CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27200/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BAT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BAT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/6/2021 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia emessa il 25/6/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e lo condannava alla pena di tre anni di reclusione e seimila euro di multa; la Corte, inoltre, confermava la sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA], già ritenuto responsabile del delitto citato e del reato di concorso in resistenza a pubblico ufficiale aggravata. 2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al giudizio di responsabilità del Marino. [OSCURATO:PERSONA] di appello avrebbe ribaltato la pronuncia assolutoria con argomento palesemente illogico, incentrato sul contratto di locazione del terreno stipulato tra il ricorrente ed il proprietario [OSCURATO:PERSONA], la cui lettura, tuttavia, sarebbe del tutto viziata. Ciò, con particolare riguardo alla data ed al luogo della stipula, che il Collegio avrebbe ritenuto falsi - diversamente dal contenuto dell'atto - con affermazioni apodittiche, e con presunzioni infondate e contrarie ad elementi oggettivi; Inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Con riguardo al Campanella, la sentenza si fonderebbe su un'illogica valorizzazione della ricognizione fotografica effettuata da uno dei militari intervenuti, in palese contrasto con il contenuto della comunicazione di notizia di reato del 27/7/2018; questo atto, in particolare, menzionerebbe soltanto soggetti ignoti (tanto che l'iscrizione del fascicolo sarebbe avvenuta nel mod. 44), e ciò avrebbe imposto al Collegio una valutazione particolarmente rigorosa della successiva ricognizione, che però non emergerebbe dalla decisione. La Corte, pertanto, avrebbe affermato la responsabilità dell'imputato in violazione del canone dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, imponendosi, dunque, l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta infondato quanto alla posizione Marino. 5. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della pronuncia di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che la prima censura deve essere rigettata; come per un verso, infatti, non si riscontra alcuna illogicità manifesta della motivazione, così, per altro verso, la riforma della sentenza assolutoria appare sostenuta da un argomento congruo, privo di aporie e retto da adeguata lettura degli elementi istruttori.6. La Corte di appello, in particolare, ha fondato la condanna del Marino sulle dichiarazioni rese dal proprietario dell'area, [OSCURATO:PERSONA], il quale, escusso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (l'indomani dell'accertamento di p.g.), aveva riferito di esser stato contattato dal ricorrente "qualche mese fa", e di avergli quindi locato il terreno per un anno, sottoscrivendo un contratto presso il commercialista Marrone, nello studio di questi a Trinitapoli. Con il richiamo a tali parole - ritenute del tutto attendibili e che il ricorso non contesta - il Giudice di appello ha dunque concluso che: a) la data riportata nell'atto - [OSCURATO:DATA_NASCITA] - doveva ritenersi falsa, perché il contratto era stato di certo concluso nei mesi successivi (data, peraltro, riportata solo nell'intestazione e non in calce); b) il luogo di sottoscrizione dell'atto, parimenti, doveva ritenersi falso, risultando dalle parole del [OSCURATO:PERSONA] che l'accordo era stato siglato non a Margherita di Savoia, ma a Trinitapoli; c) alla data del sequestro (26/7/2018), il Marino era dunque ancora nella disponibilità dell'area, così da dover esser ritenuto responsabile della coltivazione di cui al capo a). 7. Tutto quanto precede, peraltro, ha trovato poi conferma in ulteriori elementi di fatto, ancora riportati nella sentenza ed estranei alla censura in esame: 1) il contratto di locazione non era stato registrato; 2) non risultava alcun verbale di restituzione del terreno; 3) non risultava provato alcun diverso utilizzo dello stesso, nel tempo del contratto. 8. Con tali considerazioni, quindi, la Corte di appello ha adeguatamente superato la decisione del primo Giudice, che aveva assolto il ricorrente sul presupposto che, decorso un anno dal 9/5/2017, questi non potesse più esser ritenuto detentore del terreno; a giudizio del Collegio, infatti, il contratto era stato stipulato solo alcuni mesi prima del luglio 2018, così da esser ancora in vigore alla data dell'accertamento. E' stato poi superato anche il secondo argomento speso dal G.i.p., secondo cui il Marino non avrebbe mai formalizzato il rapporto qualora il fondo fosse stato destinato a coltivazione illecita; la Corte di appello, infatti, ha sostenuto che il ricorrente aveva verosimilmente voluto creare l'apparenza di una detenzione legale dell'area, dal momento che un'invasione arbitraria della stessa sarebbe stata molto più rischiosa. 9. Ne risulta, dunque, una motivazione congrua e priva di illogicità manifeste e, come tale, non censurabile in questa sede; il ricorso del Marino, pertanto, deve essere rigettato. 10. L'impugnazione del Campanella, per contro, deve essere dichiarata inammissibile. L'unico argomento a fondamento della censura (peraltro duplice, perché estesa sul secondo e terzo motivo) attiene alla valenza probatoria della ricognizione fotografica compiuta da uno degli operanti, che viene contestata alla luce del contrasto tra lo stesso atto investigativo e la comunicazione di notizia di reato del 27/7/2018: nella quale, in particolare, verrebbero menzionati solo soggetti ignoti che erano stati visti irrigare il terreno e poi fuggire. Questa tesi appare manifestamente infondata. 11. La censura, infatti, non si confronta in alcun modo con la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, dalla quale emerge che nel corso delle indagini - ed esattamente con annotazione del 25/9/2018 - era risultato certo che uno dei due soggetti in questione fosse proprio [OSCURATO:PERSONA]. L'immagine di questi, in particolare, era stata tratta da Facebook e dall'Ufficio anagrafe del Comune di Trinitapoli, e quindi esibita al brigadiere Saracino (intervenuto il 26/7/2018), che vi aveva riconosciuto uno dei soggetti in questione; con la precisazione, peraltro, che già nella comunicazione del 27/7/2018 i due erano stati sufficientemente descritti nelle loro fattezze generali (età approssimativa, capelli, altezza, stazza), poi del tutto confermate in sede di ricognizione quanto al Campanella. 12. Il motivo di censura, peraltro, neppure cita il successivo passo della sentenza, di rilevante portata argomentativa, nel quale si precisa che la fotografia tratta da Facebook ritraeva il ricorrente in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ossia delle due persone fermate lo stesso giorno proprio sul terreno in questione, dove erano sopraggiunte (rispetto al ricorrente e ad altro rimasto ignoto) con un motociclo. 13. Anche con riguardo al Campanella, dunque, la motivazione stesa dalla Corte di appello risulta del tutto logica, solida e fondata su elementi investigativi oggettivi; una motivazione, si ribadisce, estranea al tenore del ricorso, che non ci si confronta e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. ed a carico del Campanella, l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]