CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00477/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26233/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S. r . l . e Alessio VALBONESI , elettivamente domiciliati in Roma, via Nesazio n. 31, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresenta ti e dife si dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] LazioS.r.l. presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende -controricorrente - e contro -intimati - avverso la sentenza n. 2184 /20 2 2 de l la Corte d’Appello di Roma, depositatai l 3 1 . 3 . 20 2 2 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (società con socio unico e in liquidazione) depositò al Tribunale di Roma ricorso per concordato preventivo– inizialmente con riserva , poi integrat o con la proposta e il piano– che il giudice dichiarò inammissibile per l’inadeguatezza dell’attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano resa d a l professionista indipendente ai sensi dell’art. 161, comma 3, legge fall. Oggetto di attenzione fu, in modo particolare, la contestazione di un ingente credito vantato dall’Agenzia delle Entrate, portato da due avvisi di accertamento che, impugnati dalla ricorrente, erano stati confermati dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza a sua volta impugnata davanti alla Commissione tributaria regionale. Per quel credito la proposta non prevedeva alcun pagamento, con appostazione di un fondo rischi in misura limitata al 10% circa del suo importo. A seguito dell’inammissibilità della domanda di concordato preventivo e su istanza del Pubblico Ministero, il Tribunale di Roma dichiarò il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con sentenzacontro la quale la società e il suo liquidatore proposero reclamo, che venne respinto dalla corte d’appello. Il ricorso per cassazione contro la sentenza della corte territoriale venne dichiarato inammissibile con ordinanza di questa Corte n. 3072/2020, nella quale si legge: « la Corte di merito ha osservato in primo luogo che l’indisponibilità della contabilità aziendale determinava un’“oggettiva eccessiva incertezza nella stima del passivo concordatario, oltre che dell’attivo” e, di conseguenza, comprometteva l ’ attendibilità dell’attestazione prevista dall’art. 161,comma 3, legge fall., che risultava “priva di una adeguata base documentale”;il collegio del reclamo ha poi espresso, “sotto altro autonomo profilo”, un giudizio di manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obbiettivi prefissati, a causa di una “ ingiustificata sottovalutazione”d el debito erariale; in questo modo il giudice di merito da un lato ha compiuto una verifica della regolarità della procedura, indispensabile a garantire la corretta formazione del consenso dei creditori (Cass. 5653/2019, Cass.5825/2018), dall’altro ha svolto un controllo sulla fattibilità economica del concordato, valutando l’irrealizzabilità in concreto del piano proposto dal debitore a motivo della sua manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati (Cass. 4790/2018, Cass. 9061/2017); a fronte delle plurime ragioni offerte, distinte e autonome fra loro, i ricorrenti non hanno sollevato alcuna censura rispetto al primo dei motivi impegnandosi soltanto nel sostenere che la valutazione di fattibilità del piano fosse di pertinenza del solo ceto creditorio, e hanno reso così inammissibile l’intera impugnazione proposta». Nel frattempo era avvenuto che la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto gli appelli presentati dalla contribuente e annullato entrambi gli avvisi di accertamento , con sentenze passate in giudicato, il che ind usse [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e il suo liquidatore a impugnare per revocazione la sentenza di rigetto del reclamo contro la sentenza di fallimento, ritendo verificata l’ipotesi di cui all’art. 395, n. 3, c.p.c. (« se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario»). Instauratosi il contraddittorio, la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’impugnazione. Contro la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e il suo liquidatore ha nno presentato ricorso per cassazione affidato a un unicomotivo. Il fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si è difeso con controricorso. Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per la trattazionein camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c., il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte nel senso dell’inammissibilità del ricorso e i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso denuncia « v iolazione e falsa applicazione dell’art. 395c.p.c.». Iricorrenti sostengono che l e sopravvenut e sentenz e di accoglimento, in appello, dei ricorsi contro gli avvisi di accertamento tributariocostituiscano « documenti decisivi » che la parte non ha potuto produrre in giudizio per «causa di forza maggiore»( ravvisata , quest’ultima, nel fatto che i documenti non esistevano prima del passaggio in giudicato della sentenza di rigetto del reclamo)e che , tuttavia, accertano una situazione di diritto (inesistenza del debito tributario) che risale anche al tempo della presentazione della domanda di concordato preventivoe della decisione sulla stessa. 2. Il motivo è infondato(in senso conforme, v. Cass. nn. 3591/2017; 20587/2015; 3362/2015). 2.1. I ricorrentipropongono una lettura dell’art. 395, n. 3, c.p.c. secondo cui tra i documenti «trovati»dopo la pronuncia della sentenza rientrerebbero anche i documenti «formati»dopo la sentenza da revocare , quali, appunto, le sopravvenute decisioni della Commissione tributaria regionale del Lazio, che annullarono gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] punto di vista strettamente letterale, ovverosia del «senso… fatto palese dal significato proprio delle parole» usate dal legislatore (art. 12 disp. prel. c.c.), è del tutto evidente che l’uso del verbo trovare implica l ’esistenza de i document i nel momento in cui venne pronunciata la sentenza che si chiede di revocare e il loro successivo rinvenimento . Coerente, in tal senso, è anche l’utilizzo del termine «recupero», riferito ai documenti,negli artt. 396, comma 1, e 398, comma 2, c.p.c. Non è, infatti, sul piano dell’interpretazione letterale che viene prospettata la diversa lettura preferita dai ricorrenti, i quali sostengono che fermarsi al dato testuale sarebbe , in questo caso, un «formalismo eccessivo» , implicante una violazione dei principi costituzionali e sovranazionali volti a garantire l’esercizio del diritto di difesa attraverso un giusto processo. 2.2. La tesi non è condivisibile eper plurime ragioni. 2.2.1. Innanzitutto, la revocazione straordinaria pone una deroga alla regola del giudicato (art. 2909 c.c.), che non rappresenta certo un formalismo,bensì una forma necessaria a dare stabilità ai rapporti giuridici (Cass. n n . 14423/2019 ; 31904/2015; 18339/2003). È dunque del tutto coerente che i casi di revocazione siano specifici e tassativi, non potendo l’interprete integrarli in via analogica (Cass. n. 9865/2014) . E , poiché il riferimento ai documenti «trovati» dopo la sentenza non lascia margine interpretativo per riferire la locuzione usata dalla legge anche ai documenti successivamente venuti ad esistenza, il dato testuale è già di per sé sufficiente per motivare il rigetto del ricorso. 2.2.2. Inoltre, coerente con il dato testuale è anche la ratiodella disposizione, che è volta a rendere impugnabile una sentenza che sarebbe stata diversa qualora il giudice avesse potuto conoscere tutto il materiale probatorio dispo nibil e , compreso quello che «la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario». La preesistenza del documentoè il presupposto necessario per poter connotare la sua mancata valutazione come un vizio della sentenza, purché sia dipesada «causa di forza maggiore» o da «fatto dell’avversario». 2.2.3. Né si potrebbe sostenere che le sopravvenut e decisioni di annullamento degli avvisi di accertamento, in quanto sentenze di accertamento negativo, abbiano provato una «situazione» diversa da quella tenuta presente dal giudice al momento della pronuncia, ovverosia l’inesistenza del debiti nei confronti dell’erario. L’art. 395, n. 3, c.p.c., in quanto menziona i «documenti», fa riferimento alla provae, quindi, alla situazione di fatto esistente al momento della decisione che si intende revocare. Sicuramente l’inesistenza dei debiti tributari era una situazione di diritto che, pur successivamente accertata, sussisteva al momento della decisione del Tribunale di Roma. Ma, ai fini del giudizio da esprimere sulla domanda di concordato preventivo, la situazione che il tribunale doveva valutare – e che, in effetti, valutò– era l’esistenza di una pretesa erariale in quel momento confermata da sentenze pronunciate in primo grado e sottoposte a impugnazione. In particolare, il tribunale era chiamato a valutare se tale reale situazione – credito contestato provvisoriamente accertato in primo grado e tuttora sub i udice – fosse stata trattata in modo adeguato nella proposta e, soprattutto, nel piano di concordato preventivo . Rispetto a tale situa zione , l’esito successivo del giudizio tributarionon poteva essere ogge tto d’altro che di una prudente previsione che tenesse adeguatamente conto del rischio di soccombenza; il che, secondo il giudizio del tribunale , insindacabile in questa sede, non era stato fatto dalla società proponente il concordato. 2.2.4. A tali profili di infondatezza va aggiunto il rilievo che, secondo quanto osservato nella citata ordinanza di questa Corte n. 3072/2020, l’inadeguato trattamento del debito contestato nei confronti dell’erario non fu l’unica ragione posta a fondamento della dichiarata inammissibilità del concordato preventivo, essendosi sottolineata altresì, quale ulteriore e autonoma ratio decidendi, «l’indisponibilità della contabilità aziendale», che « determinava un’“oggettiva eccessiva incertezza nella stima del passivo concordatario, oltre che dell’attivo” e, di conseguenza, comprometteva l’attendibilità dell’attestazione prevista dall’art. 161, comma 3, legge fall., che risultava “priva di una adeguata base documentale”». Il ricorso sarebbe, pertanto, infondato anche perché i «documenti»di cui si discute non erano «decisivi», essendo del tutto ininfluenti rispetto all’autonomo rilievo delle carenze documentali che rendevano inattestabile la fattibilità del piano. 3. Rigettatoil ricorso, le spes e del giudizio di legittimità seguono la soccombenza,e si liquidano in dispositivo . 4.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte: rigettail ricorso; condanna iricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in € 8.000 per compensi , oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ri