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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 34844/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25754-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 518/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 25754 sez.

ML -ud. 29-09-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]: 1.la Corte d'appello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di accertamento dell’insussistenza del debito per contributi omessi alla [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’anno 2013; 2.per quanto qui solo rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che il credito contributivo preteso dalla professionista non fosse prescritto, dovendo il dies a quo fissarsi al 20.08.201 4 , data di scadenza del versamento dei contributi, con maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interessi corrispettivi, mentre la lettera, avente valore interruttivo, inviata dall’[OSCURATO:PERSONA] era giunta alla destinatariain data 2.08.2018; 3.avverso tale decisione, ha proposto ricorso la parte privata, con un motivo, cui non ha opposto difese l’[OSCURATO:PERSONA]; 4.la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 biscod.proc.civ.; [OSCURATO:PERSONA]: 5.con l’unico motivo di r icorso - ai sensi dell'art. 360 nr 3 cod.proc. civ.- la professionista deduce la violazione e/o la falsa applicazione delcombinato disposto degli artt . 1334 e 2935 cod.civ. nonché degli artt.55 R.D.L.nr. 1827 del 1935, at. 37, comma 11, del D.L. nr. 233 del 2006, conv. in legge nr. 248 del 2006, del DM del 13.6.2014, per avere la Corte di merito, in relazione ai contributi richiesti per l’anno 2013, errato nella indicazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione, individuandolo nel t ermine di pagamento del 20.8.2014, che, stabilito per il versamento dei contributicon il pagamento di una maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, non costituiva affatto un termine alternativo di adempimento della obbligazione contributiva.

Pertanto, poiché la prescrizione era iniziata a decorrere l’8 luglio 2014, la stessa era maturata quando la ricorrente aveva ricevuto, il 2 agosto 2019, l’invito al pagamento; Ric. 2021 n. 25754 sez.

ML -ud. 29-09-2022 -3- 6.il motivo è fondato; 7.in ordine al dies a quo del termine di p rescrizione, v a anzitutto ribadito, in base all’orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.

Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».

Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; 8.a chiarimento dell’esposto principio, la Corte ha, poi, precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione anche «il differimento» dei termini stessi, quale quello previsto dai d.P.C.M., (v.

Cass. nr.10273 del 2021, in relazione al pagamento dei contributi 2009, e plurime successive conformi) che nel tempo, hanno attuato, in concreto, detto slittamento; 9.nel caso di specie, viene in rilievo l’art. 1, comma 1, D.P.C.M. 13.6.2014, pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] del 16 giu gno 201 4 , n r .

Ric. 2021 n. 25754 sez.

ML -ud. 29-09-2022 -4- 137, emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 201 4 , che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il giorno 7 luglio 201 4 , senza alcuna maggiorazione» [lett.a] «dall’8 luglio 201 4 al 20 agosto 201 4 , maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» [lett.b] (sulla natura regolamentare e quindi di fonte normativa dei d.D.P.C. quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge, come nella specie: v.

Cass. nr. 73 del 2014; nr. 16586 del 2010; nr. 20898 del 2007; nr. 5360 del 2004; nr. 23674 del 2004; nr. 11949 del 2004; nr. 14210 del 2002; nr. 1972 del 2000);

10. in ordine a l « doppio termine per il pagamento » (nel caso in esame: 7.7.2014 e 20.8.201 4 ) la Corte ha anche chiarito che «la diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto - tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge - non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva» (v., Cass. 21472 del 2020 con i richiami a Cass. nn. 12779 e 23040 del 2019);

11. deriva che il termine di pagamento cui fare riferimento è quello dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]e non, come ritenuto nella pronuncia impugnata, quello del 20.8.2014; la sentenza va pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, che, Ric. 2021 n. 25754 sez.

ML -ud. 29-09-2022 -5- nel decidere nuovamente la controversia, farà applicazione dei principi anzidetti;

12. al giudice di rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25754-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 518/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 25754 sez. ML -ud. 29-09-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]: 1.la Corte d'appello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di accertamento dell’insussistenza del debito per contributi omessi alla [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’anno 2013; 2.per quanto qui solo rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che il credito contributivo preteso dalla professionista non fosse prescritto, dovendo il dies a quo fissarsi al 20.08.201 4 , data di scadenza del versamento dei contributi, con maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interessi corrispettivi, mentre la lettera, avente valore interruttivo, inviata dall’[OSCURATO:PERSONA] era giunta alla destinatariain data 2.08.2018; 3.avverso tale decisione, ha proposto ricorso la parte privata, con un motivo, cui non ha opposto difese l’[OSCURATO:PERSONA]; 4.la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 biscod.proc.civ.; [OSCURATO:PERSONA]: 5.con l’unico motivo di r icorso - ai sensi dell'art. 360 nr 3 cod.proc. civ.- la professionista deduce la violazione e/o la falsa applicazione delcombinato disposto degli artt . 1334 e 2935 cod.civ. nonché degli artt.55 R.D.L.nr. 1827 del 1935, at. 37, comma 11, del D.L. nr. 233 del 2006, conv. in legge nr. 248 del 2006, del DM del 13.6.2014, per avere la Corte di merito, in relazione ai contributi richiesti per l’anno 2013, errato nella indicazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione, individuandolo nel t ermine di pagamento del 20.8.2014, che, stabilito per il versamento dei contributicon il pagamento di una maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, non costituiva affatto un termine alternativo di adempimento della obbligazione contributiva. Pertanto, poiché la prescrizione era iniziata a decorrere l’8 luglio 2014, la stessa era maturata quando la ricorrente aveva ricevuto, il 2 agosto 2019, l’invito al pagamento; Ric. 2021 n. 25754 sez. ML -ud. 29-09-2022 -3- 6.il motivo è fondato; 7.in ordine al dies a quo del termine di p rescrizione, v a anzitutto ribadito, in base all’orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; 8.a chiarimento dell’esposto principio, la Corte ha, poi, precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione anche «il differimento» dei termini stessi, quale quello previsto dai d.P.C.M., (v. Cass. nr.10273 del 2021, in relazione al pagamento dei contributi 2009, e plurime successive conformi) che nel tempo, hanno attuato, in concreto, detto slittamento; 9.nel caso di specie, viene in rilievo l’art. 1, comma 1, D.P.C.M. 13.6.2014, pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] del 16 giu gno 201 4 , n r . Ric. 2021 n. 25754 sez. ML -ud. 29-09-2022 -4- 137, emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 201 4 , che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il giorno 7 luglio 201 4 , senza alcuna maggiorazione» [lett.a] «dall’8 luglio 201 4 al 20 agosto 201 4 , maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» [lett.b] (sulla natura regolamentare e quindi di fonte normativa dei d.D.P.C. quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge, come nella specie: v. Cass. nr. 73 del 2014; nr. 16586 del 2010; nr. 20898 del 2007; nr. 5360 del 2004; nr. 23674 del 2004; nr. 11949 del 2004; nr. 14210 del 2002; nr. 1972 del 2000); 10. in ordine a l « doppio termine per il pagamento » (nel caso in esame: 7.7.2014 e 20.8.201 4 ) la Corte ha anche chiarito che «la diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto - tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge - non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva» (v., Cass. 21472 del 2020 con i richiami a Cass. nn. 12779 e 23040 del 2019); 11. deriva che il termine di pagamento cui fare riferimento è quello dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]e non, come ritenuto nella pronuncia impugnata, quello del 20.8.2014; la sentenza va pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, che, Ric. 2021 n. 25754 sez. ML -ud. 29-09-2022 -5- nel decidere nuovamente la controversia, farà applicazione dei principi anzidetti; 12. al giudice di rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composi
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