CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 24198/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 4198/2026 -Udienza dèl 13 maggio 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo che, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado, ha condannato il ricorrente per il reato di cui agli artt. 624-bis commi primo e terzo, 625, comma primo n.2 cod. pen. Premesso che non può tenersi conto della memoria inviata telematicamente dal difensore dell'imputato in data 8 maggio 2026, sia in quanto depositata senza il rispetto del termine di 15 giorni liberi antecedenti all'udienza di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., sia in quanto generica. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge quanto all'impossibilità del P.M. di appellare la sentenza di primo grado — è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia; che, invero, in tema di impugnazioni, le sentenze di proscioglimento emesse prima del 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, possono essere appellate dal pubblico ministero anche nel caso in cui riguardino i reati indicati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non applicandosi la preclusione prevista dall'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), legge citata, posto che, in assenza di disciplina transitoria, il principio del "tempus regit actum" comporta l'operatività del regime impugnatorio previsto all'atto della pronunzia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all'impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 6984 del 05/02/2025; Rv. 287528 - 01). Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato che il medesimo motivo, quando affronta più da vicino la questione, lo fa con argomentazioni aspecifiche siccome sorde al ragionamento della Corte territoriale - pienamente logico - che ha tratto la dimostrazione del concorso dell'imputato nel furto avvenuto in quello stesso contesto di tempo e da luogo dalla circostanza che era stato proprio l'imputato a danneggiare, impedendo le successive riprese, la telecamera che inquadrava il garage teatro del furto per poi indicare la buona riuscita dell'operazione ad altri. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto alla nozione di "privata dimora" del luogo teatro del furto — è manifestamente infondato giacché la 2Corte di appello ha chiaramente spiegato come il garage in questione costituisse pertinenza dell'abitazione della persona offesa (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), valorizzandone la stabile destinazione al servizio dell'immobile abitativo, con conseguente configurabilità del delitto di furto in abitazione, citando allo scopo pertinente e condivisibile giurisprudenza che attribuisce tale qualifica anche a immobili non contigui all'abitazione servita (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Santin, Rv. 285470 - 01). Ritenuto che il quarto motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara ina P.Q.M