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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37442/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede raccoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Salerno, con la quale l'imputato era stato prosciolto in applicazione dell'art.131bis cod.pen. e, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi nove di reclusione e di C 200,00 di multa, in relazione al reato previsto dagli artt. 624 e 625, nn.2 e 7, cod.pen., contestato all'imputato per essersi appropriato di acqua di proprietà pubblica a seguito di danneggiamento del relativo contatore.

La Corte territoriale ha osservato che il reato ascritto all'imputato - originariamente contestato ai sensi degli artt. 624 e 625, n.2, cod.pen. - doveva intendersi aggravato anche ai sensi dell'art.625, n.7, cod.pen., avendo avuto il furto a oggetto un bene destinato a pubblico servizio, in modo da eseludere il fatto dalla possibilità di applicare la causa di non punibilità prevista dall'art.131bis cod.pen.; ha altresì ritenuto che, in conseguenza del perfezionaMento di tale ultima aggravante, il reato ascritto fosse ancora perseguibile d'ufficio pure all'esito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi rigettato il motivo inerente al dedotto difetto di responsabilità dell'imputato, ritenendo che lo stesso si trovasse nella posizione di subaffittuario dell'azienda a cui beneficio era stata sottratta l'acq0a; ha altresì evidenziato che la circostanza aggravante prevista dall'art.625, n.7, cod.pen., doveva ritenersi essere stata contestata in fatto, anche in cbnsiderazione dell'espressa menzione - in sede di capo di imputazione - della natura di bene pubblico dell'acqua sottratta nonché della natura pubblicistica del soggetto passivo del reato; ha quindi ritenuto di irrogare all'imputato la pena predetta.

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto la mancanza o manifesta i logicità della motivazione - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - in riferimento alla mancanza di rapporto dell'imputato con il bene sottratto; ha dedotto che doveva ritenersi incoerente con le risultanze processuali l'affermazione della Corte territoriale in base alla quale l'imputato avesse sottoscritto un contratto di locazione con il proprietario del fondo che lo rendesse tenuto al pagamento dell'acqua e quindi responsabile della mandmissione del contatore; ha infatti dedotto che il contratto d'affitto tra la proprietaria della struttura e l'imputato risaliva solo al 18/08/2015; ha quindi argomentato che la qualità di gestore del fondo derivava da una sola indicazione fornita da [OSCURATO:PERSONA], all'epoca conduttore dell'agriturismo e intestatario delle bollette, affermazione non corroborata se non da una scrittura privata non registrata e in ordine alla quale l'Uva aveva negato la genuinità della sottoscrizione; ha altresì dedotto che non vi era alcuna prova diretta in ordine alla riconduéibilità all'Uva della condotta ascritta.

Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art.625, n.7, cod.pen.; ha dedotto che, erroneamente, la Corte avrebbe ritenuto contestata in fatto l'aggravante prevista dall'art.625, n.7, cod.pen., atteso che nell'imputazione non erano menzionati né la citata disposizione normativa e né sinonimi o formule linguistiche equivalenti al contenuto della disposizione stessa, il tutto con conseguente iesione delle prerogative difensive; reiterava, quindi, l'eccezione inerente al difetto della querela derivante dalla riforma introdotta dal d.Igs. 10/10/2022, n.11,50.

Con il terzo motivo contestava la concreta dosimetria della pena i determinata in una misura ben superiore rispetto al minimo edittale.

3. Il Procuratore generate ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo è infondato in quanto meramente reiterativo di censure già prese in esame da parte del giudice di appello e da questi rigettate con motivazione intrinsecamente logica.

Sotto tale profilo, deve infatti essere premesso - in via logicamente pregiudiziale - che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentaziéni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556, tra le altre).

Ricordando, altresì, che non è consentita in sede legittimità una rivalutazione nello stretto merito delle risultanze processuali, essendo preclusa iri questa sede la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, RV. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, B., Rv. 280601); essendo, infatti, stato più volte ribadito che la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio (Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099), restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716).

Nel caso di specie - con valutazione intrinsecamente coerente - la Corte territoriale (in riferimento a un capo di imputazione comprendente condotte commesse tra il 10/06/2015 e il 20/06/2015), ha dato rilievo alla sussistenza di un contratto di sublocazione tra l'affittuario Piegari e l'imputato, recante proprio la data del 10/06/2015 nonché a un ulteriore elemento di fatto, emergente dal tenore testuale del verbale di sequestro del 20/06/2015, rappresentato dalla presenza dell'Uva sul luogo al momento dell'accertamento; elementi di fatto in base ai quali non è ravvisabile alcuna violazione, in capo alla Corte, dei pr ncipi dettati dall'art.192, comma 3, cod.proc.pen. in punto di valutazione della prova indiziaria e al requisito della gravità, precisione e concordanza dei presupposti di fatto esaminati nei confronti dell'imputato.

3. Il secondo motivo, attinente alla dedotta violazione dell'art.625, n.7, cod.pen. - per essere la relativa aggravante essere stata ritenuta come contestata in fatto - è infondato, sulla base delle considerazioni che seguono.

Va quindi premesso che la fattispecie contestata all'odierno imputato (artt. 624 e 625, n.2 cod.pen.), è divenuta procedibile a querela a seguito della modifica dell'art.624, comma 3, cod.pen., intervenuto per effetto dell'art., comma 1, lett.i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, applicabile a decorrere dal 30 dicembre 2022; in relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della suddetta modifica legislativa, l'art.85 dello stesso decreto ha stabilito che: «Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizion del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la perona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».

Questa Corte ha altresì chiarito che il nuovo regime di procedibìlità introdotto dal d.lgs.n. 150 del 2022 trova applicazione anche ai fatti - quali quello contestato - commessi prima della sua entrata in vigore (Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 - 01), come già affermato in continuità con il principio sancito anche in occasione di precedenti interventi legislativi di analogo segno (Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv.276651 - 01; Sez. 5, n. 22143 de 17/04/2019, D., Rv. 275924 - 01).

Va quindi rilevato che, nel termine previsto dalla disposizione transitoria, non è stato presentato da parte della persona offesa un atto di querele valutabile ai sensi degli artt. 336 e 337 cod.proc.pen..

4. Ciò posto, nel caso in esame, l'azione penale è stata esercitata in relazione al contestato impossessamento di «acqua 'pubblica'», operato per effetto del danneggiamento del contatore con sottrazione alla persona offesa costituita dal Comune di Buccino e attraverso il solo esplicito riferimento alle circostanza aggravante prevista dall'art.625, n.2, cod.pen., consistente nell'avere commesso il fatto mediante violenza sulle cose.

Si tratta allora di individuare il regime di procedibilità del reato così contestato, tenuto conto che non vi è univocità di vedute nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità di una contestazione "in fatto" dell'aggravante in parola.

Vanno difatti richiamate talune pronunce di legittimità, in cui la condotta contestata aveva ad oggetto l'energia elettrica, in base alla quale tale bene questa deve considerarsi per la sua natura intrinseca come destinata a pubblico servizio, sicché la semplice citazione del bene comporta di per sé un significato univoco (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422 - 02; Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, dep. 2024, Russo, Rv. 285844 - 01); secondo un ragionamento che appare tout court applicabile anche all'acqua convogliata in acquedotti di proprietà pubblica (Sez. 4, n. 21586 del 29/01/2016, Marra, Rv. 267275).

Diversamente, in altre decisioni si è affermato che le mancanza, nell'imputazione, di alcun riferimento esplicito, diretto o mediante l'impiego di formule equivalenti, al fatto che la sottrazione sia stata commessa su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, impedisce di ritenere legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza l'aggravante di cui all'art.625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 4, n. 46859 del 26/10/2023, Licata, Rv. 285465 - 01; Sez. 4, n. 44157 del 03/10/2023, Rampone, Rv. 285647 - 01; Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021, Sciortino, Rv. 281556 - 01).

5. Ritiene il Collegio di aderire alla giurisprudenza secondo cui a circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio ha compless vamente una natura valutativa e non "autoevidente", poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, Rv. ,285878 - 01; Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 - 01; Sez'. 5, n. 28108 del 07/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez.5, n.34329 del 04/06/2024, sugli, n.m.).

A tale conclusione si è pervenuti sulla scorta dei principi enunciati dalle Sezioni unite Sorge (Sez.

U., n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436 - 01), che hanno affermato l'ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti, a condizione che, nel rispetto del diritto di difesa, l'imputazione riporti adeguatamente gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, tenuto conto delle caratteristiche delle singole ipotesi circostanziali e, in particolare, della natura degli elementi costitutivi delle stesse.

Laddove le circostanze aggravanti, secondo la previsione normativa, si esauriscono «in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche», l'indicaziOne del fatto materiale è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile un adeguato esercizio del diritto di difesa.

Si è precisato in proposito che il carattere "autoevidente" dell'elemento aggravatore non può farsi discendere dal carattere più o meno incontroverso del suo inquadramento da parte della giurisprudenza; se così fosse, - a parte la considerazione degli sviluppi a cui è sempre aperta la interpretazione giurisprudenziale - nella sentenza Sorge non si sarebbe pervenuti a riconoscere la necessità di contestazione ad hoc in relazione ad una serie di casi riportabili alla aggravante dell'art. 476, comma 2, cod.pen., come quello del verbale redatto dalla Polizia giudiziaria, o della autentica del notaio, atti pacificamente inquadrati dalla giurisprudenza nel novero di quelli fidefacenti.

Piuttosto, il parametro per riconoscere «la immediata percepibilità della portata giuridica aggravatrice insita nella evocazione di un fatto o idi un atto è, dunque, la sfera delle conoscenze dell'uomo medio e cioè la possibilità per tale "agente" di percepire con un ragionamento semplice e diretto, la n tura dell'atto o comportamento contestati come capaci di rendere il fatto in esarT, esposto ad una valutazione più severa» (così in motivazione Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, cit.).

Con riguardo, invece, alle circostanze aggravanti nelle quali la previsione normativa include componenti valutative, rispetto alle quali le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata, ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative, nel caso in cui il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, la contestazione sarà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circoStanziale.

Le Sezioni unite Sorge hanno chiarito che in tal caso, il connotato giuridico in questione può ritenersi adeguatamente contestato anche mediante l'impiego di formule equivalenti che perciò siano in grado di sostituire con la medesima efficacia la contestazione formale.

Sul punto - in relazione a diverso contesto fattuale - vanno altresì richiamate le considerazioni espresse, in parte motiva, da Sez. 4, n. 26798 del 11/06/2024, Giannoni, Rv. 286650; nella quale è stato rilevato, in diretta cohtinuità con il predetto arresto delle Sezioni Unite, come sia fondamentale (anche in relazione al principio dettato dall'art.552, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. in tenia di dovere da parte del p.m. di enunciare il fatto imputato "in forma chiara e precisa") che la condotta sia ascritta con sufficiente intellegibilità e completezza, in modo da consentire una chiara percezione del complessivo disvalore de fatto e da permettere all'imputato una difesa effettiva; con la conseguenza che l'elemento circostanziale può ritenersi effettivamente ascritto - pure in mancanza di una carenza di riferimento normativo - in presenza di una contestaZione tale da denotare la volontà dell'accusa di ricomprendere l'elemento medesimo nel complessivo disvalore del fatto.

6. Applicando tali principi alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., ritiene il Collegio che la destinazione a pubblico servizio del bene oggetto di furto, non costituisca un connotato intrinseco ed autoevidente del bene stesso, dal momento che richiede una verifica di ordine giuridico sulla natbra della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di "servizio pubblico" che si fonda su considerazioni di diritto, le quali non sono rese evidenti dal mero riferimento all'oggetto sottratto (così in motivazione Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, cit.).

La destinazione a "pubblico servizio" del bene, la quale giustifica la più severa punizione della condotta di abiezione e rende ragione del diverSo regime di procedibilità previsto dal legislatore del 2022, non è data dalla fruiz one pubblica del bene stesso, bensì dalla dimensione pubblica e collettiva dell'int!resse attinto nel caso concreto, trattandosi di un bene che, per volontà del proprietario o del detentore, ovvero per intrinseca qualità, serve ad un uso di pubbliOo vantaggio, ovvero a un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773 — 01).

Lo stesso art. 625, n. 7bis cod. pen., il quale conforma l'effetto aggravatore ivi previsto al fatto che il bene sottratto afferisca ad un serMzio pubblico attribuisce, dal canto suo, rilevanza decisiva alla condizione che debba trattarsi di servizio gestito da soggetto pubblico o privato in regime di concessiOne pubblica.

Alla luce di tali considerazioni, si deve in conclusione affermare che l'aggravante in questione è connotata da componenti di natura valutativa, anche in ragione della variabilità della nozione di pubblico servizio, condlzionata dalle mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, cit.).

7. Va peraltro rilevato che, accanto alla contestazione formale dell'aggravante, deve ritenersi consentita - proprio in applicazione dei citati principi derivanti dalla sentenza Sorge - anche una modalità di contestazione non formale, che però deve essere tale da rendere manifesto all'imputato che dovrà difendersi dall'accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse dell'intera collettività e diretto a vantaggio della stessa.

Si è perciò ritenuto che tale scopo risulta raggiunto quando nel capo di imputazione si faccia menzione di una condotta di sottrazione posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore; rete capace di dare luogo ad un "servizio" e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza "pubblica" (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, cit.; Sez. 5, ,n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, cit.; sez.5; Sez.5, n.34329 del 04/06/2024, Bugli, cit.).

Nel caso in esame il capo di imputazione originariamente ascritto consente di ritenere contestata l'aggravante in questione, dal momento che, nella descrizione del fatto, oltre alla menzione della condotta di impossessamento di acqua, sussistono anche ulteriori ed espliciti riferimenti alla natura del bene sottratto e alla soggettività dell'ente gestore, con conseguente espressa correlazione all'allaccio diretto alle modalità di distribuzione verso un numero indeterminato di utenti.

Deve quindi ritenersi che la circostanza aggravante tuttora idonea - in relazione al vigente testo dell'art.624, ult.comma, cod.pen. - a determinare la procedibilità d'ufficio del reato fosse stata complessivamente conteStata in punto di fatto da parte dell'accusa.

8. Il terzo e ultimo motivo, con il quale è stata censurata la sentenza d'appello in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Sul punto, questa Corte ha avuto più volte modo di pretisare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione - non sindacabile in sede di legittimità - è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ex multis, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017.

Mastro, Rv. 271243); essendosi altresì stato precisato che non è necessaria l una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).

Nel caso di specie, quindi, va rilevato come la pena concretamente inflitta sia stata applicata dai giudici di merito in misura prossima al minimo edittale e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, ragione per la quale non può ravvisarsi alcuna carenza motivazionale sullo specifico punto.

9. Al rig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede raccoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Salerno, con la quale l'imputato era stato prosciolto in applicazione dell'art.131bis cod.pen. e, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi nove di reclusione e di C 200,00 di multa, in relazione al reato previsto dagli artt. 624 e 625, nn.2 e 7, cod.pen., contestato all'imputato per essersi appropriato di acqua di proprietà pubblica a seguito di danneggiamento del relativo contatore. La Corte territoriale ha osservato che il reato ascritto all'imputato - originariamente contestato ai sensi degli artt. 624 e 625, n.2, cod.pen. - doveva intendersi aggravato anche ai sensi dell'art.625, n.7, cod.pen., avendo avuto il furto a oggetto un bene destinato a pubblico servizio, in modo da eseludere il fatto dalla possibilità di applicare la causa di non punibilità prevista dall'art.131bis cod.pen.; ha altresì ritenuto che, in conseguenza del perfezionaMento di tale ultima aggravante, il reato ascritto fosse ancora perseguibile d'ufficio pure all'esito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi rigettato il motivo inerente al dedotto difetto di responsabilità dell'imputato, ritenendo che lo stesso si trovasse nella posizione di subaffittuario dell'azienda a cui beneficio era stata sottratta l'acq0a; ha altresì evidenziato che la circostanza aggravante prevista dall'art.625, n.7, cod.pen., doveva ritenersi essere stata contestata in fatto, anche in cbnsiderazione dell'espressa menzione - in sede di capo di imputazione - della natura di bene pubblico dell'acqua sottratta nonché della natura pubblicistica del soggetto passivo del reato; ha quindi ritenuto di irrogare all'imputato la pena predetta. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto la mancanza o manifesta i logicità della motivazione - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - in riferimento alla mancanza di rapporto dell'imputato con il bene sottratto; ha dedotto che doveva ritenersi incoerente con le risultanze processuali l'affermazione della Corte territoriale in base alla quale l'imputato avesse sottoscritto un contratto di locazione con il proprietario del fondo che lo rendesse tenuto al pagamento dell'acqua e quindi responsabile della mandmissione del contatore; ha infatti dedotto che il contratto d'affitto tra la proprietaria della struttura e l'imputato risaliva solo al 18/08/2015; ha quindi argomentato che la qualità di gestore del fondo derivava da una sola indicazione fornita da [OSCURATO:PERSONA], all'epoca conduttore dell'agriturismo e intestatario delle bollette, affermazione non corroborata se non da una scrittura privata non registrata e in ordine alla quale l'Uva aveva negato la genuinità della sottoscrizione; ha altresì dedotto che non vi era alcuna prova diretta in ordine alla riconduéibilità all'Uva della condotta ascritta. Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art.625, n.7, cod.pen.; ha dedotto che, erroneamente, la Corte avrebbe ritenuto contestata in fatto l'aggravante prevista dall'art.625, n.7, cod.pen., atteso che nell'imputazione non erano menzionati né la citata disposizione normativa e né sinonimi o formule linguistiche equivalenti al contenuto della disposizione stessa, il tutto con conseguente iesione delle prerogative difensive; reiterava, quindi, l'eccezione inerente al difetto della querela derivante dalla riforma introdotta dal d.Igs. 10/10/2022, n.11,50. Con il terzo motivo contestava la concreta dosimetria della pena i determinata in una misura ben superiore rispetto al minimo edittale. 3. Il Procuratore generate ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è infondato in quanto meramente reiterativo di censure già prese in esame da parte del giudice di appello e da questi rigettate con motivazione intrinsecamente logica. Sotto tale profilo, deve infatti essere premesso - in via logicamente pregiudiziale - che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentaziéni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556, tra le altre). Ricordando, altresì, che non è consentita in sede legittimità una rivalutazione nello stretto merito delle risultanze processuali, essendo preclusa iri questa sede la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, RV. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, B., Rv. 280601); essendo, infatti, stato più volte ribadito che la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio (Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099), restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716). Nel caso di specie - con valutazione intrinsecamente coerente - la Corte territoriale (in riferimento a un capo di imputazione comprendente condotte commesse tra il 10/06/2015 e il 20/06/2015), ha dato rilievo alla sussistenza di un contratto di sublocazione tra l'affittuario Piegari e l'imputato, recante proprio la data del 10/06/2015 nonché a un ulteriore elemento di fatto, emergente dal tenore testuale del verbale di sequestro del 20/06/2015, rappresentato dalla presenza dell'Uva sul luogo al momento dell'accertamento; elementi di fatto in base ai quali non è ravvisabile alcuna violazione, in capo alla Corte, dei pr ncipi dettati dall'art.192, comma 3, cod.proc.pen. in punto di valutazione della prova indiziaria e al requisito della gravità, precisione e concordanza dei presupposti di fatto esaminati nei confronti dell'imputato. 3. Il secondo motivo, attinente alla dedotta violazione dell'art.625, n.7, cod.pen. - per essere la relativa aggravante essere stata ritenuta come contestata in fatto - è infondato, sulla base delle considerazioni che seguono. Va quindi premesso che la fattispecie contestata all'odierno imputato (artt. 624 e 625, n.2 cod.pen.), è divenuta procedibile a querela a seguito della modifica dell'art.624, comma 3, cod.pen., intervenuto per effetto dell'art., comma 1, lett.i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, applicabile a decorrere dal 30 dicembre 2022; in relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della suddetta modifica legislativa, l'art.85 dello stesso decreto ha stabilito che: «Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizion del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la perona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». Questa Corte ha altresì chiarito che il nuovo regime di procedibìlità introdotto dal d.lgs.n. 150 del 2022 trova applicazione anche ai fatti - quali quello contestato - commessi prima della sua entrata in vigore (Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 - 01), come già affermato in continuità con il principio sancito anche in occasione di precedenti interventi legislativi di analogo segno (Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv.276651 - 01; Sez. 5, n. 22143 de 17/04/2019, D., Rv. 275924 - 01). Va quindi rilevato che, nel termine previsto dalla disposizione transitoria, non è stato presentato da parte della persona offesa un atto di querele valutabile ai sensi degli artt. 336 e 337 cod.proc.pen.. 4. Ciò posto, nel caso in esame, l'azione penale è stata esercitata in relazione al contestato impossessamento di «acqua 'pubblica'», operato per effetto del danneggiamento del contatore con sottrazione alla persona offesa costituita dal Comune di Buccino e attraverso il solo esplicito riferimento alle circostanza aggravante prevista dall'art.625, n.2, cod.pen., consistente nell'avere commesso il fatto mediante violenza sulle cose. Si tratta allora di individuare il regime di procedibilità del reato così contestato, tenuto conto che non vi è univocità di vedute nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità di una contestazione "in fatto" dell'aggravante in parola. Vanno difatti richiamate talune pronunce di legittimità, in cui la condotta contestata aveva ad oggetto l'energia elettrica, in base alla quale tale bene questa deve considerarsi per la sua natura intrinseca come destinata a pubblico servizio, sicché la semplice citazione del bene comporta di per sé un significato univoco (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422 - 02; Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, dep. 2024, Russo, Rv. 285844 - 01); secondo un ragionamento che appare tout court applicabile anche all'acqua convogliata in acquedotti di proprietà pubblica (Sez. 4, n. 21586 del 29/01/2016, Marra, Rv. 267275). Diversamente, in altre decisioni si è affermato che le mancanza, nell'imputazione, di alcun riferimento esplicito, diretto o mediante l'impiego di formule equivalenti, al fatto che la sottrazione sia stata commessa su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, impedisce di ritenere legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza l'aggravante di cui all'art.625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 4, n. 46859 del 26/10/2023, Licata, Rv. 285465 - 01; Sez. 4, n. 44157 del 03/10/2023, Rampone, Rv. 285647 - 01; Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021, Sciortino, Rv. 281556 - 01). 5. Ritiene il Collegio di aderire alla giurisprudenza secondo cui a circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio ha compless vamente una natura valutativa e non "autoevidente", poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, Rv. ,285878 - 01; Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 - 01; Sez'. 5, n. 28108 del 07/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez.5, n.34329 del 04/06/2024, sugli, n.m.). A tale conclusione si è pervenuti sulla scorta dei principi enunciati dalle Sezioni unite Sorge (Sez. U., n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436 - 01), che hanno affermato l'ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti, a condizione che, nel rispetto del diritto di difesa, l'imputazione riporti adeguatamente gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, tenuto conto delle caratteristiche delle singole ipotesi circostanziali e, in particolare, della natura degli elementi costitutivi delle stesse. Laddove le circostanze aggravanti, secondo la previsione normativa, si esauriscono «in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche», l'indicaziOne del fatto materiale è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile un adeguato esercizio del diritto di difesa. Si è precisato in proposito che il carattere "autoevidente" dell'elemento aggravatore non può farsi discendere dal carattere più o meno incontroverso del suo inquadramento da parte della giurisprudenza; se così fosse, - a parte la considerazione degli sviluppi a cui è sempre aperta la interpretazione giurisprudenziale - nella sentenza Sorge non si sarebbe pervenuti a riconoscere la necessità di contestazione ad hoc in relazione ad una serie di casi riportabili alla aggravante dell'art. 476, comma 2, cod.pen., come quello del verbale redatto dalla Polizia giudiziaria, o della autentica del notaio, atti pacificamente inquadrati dalla giurisprudenza nel novero di quelli fidefacenti. Piuttosto, il parametro per riconoscere «la immediata percepibilità della portata giuridica aggravatrice insita nella evocazione di un fatto o idi un atto è, dunque, la sfera delle conoscenze dell'uomo medio e cioè la possibilità per tale "agente" di percepire con un ragionamento semplice e diretto, la n tura dell'atto o comportamento contestati come capaci di rendere il fatto in esarT, esposto ad una valutazione più severa» (così in motivazione Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, cit.). Con riguardo, invece, alle circostanze aggravanti nelle quali la previsione normativa include componenti valutative, rispetto alle quali le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata, ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative, nel caso in cui il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, la contestazione sarà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circoStanziale. Le Sezioni unite Sorge hanno chiarito che in tal caso, il connotato giuridico in questione può ritenersi adeguatamente contestato anche mediante l'impiego di formule equivalenti che perciò siano in grado di sostituire con la medesima efficacia la contestazione formale. Sul punto - in relazione a diverso contesto fattuale - vanno altresì richiamate le considerazioni espresse, in parte motiva, da Sez. 4, n. 26798 del 11/06/2024, Giannoni, Rv. 286650; nella quale è stato rilevato, in diretta cohtinuità con il predetto arresto delle Sezioni Unite, come sia fondamentale (anche in relazione al principio dettato dall'art.552, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. in tenia di dovere da parte del p.m. di enunciare il fatto imputato "in forma chiara e precisa") che la condotta sia ascritta con sufficiente intellegibilità e completezza, in modo da consentire una chiara percezione del complessivo disvalore de fatto e da permettere all'imputato una difesa effettiva; con la conseguenza che l'elemento circostanziale può ritenersi effettivamente ascritto - pure in mancanza di una carenza di riferimento normativo - in presenza di una contestaZione tale da denotare la volontà dell'accusa di ricomprendere l'elemento medesimo nel complessivo disvalore del fatto. 6. Applicando tali principi alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., ritiene il Collegio che la destinazione a pubblico servizio del bene oggetto di furto, non costituisca un connotato intrinseco ed autoevidente del bene stesso, dal momento che richiede una verifica di ordine giuridico sulla natbra della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di "servizio pubblico" che si fonda su considerazioni di diritto, le quali non sono rese evidenti dal mero riferimento all'oggetto sottratto (così in motivazione Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, cit.). La destinazione a "pubblico servizio" del bene, la quale giustifica la più severa punizione della condotta di abiezione e rende ragione del diverSo regime di procedibilità previsto dal legislatore del 2022, non è data dalla fruiz one pubblica del bene stesso, bensì dalla dimensione pubblica e collettiva dell'int!resse attinto nel caso concreto, trattandosi di un bene che, per volontà del proprietario o del detentore, ovvero per intrinseca qualità, serve ad un uso di pubbliOo vantaggio, ovvero a un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773 — 01). Lo stesso art. 625, n. 7bis cod. pen., il quale conforma l'effetto aggravatore ivi previsto al fatto che il bene sottratto afferisca ad un serMzio pubblico attribuisce, dal canto suo, rilevanza decisiva alla condizione che debba trattarsi di servizio gestito da soggetto pubblico o privato in regime di concessiOne pubblica. Alla luce di tali considerazioni, si deve in conclusione affermare che l'aggravante in questione è connotata da componenti di natura valutativa, anche in ragione della variabilità della nozione di pubblico servizio, condlzionata dalle mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, cit.). 7. Va peraltro rilevato che, accanto alla contestazione formale dell'aggravante, deve ritenersi consentita - proprio in applicazione dei citati principi derivanti dalla sentenza Sorge - anche una modalità di contestazione non formale, che però deve essere tale da rendere manifesto all'imputato che dovrà difendersi dall'accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse dell'intera collettività e diretto a vantaggio della stessa. Si è perciò ritenuto che tale scopo risulta raggiunto quando nel capo di imputazione si faccia menzione di una condotta di sottrazione posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore; rete capace di dare luogo ad un "servizio" e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza "pubblica" (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, cit.; Sez. 5, ,n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, cit.; sez.5; Sez.5, n.34329 del 04/06/2024, Bugli, cit.). Nel caso in esame il capo di imputazione originariamente ascritto consente di ritenere contestata l'aggravante in questione, dal momento che, nella descrizione del fatto, oltre alla menzione della condotta di impossessamento di acqua, sussistono anche ulteriori ed espliciti riferimenti alla natura del bene sottratto e alla soggettività dell'ente gestore, con conseguente espressa correlazione all'allaccio diretto alle modalità di distribuzione verso un numero indeterminato di utenti. Deve quindi ritenersi che la circostanza aggravante tuttora idonea - in relazione al vigente testo dell'art.624, ult.comma, cod.pen. - a determinare la procedibilità d'ufficio del reato fosse stata complessivamente conteStata in punto di fatto da parte dell'accusa. 8. Il terzo e ultimo motivo, con il quale è stata censurata la sentenza d'appello in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Sul punto, questa Corte ha avuto più volte modo di pretisare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione - non sindacabile in sede di legittimità - è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ex multis, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017. Mastro, Rv. 271243); essendosi altresì stato precisato che non è necessaria l una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Nel caso di specie, quindi, va rilevato come la pena concretamente inflitta sia stata applicata dai giudici di merito in misura prossima al minimo edittale e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, ragione per la quale non può ravvisarsi alcuna carenza motivazionale sullo specifico punto. 9. Al rig
Sentenza Cassazione n. 37442/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris