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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 21 marzo 2022

Cassazione n. 23834/2024

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E T O Sul ricorso n. 13666/2023proposto da: SA.

IMM.

Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso anche disgiuntamentedagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di II grado della Sardegna, sez distaccata di Sassari,n. 921/3/2022, depositata il 19 dicembre 2022 Visto l’atto depositato il 24 aprile 2024 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorsoa seguito di accordo conciliativo; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 08/08/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E T O Sul ricorso n. 13666/2023proposto da: SA. IMM. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso anche disgiuntamentedagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di II grado della Sardegna, sez distaccata di Sassari,n. 921/3/2022, depositata il 19 dicembre 2022 Visto l’atto depositato il 24 aprile 2024 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorsoa seguito di accordo conciliativo; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 08/08/202
Decreto Cassazione n. 23834/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris