa gestisce le superfici controverse
in forza di due contratti.
20
In forza del primo di tali contratti, concluso il 12 novembre 1998 con il [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
può sfruttare determinate superfici a fieno e a pascolo. A tale proposito le sono imposte talune limitazioni. In particolare,
nel periodo dal 1° novembre al 15 giugno di ogni anno, le citate superfici non possono essere falciate e la falciatura non
può essere effettuata con falciatrici rotative o condizionatrici. Invece di procedere ad una seconda falciatura è possibile
adibire le superfici a pascolo per ovini e caprini, a rotazione o controllato, la cui durata deve essere concordata con l’autorità
competente del citato [OSCURATO:PERSONA], responsabile del mantenimento di tali superfici. I terreni le sono messi a disposizione a titolo
gratuito, a condizione che l’interessata prenda a proprio carico il pagamento dei contributi all’ente previdenziale di categoria.
Le parcelle di cui trattasi sono state date in affitto al citato [OSCURATO:PERSONA] da parte dei loro proprietari.
21
In forza del secondo contratto, concluso il 1° maggio 2000 con il [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA],
che tale contratto qualifica come «appaltatrice», è obbligata a curare e gestire determinate superfici in conformità con le
norme di tutela della natura. A tal fine, riceve un compenso annuale fisso. Essa è tenuta parimenti ad osservare concreti
obblighi contrattuali nonché le prescrizioni dell’autorità competente in materia di protezione della natura, per esempio relativamente
all’intensità di sfruttamento del pascolo. Peraltro, la citata autorità le fornisce un sostegno materiale con operazioni colturali,
come le falciature preparatorie, nonché con disboscamenti ed estirpazioni garantiti da terzi. Una parte delle superfici interessate
è di proprietà del [OSCURATO:PERSONA]. Per il resto, il pascolo a fini di protezione della natura è stato autorizzato
dai proprietari e, in taluni casi, sono state adottate decisioni di portata generale per obbligare questi ultimi a tollerare
le misure di mantenimento attuate dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].
22
Nell’ambito del regime di pagamento unico, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato le superfici controverse come superfici
investite a pascolo permanente facenti parte della sua azienda. Con decisione 20 febbraio 2006, le venivano assegnati diritti
all’aiuto per superfici investite a seminativi e a pascolo, ivi comprese le superfici controverse.
23
Tale decisione è stata modificata su ordine ministeriale mediante il provvedimento 14 maggio 2007 (in prosieguo: la «decisione
di modifica»), in quanto le superfici controverse non davano diritto all’aiuto.
24
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso la decisione di modifica.
25
Considerando che la decisione iniziale 20 febbraio 2006 fosse stata adottata conformemente alla normativa in vigore, la Commissione
per gli affari giuridici del [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l’opposizione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e, con decisione
22 ottobre 2007, ha annullato la decisione di modifica.
26
A seguito del ricorso proposto dall’ADD, il Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo) Neustadt an der Weinstraße ha annullato,
con sentenza 2 luglio 2008, la decisione 22 ottobre 2007 e ha ripristinato quindi la decisione di modifica.
27
Il citato Verwaltungsgericht ha anzitutto considerato che, dal momento che l’azienda è dedita sia alla tutela della natura
sia ad un’attività agricola estensiva, occorre fare riferimento al diritto di sfruttamento sotteso. Esso ha inoltre rilevato
che il regime di pagamento unico non mira a fornire un sostegno al reddito per mansioni di tutela della natura affidate al
titolare dell’azienda da parte dell’amministrazione statale. Detto giudice ha, peraltro, statuito che poteva esservi un uso
agricolo unicamente laddove l’agricoltore avesse acquisito il diritto di sfruttamento in forza di un contratto di affitto
o di una transazione analoga. Esso ha inoltre ritenuto che, nell’ambito della causa principale, lo scopo perseguito mettendo
a disposizione alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] le superfici interessate era uno scopo non agricolo, ma di tutela della natura.
Infine, esso ha considerato che, per essere ammissibili, le superfici interessate devono far parte dell’azienda beneficiaria
dello stesso aiuto e l’agricoltore deve avere il diritto di utilizzarle a fini agricoli, il che non si verificherebbe nel
caso di specie.
28
[OSCURATO:PERSONA] e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio.
29
Secondo tale giudice, la soluzione della controversia principale dipende dalla questione se le superfici controverse rientrino
o meno nella nozione di «ettari ammissibili» ai sensi dell’art. 44, n. 2, del regolamento n. 1782/2003.
30
L’[OSCURATO:PERSONA]Pfalz ha, pertanto, deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se si sia in presenza di una superficie agricola ai sensi dell’art. 44, n. 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, anche qualora
il suo sfruttamento, pur se inteso altresì al conseguimento di fini agricoli (pascolo per l’allevamento di ovini), persegua
prevalentemente fini di salvaguardia del paesaggio e di tutela della natura.
2) Nel caso di soluzione affermativa della prima questione:
Se una superficie venga sfruttata per attività non agricole ai sensi dell’art. 44, n. 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003,
qualora l’attività di cui trattasi sia volta principalmente alla tutela della natura o in ogni caso qualora l’agricoltore,
nel perseguimento degli obiettivi di tutela della natura, sia assoggettato alle disposizioni dell’autorità competente in materia
di protezione della natura.
3) Nel caso della sussistenza di una superficie agricola (questione sub 1), sfruttata anche per un’attività agricola (questione
sub 2):
Se l’appartenenza di una superficie agricola all’azienda [superficie agricola dell’azienda ai sensi dell’art. 44, n. 2, del
regolamento (CE) n. 1782/2003] presupponga che:
a) essa sia a disposizione dell’azienda dietro corrispettivo in forza di un contratto di affitto o di un’analoga transazione
temporanea.
b) In caso di soluzione negativa alla questione sub a): se per la sua appartenenza all’azienda sia irrilevante il fatto che la
superficie venga ceduta all’azienda a titolo gratuito oppure solo in cambio del pagamento dei contributi all’ente previdenziale
di categoria, per un determinato uso e per un periodo di tempo limitato, in conformità degli obiettivi di tutela della natura.
c) In caso di soluzione affermativa alla questione sub a): se il fatto che il titolare dell’azienda sia tenuto a svolgere, dietro
compenso, determinati interventi sulla superficie sia irrilevante ai fini dell’appartenenza di quest’ultima all’azienda».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima e sulla seconda questione
31
Con le sue due prime questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 44,
n. 2, del regolamento n. 1782/2003 debba essere interpretato nel senso che osta a che sia considerata ammissibile una superficie
la quale, sebbene utilizzata anche a fini agricoli, è principalmente destinata alla salvaguardia del paesaggio e alla tutela
della natura, in particolare laddove, nel perseguimento degli obiettivi di tutela della natura, l’agricoltore sia assoggettato
alle prescrizioni dell’autorità competente in materia di protezione della natura.
32
In forza del primo comma dell’art. 44, n. 2, del regolamento n. 1782/2003, per «ettari ammissibili» s’intende qualunque superficie
agricola dell’azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti,
a colture forestali o ad usi non agricoli.
33
In tale contesto, il giudice del rinvio chiede, in primo luogo, se possa essere considerata ad uso agricolo una superficie
la quale, sebbene utilizzata anche a fini agricoli, è principalmente destinata alla salvaguardia del paesaggio e alla tutela
della natura.
34
La nozione di superficie agricola è definita dall’art. 2, lett. a), del regolamento n. 795/2004 nel senso che essa è costituita
dall’intera superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti e colture permanenti.
35
In forza dell’art. 2, lett. b), del medesimo regolamento, in combinato disposto con l’art. 2, n. 1, del regolamento n. 796/2004,
sono seminativi i terreni utilizzati per coltivazioni agricole e terreni ritirati dalla produzione, o mantenuti in buone condizioni
agronomiche e ambientali ai sensi dell’art. 5 del regolamento n. 1782/2003.
36
Conformemente all’art. 2, lett. e), del regolamento n. 795/2004, in combinato disposto con l’art. 2, punto 2, del regolamento
n. 796/2004, sono pascoli permanenti i terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio
e non compresi nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per cinque anni o più.
37
Emerge dalle disposizioni rammentate ai punti 32-36 della presente sentenza che le superfici di cui trattasi sono qualificate
«seminativi» o «pascoli permanenti» e di conseguenza, «superficie agricola» a seconda della loro effettiva destinazione. Quindi,
una superficie deve essere qualificata agricola se è utilizzata come seminativo o come pascolo permanente ai sensi dell’art. 2,
punti 1 e 2, del regolamento n. 796/2004.
38
Ne consegue che la circostanza che talune particelle di terreno, effettivamente utilizzate come seminativi o come pascoli
permanenti, siano principalmente destinate alla tutela della natura e alla salvaguardia del paesaggio non impedisce che siffatte
particelle siano qualificate come superficie agricola ai sensi dell’art. 2, punti 1 e 2, del regolamento n. 796/2004.
39
Si deve rilevare, ad abundantiam, come emerge dai ‘considerando’ terzo, ventunesimo e ventiquattresimo del regolamento n. 1782/2003,
che la tutela dell’ambiente rientra negli scopi del regime di pagamento unico. La Corte ha parimenti statuito che la tutela
dell’ambiente, che costituisce uno degli scopi essenziali dell’Unione europea, deve essere considerata un obiettivo appartenente
altresì alla politica agricola comune (sentenza 16 luglio 2009, causa C‑428/07, Horvath, Racc. pag. I‑6355, punto 29). Inoltre,
l’art. 2, punto 1, del regolamento n. 796/2004 prevede espressamente che siano considerati seminativi e, di conseguenza, superfici
agricole in forza dell’art. 2, lett. a), del regolamento n. 795/2004 i terreni mantenuti in buone condizioni agronomiche e
ambientali ai sensi dell’art. 5 del regolamento n. 1782/2003.
40
Sarebbe contraddittorio, in tale contesto, che una superficie agricola non sia più ammissibile ai fini del beneficio dell’aiuto
qualora sia stata utilizzata per la salvaguardia del paesaggio e la tutela della natura.
41
Emerge dalle considerazioni suesposte che la priorità data, per una superficie, allo scopo di tutela della natura e di salvaguardia
del paesaggio non la priva della sua connotazione agricola, ai sensi dell’art. 44, n. 2, del regolamento n. 1782/2003, dal
momento che, nel caso di specie, la superficie è soggetta ad un uso effettivo in quanto seminativo o pascolo.
42
In secondo luogo, il giudice del rinvio chiede se possa essere considerata ammissibile una superficie agricola sulla quale
si esercita un’attività volta principalmente alla salvaguardia del paesaggio e alla tutela della natura.
43
A tale proposito si deve rammentare che, in applicazione dell’art. 44, n. 2, primo comma, del regolamento n. 1782/2003, non
sono ammissibili le superfici agricole destinate ad usi non agricoli.
44
L’art. 2, lett. c), del citato regolamento definisce l’attività agricola come la produzione, l’allevamento o la coltivazione
di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché
il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’art. 5 del medesimo regolamento.
45
In tale contesto, il giudice del rinvio chiede se sia ammissibile una superficie agricola utilizzata sia per attività agricole
sia per attività non agricole ai sensi del citato art. 44, n. 2, primo comma.
46
Nella specie, si deve tuttavia constatare che, come emerge dalla decisione di rinvio, le superfici controverse erano destinate
ad un’attività agricola.
47
Infatti, qualora una superficie agricola sia utilizzata per un’attività agricola ai sensi dell’art. 2, lett. c), del regolamento
n. 1782/2003, è irrilevante, ai fini dell’art. 44, n. 2, dello stesso, che tale attività persegua una finalità essenzialmente
agricola o di tutela della natura.
48
Parimenti, la sussistenza di prescrizioni impartite all’agricoltore dall’amministrazione nazionale competente è priva di pertinenza
alla luce della definizione di attività agricola contenuta nella citata disposizione. Ciò è tanto più vero se si considera
non solo che, ai sensi dell’art. 3 dello stesso regolamento n. 1782/2003, ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti
è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all’allegato III di tale regolamento, nonché le buone condizioni
agronomiche e ambientali stabilite ai sensi dell’art. 5 di quest’ultimo, bensì anche che l’autorità nazionale competente fornisce
agli agricoltori l’elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali che devono
rispettare.
49
Emerge dalle considerazioni suesposte che l’art. 44, n. 2, del regolamento n. 1782/2003 deve essere interpretato nel senso
che esso non osta a considerare ammissibile una superficie la quale, benché utilizzata anche a fini agricoli, sia principalmente
destinata alla salvaguardia del paesaggio e alla tutela della natura. Peraltro, il fatto che l’agricoltore sia soggetto alle
prescrizioni dell’autorità competente in materia di protezione della natura non priva della sua connotazione agricola un’attività
conforme alla definizione di cui all’art. 2, lett. c), del citato regolamento.
Sulla terza questione
50
La terza questione è volta a determinare quali siano le condizioni in presenza delle quali una superficie agricola può essere
considerata appartenente ad un’azienda ai sensi dell’art. 44, n. 2, del regolamento n. 1782/2003.
51
In particolare, il giudice del rinvio chiede anzitutto se sia necessario, perché una superficie agricola sia considerata appartenente
all’azienda di un agricoltore, che quest’ultimo ne disponga in forza di un contratto di affitto di fondi rustici o di un altro
tipo di contratto analogo concluso a titolo oneroso. Detto giudice chiede poi se faccia parte dell’azienda la superficie che
è messa a disposizione dell’agricoltore per un uso determinato e durante un periodo limitato, nonché in conformità degli obiettivi
di tutela della natura. Infine, il giudice del rinvio chiede se una superficie agricola possa essere considerata parte dell’azienda
qualora l’agricoltore sia tenuto a svolgervi, dietro compenso, determinate prestazioni.
52
In primo luogo, si deve rammentare che, in forza dell’art. 44, n. 2, del regolamento n. 1782/2003, sono ammissibili le superfici
agricole dell’azienda. Quest’ultima è definita dall’art. 2, lett. b), di tale regolamento come l’insieme delle unità di produzione
gestite dall’agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro.
53
L’art. 44, n. 3, del citato regolamento precisa che le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili pertinenti
ad un diritto all’aiuto devono essere a disposizione dell’agricoltore per un periodo di almeno dieci mesi.
54
Dunque, si deve constatare che né l’art. 44, n. 2, del regolamento n. 1782/2003 né il n. 3 del medesimo articolo precisano
la natura del rapporto giuridico in base al quale la superficie interessata viene utilizzata dall’agricoltore. Pertanto, non
si può dedurre da tali disposizioni che le parcelle di cui trattasi devono essere a disposizione dell’agricoltore in forza
di un contratto di affitto di fondi rustici o di una transazione analoga.
55
Conformemente al principio della libertà contrattuale, le parti sono di conseguenza libere di gestire il rapporto giuridico
su cui si fonda l’uso della superficie interessata. In assenza di disposizioni contrarie, queste ultime sono anche libere
di prevedere che le parcelle siano messe a disposizione senza corrispettivo finanziario.
56
Parimenti, esse possono legittimamente prevedere che, come corrispettivo di tale messa a disposizione, l’agricoltore prenda
a carico il pagamento dei contributi dovuti all’ente previdenziale di categoria.
57
In secondo luogo, il giudice del rinvio chiede se si possa considerare che una superficie faccia parte dell’azienda qualora
si impongano all’agricoltore, come avviene nel contratto concluso dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] il 12 novembre 1998 con
il [OSCURATO:PERSONA], talune restrizioni attinenti alla durata e al tipo delle attività ammesse su tale superficie.
58
A tale proposito occorre rammentare che, come emerge dal punto 52 della presente sentenza, una superficie fa parte dell’azienda
dell’agricoltore quando quest’ultimo dispone del potere di gestirla ai fini dell’esercizio di un’attività agricola.
59
Né il regolamento n. 1782/2003 né i regolamenti nn. 795/2004 e 796/2004 precisano la portata esatta della formulazione «unità
di produzione gestite dall’agricoltore» che compare nell’art. 2, lett. b), del citato regolamento n. 1782/2003.
60
Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali
il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione dev’essere operata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio
corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui
essi fanno parte (sentenza 10 marzo 2005, causa C‑336/03, easyCar, Racc. pag. I‑1947, punto 21 e la giurisprudenza ivi citata).
61
Per quanto riguarda il regime di pagamento unico, la nozione di gestione non implica, contrariamente a quanto sostenuto dall’ADD
nelle sue osservazioni scritte, che l’agricoltore abbia facoltà di disporre senza limiti della superficie interessata nell’ambito
dello sfruttamento di quest’ultima per fini agricoli.
62
Per contro, l’agricoltore deve disporre di un’autonomia sufficiente ai fini dell’esercizio della sua attività agricola su
tale superficie, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare, in considerazione di tutti gli elementi del caso di
specie.
63
In circostanze come quelle della controversia principale rileva, in particolare, che l’agricoltore non sia totalmente soggetto
alle prescrizioni dell’autorità nazionale competente. Quindi, nonostante tali prescrizioni, l’agricoltore deve essere in grado
di esercitare un certo potere decisionale nell’ambito dello sfruttamento della superficie di cui trattasi.
64
Conformemente all’art. 44, n. 3, del regolamento n. 1782/2003, le superfici ammissibili devono essere, inoltre, a disposizione
dell’agricoltore per un periodo di almeno dieci mesi.
65
Durante tale periodo, l’agricoltore deve essere in grado di utilizzare con sufficiente autonomia la superficie di cui trattasi
per le sue attività agricole, ivi compreso il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi
dell’art. 5 del regolamento n. 1782/2003.
66
Inoltre, è essenziale che le superfici controverse non siano soggette ad alcuna attività agricola praticata da un terzo durante
tale periodo. Al fine di evitare che diversi agricoltori rivendichino l’appartenenza alla propria azienda delle parcelle interessate,
è infatti necessario che, durante tale periodo, tali superfici non possano essere considerate parte dell’azienda di altri
agricoltori ai fini del regime di pagamento unico.
67
In terzo luogo, il giudice del rinvio chiede se una superficie agricola possa essere considerata parte dell’azienda qualora
l’agricoltore sia tenuto ad effettuarvi talune prestazioni per le quali ottiene un compenso.
68
A tale proposito si deve rammentare che, secondo l’art. 44, n. 2, del regolamento n. 1782/2003, l’azienda agricola è costituita
da seminativi e da pascoli permanenti, destinati a un’attività agricola, la quale è praticata dall’agricoltore con una certa
autonomia.
69
Si deve parimenti precisare che l’esercizio dell’attività agricola sulle superfici interessate deve essere svolto in nome
e per conto dell’agricoltore, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.
70
È ininfluente a tale proposito il fatto che l’agricoltore sia peraltro obbligato ad effettuare dietro compenso taluni compiti
per conto di un terzo.
71
Di conseguenza, si deve risolvere la terza questione dichiarando che l’art. 44, n. 2, del regolamento n. 1782/2003 dev’essere
interpretato nel senso che:
– non è necessario, perché una superficie agricola sia considerata appartenente all’azienda di un agricoltore, che quest’ultimo
ne disponga in forza di un contratto di affitto di fondi rustici o di un altro tipo di contratto analogo concluso a titolo
oneroso;
– esso non osta a che sia considerata appartenente ad un’azienda la superficie messa a disposizione dell’agricoltore a titolo
gratuito, laddove l’agricoltore prenda unicamente a carico il pagamento dei contributi all’ente previdenziale di categoria,
al fine di farne un uso determinato per un periodo limitato, nel rispetto degli obiettivi di tutela della natura, a condizione
che tale agricoltore sia in grado di utilizzare una siffatta superficie con un’autonomia sufficiente per le sue attività agricole
per un periodo minimo di dieci mesi, e
– è ininfluente ai fini dell’appartenenza della superficie interessata all’azienda dell’agricoltore il fatto che quest’ultimo
sia obbligato ad effettuare dietro compenso taluni compiti per conto di un terzo, qualora tale superficie sia anche utilizzata
dall’agricoltore ai fini dell’esercizio della sua attività agricola a suo nome e per proprio conto.
Sulle spese
72
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1)
L’art. 44, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi
di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE)
n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, come modificato dal regolamento
(CE) del Consiglio 19 dicembre 2006, n. 2013, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che sia considerata ammissibile
una superficie la quale, benché utilizzata anche a fini agricoli, sia principalmente destinata alla salvaguardia del paesaggio
e alla tutela della natura. Peraltro, il fatto che l’agricoltore sia soggetto alle prescrizioni dell’autorità competente in
materia di protezione della natura non priva della sua connotazione agricola un’attività conforme alla definizione di cui
all’art. 2, lett. c), del citato regolamento.
2)
L’art. 44, n. 2, del regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento n. 2013/2006, dev’essere interpretato nel senso
che:
–
non è necessario, perché una superficie agricola sia considerata appartenente all’azienda di un agricoltore, che quest’ultimo
ne disponga in forza di un contratto di affitto di fondi rustici o di un altro tipo di contratto analogo concluso a titolo
oneroso;
–
esso non osta a che sia considerata appartenente ad un’azienda la superficie messa a disposizione dell’agricoltore a titolo
gratuito, laddove l’agricoltore prenda unicamente a carico il pagamento dei contributi all’ente previdenziale di categoria,
al fine di farne un uso determinato per un periodo limitato, nel rispetto degli obiettivi di tutela della natura, a condizione
che tale agricoltore sia in grado di utilizzare una siffatta superficie con un’autonomia sufficiente per le sue attività agricole
per un periodo minimo di dieci mesi, e
–
è ininfluente ai fini dell’appartenenza della superficie interessata all’azienda dell’agricoltore il fatto che quest’ultimo
sia obbligato ad effettuare dietro compenso taluni compiti per conto di un terzo, qualora tale superficie sia anche utilizzata
dall’agricoltore ai fini dell’esercizio della sua attività agricola a suo nome e per proprio conto.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.