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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 25286/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.16991/2022 proposto da : Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; Ministero della Giustizia; -intimati- avversol’ordinanza del Tribunale di Roma n. 8055 7 / 201 9 depositata i l 24/05/2022.

Ascoltata la relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 22/06/2023.

Fatti di causa Il P.M. presso il Tribunale di Roma presentava ricorso ex art. 170 d.lgs. 115/2002, in opposizione al decreto –depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] - di liquidazione del compenso a carico dell'Erario in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per attività professionale di patrocinio svolta nell’interesse di un cittadino extracomunitario nell'ambito di un 2di 5 – 1699 1 /20 22 – S2 – 2 2 / 06 /202 3 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. procedimento di riconoscimento della protezione internazionale ex d.l. 13/2017.

La Procura allegava irregolarità nella gestione delle cause parte del difensore e faceva valere la necessità di ridurre l’entità del compenso, a cagione della serialità dei ricorsi in materia presentati dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di Roma ha dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività.

La motivazione è la seguente.

Dal fascicolo del procedimento a quo risulta l'annotazione «al visto PM» in data 11/12/2018.

Poiché il prov- vedimento viene comunicato trasportando il fascicolo nei giorni succes- sivi nei locali della Procura, l’annotazione non dimostra che quest’ul- tima abbia effettivamente preso conoscenza dell'atto in quella specifica data, ma dimostra che nei giorni immediatamente successivi il fascicolo con il decreto di liquidazione è comunque entrato nella sfera di cono- scibilità della Procura.

Ne segue che la comunicazione è avvenutacirca due anni prima del deposito del ricorso, sebbene in forma equipollente (cfr. Cass. 27402/2018).

Ne deriva, secondo il Tribunale che incom- beva al ricorrente l'onere di provare la conoscenza effettiva del prov- vedimento per cause non imputabili in una data successiva, rientrante nei 30 giorni precedenti il ricorso.

Ricorre in cassazione il PM con due motivi.

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero della Giustizia rimangono intimati.

Ragioni della decisione

1. – Con il primo motivo si lamenta che il Tribunale abbia ritenuto l’opposizione tardiva senza la prova dell’avvenuta comunicazione del provvedimento alla Procura, ma unicamente sulla base della presun- zione che il fascicolo del procedimento sia stato materialmente tra- smesso all’ufficio del PM nei giorni immediatamente successivi all’an- notazione «al visto PM» (violazione dell’art. 136 c.p.c. e omesso esame circa fatto decisivo).

Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame 3di 5 – 1699 1 /20 22 – S2 – 2 2 / 06 /202 3 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dell’attestazione scritta del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili della Procura della Repubblica di Roma che nessuna comunica- zione era stata ricevuta dalla Procura da parte del Tribunale circa i provvedimenti di liquidazione del compenso all’avv. [OSCURATO:PERSONA].

2. –Il ricorso è infondato.

Secondo l’art. 84 d.p.r. 115/2002, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato è ammessa opposizione ex art. 170 d.p.r. cit., con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impu- gnato e con procedimento assoggettato all’epoca alla disciplina del pro- cedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis ss. c.p.c. (cfr. art. 15 d.lgs. 150/2011; in virtù della riforma del processo civile del 2022, in futuro assoggettato alla disciplina del procedimento semplificato ex 281-decies ss. c.p.c.).

Ne segue che il decreto di liquidazione del com- penso è da equiparare all’ordinanza del giudice monocratico, appella- bile ex art. 702-quaterc.p.c.

Pertanto, all’opposizione avverso tale de- creto è applicabile il termine di trenta giorni dalla comunicazione o no- tificazione del provvedimento (cfr.

Corte cost. 106/2016).

Se notifica- zione o comunicazione non vi è, è applicabile, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento, il termine lungo d'impu- gnazione ex art. 327 c.p.c., che opera per tutti i provvedimenti di ca- rattere decisorio e definitivo (Cass. 16893/2018, 32961/2019, 5990/2020, arg. anche da Cass.

SU 28975/2022).

Depone per la generale applicabilità del termine semestrale ex art.327, co. 1 c.p.c. (in assenza di un’espressa esclusione da parte del legislatore), anche la giurisprudenza costituzionale.

Infatti, Corte Cost.297/2008, nel dichiarare l’infondatezza di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, co. 1 c.p.c. per lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., ha ritenuto che la norma operi un ragionevole 4di 5 – 1699 1 /20 22 – S2 – 2 2 / 06 /202 3 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. bilanciamento tra l'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa e che la decorrenza dalla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudi- cata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza.

In linea di continuità si pone Corte cost. 106/2016, cit., che, nell’esten- dere all’opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002 il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione di cui all’art. 702-quater c.p.c., ha sottolineato che la soluzione è imposta dall’esigenza di evi- tare che l’opposizione sia sottratta a qualsiasi termine, sicché è il ter- mine semestrale ex art. 327, co. 1 c.p.c. a sopperire a tale esigenza, ove sia mancata la comunicazione.

Nel caso di specie, non solo il ricorso per cassazione è privo della esposizione dei fatti di causa (circostanza che renderebbe il ricorso inammissibile già ex art. 366, n. 3 c.p.c.), ma è dato di desumere dall’esposizione del primo motivo di ricorso che il ricorso in opposizione è stato proposto il 19/12/2019, ad oltre un anno dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.Pertanto, esso è tardivo.

In conclusione, il ricorso è rigettato.

3. -Nulla deve disporsi con riguardo alle spese del presente giudizio, sia perché il ricorso è stato proposto dalla Procura della Repubblica, per la quale è esclusa la possibilità della condanna al pagamento delle spese processuali (Cass.

SU 5079/2005, SU 5165/2004), sia perché l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero della Giustizia sono rimasti intimati.

Neppure sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, co. 1, quater d.p.r. 115/2002di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.16991/2022 proposto da : Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; Ministero della Giustizia; -intimati- avversol’ordinanza del Tribunale di Roma n. 8055 7 / 201 9 depositata i l 24/05/2022. Ascoltata la relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 22/06/2023. Fatti di causa Il P.M. presso il Tribunale di Roma presentava ricorso ex art. 170 d.lgs. 115/2002, in opposizione al decreto –depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] - di liquidazione del compenso a carico dell'Erario in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per attività professionale di patrocinio svolta nell’interesse di un cittadino extracomunitario nell'ambito di un 2di 5 – 1699 1 /20 22 – S2 – 2 2 / 06 /202 3 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. procedimento di riconoscimento della protezione internazionale ex d.l. 13/2017. La Procura allegava irregolarità nella gestione delle cause parte del difensore e faceva valere la necessità di ridurre l’entità del compenso, a cagione della serialità dei ricorsi in materia presentati dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Roma ha dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività. La motivazione è la seguente. Dal fascicolo del procedimento a quo risulta l'annotazione «al visto PM» in data 11/12/2018. Poiché il prov- vedimento viene comunicato trasportando il fascicolo nei giorni succes- sivi nei locali della Procura, l’annotazione non dimostra che quest’ul- tima abbia effettivamente preso conoscenza dell'atto in quella specifica data, ma dimostra che nei giorni immediatamente successivi il fascicolo con il decreto di liquidazione è comunque entrato nella sfera di cono- scibilità della Procura. Ne segue che la comunicazione è avvenutacirca due anni prima del deposito del ricorso, sebbene in forma equipollente (cfr. Cass. 27402/2018). Ne deriva, secondo il Tribunale che incom- beva al ricorrente l'onere di provare la conoscenza effettiva del prov- vedimento per cause non imputabili in una data successiva, rientrante nei 30 giorni precedenti il ricorso. Ricorre in cassazione il PM con due motivi. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero della Giustizia rimangono intimati. Ragioni della decisione 1. – Con il primo motivo si lamenta che il Tribunale abbia ritenuto l’opposizione tardiva senza la prova dell’avvenuta comunicazione del provvedimento alla Procura, ma unicamente sulla base della presun- zione che il fascicolo del procedimento sia stato materialmente tra- smesso all’ufficio del PM nei giorni immediatamente successivi all’an- notazione «al visto PM» (violazione dell’art. 136 c.p.c. e omesso esame circa fatto decisivo). Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame 3di 5 – 1699 1 /20 22 – S2 – 2 2 / 06 /202 3 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dell’attestazione scritta del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili della Procura della Repubblica di Roma che nessuna comunica- zione era stata ricevuta dalla Procura da parte del Tribunale circa i provvedimenti di liquidazione del compenso all’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2. –Il ricorso è infondato. Secondo l’art. 84 d.p.r. 115/2002, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato è ammessa opposizione ex art. 170 d.p.r. cit., con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impu- gnato e con procedimento assoggettato all’epoca alla disciplina del pro- cedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis ss. c.p.c. (cfr. art. 15 d.lgs. 150/2011; in virtù della riforma del processo civile del 2022, in futuro assoggettato alla disciplina del procedimento semplificato ex 281-decies ss. c.p.c.). Ne segue che il decreto di liquidazione del com- penso è da equiparare all’ordinanza del giudice monocratico, appella- bile ex art. 702-quaterc.p.c. Pertanto, all’opposizione avverso tale de- creto è applicabile il termine di trenta giorni dalla comunicazione o no- tificazione del provvedimento (cfr. Corte cost. 106/2016). Se notifica- zione o comunicazione non vi è, è applicabile, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento, il termine lungo d'impu- gnazione ex art. 327 c.p.c., che opera per tutti i provvedimenti di ca- rattere decisorio e definitivo (Cass. 16893/2018, 32961/2019, 5990/2020, arg. anche da Cass. SU 28975/2022). Depone per la generale applicabilità del termine semestrale ex art.327, co. 1 c.p.c. (in assenza di un’espressa esclusione da parte del legislatore), anche la giurisprudenza costituzionale. Infatti, Corte Cost.297/2008, nel dichiarare l’infondatezza di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, co. 1 c.p.c. per lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., ha ritenuto che la norma operi un ragionevole 4di 5 – 1699 1 /20 22 – S2 – 2 2 / 06 /202 3 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. bilanciamento tra l'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa e che la decorrenza dalla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudi- cata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza. In linea di continuità si pone Corte cost. 106/2016, cit., che, nell’esten- dere all’opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002 il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione di cui all’art. 702-quater c.p.c., ha sottolineato che la soluzione è imposta dall’esigenza di evi- tare che l’opposizione sia sottratta a qualsiasi termine, sicché è il ter- mine semestrale ex art. 327, co. 1 c.p.c. a sopperire a tale esigenza, ove sia mancata la comunicazione. Nel caso di specie, non solo il ricorso per cassazione è privo della esposizione dei fatti di causa (circostanza che renderebbe il ricorso inammissibile già ex art. 366, n. 3 c.p.c.), ma è dato di desumere dall’esposizione del primo motivo di ricorso che il ricorso in opposizione è stato proposto il 19/12/2019, ad oltre un anno dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.Pertanto, esso è tardivo. In conclusione, il ricorso è rigettato. 3. -Nulla deve disporsi con riguardo alle spese del presente giudizio, sia perché il ricorso è stato proposto dalla Procura della Repubblica, per la quale è esclusa la possibilità della condanna al pagamento delle spese processuali (Cass. SU 5079/2005, SU 5165/2004), sia perché l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero della Giustizia sono rimasti intimati. Neppure sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, co. 1, quater d.p.r. 115/2002di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ri
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