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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20156/2026

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ricorrente –ControAgenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata inRoma, via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado della Toscana n. 20/05/2025, depositata il 9.01.2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- Con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 della Toscanaaccoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze, cheaveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal medesimoNumero registro generale 15370/2025Numero sezionale 4545/2026Numero di raccolta generale 20156/2026Data pubblicazione 16/06/2026contribuente avverso l’avviso di accertamento n.

M08150008052U perl'anno d’imposta 2015, emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delledogane e dei monopoli (ADM) per l’imposta unica sulle scommesse,quale titolare dell’impresa individuale “2 di Picche di [OSCURATO:PERSONA]”,in relazione alla ritenuta attività di raccolta di scommesse per contodel bookmaker estero [OSCURATO:PERSONA];- dalla sentenza impugnata si evince, per quello che ancora interessain questa sede, che:- l’appello andava accolto limitatamente alla dichiarazione diinammissibilità del ricorso introduttivo, per essere stato propostocorrettamente nei confronti della sede di Firenze dell’ADM, marigettato nel merito;- l’esistenza di un punto di raccolta di scommesse presso i locali delladitta “2 di Picche di [OSCURATO:PERSONA]” era deducibile da plurimielementi, come il rinvenimento di un contratto di ricevitoria stipulatotra il Bardini ed il bookmaker estero non autorizzato in Italia (MistralLeisure Limited), datato 20 novembre 2013, nonché la presenza dipalinsesti attestanti le quote delle scommesse, circostanze riportatenel verbale dell’ADM del 26 febbraio 2015;- il titolare del CTD provvedeva a riscuotere le giocate ed a pagare leeventuali vincite, nonché a mettere a disposizione un locale aperto alpubblico con i palinsesti, che consentivano di conoscere su qualieventi scommettere;- in capo al contribuente si ravvisavano, quindi, i requisiti soggettivi eoggettivi dell’imposta unica, che, in base all’art. 1, comma 66, dellalegge n. 220 del 2010, è dovuta dal soggetto che gestisce lescommesse;- era presente anche l’elemento della territorialità, considerato che lescommesse erano state accettate nel territorio italiano, presso la sededel CTD, come stabilito dall’art. 1, comma 2, lettera b), della legge n.Numero registro generale 15370/2025Numero sezionale 4545/2026Numero di raccolta generale 20156/2026Data pubblicazione 16/06/2026288 del 1998 ed ulteriormente ribadito dall’art. 1, comma 643 dellalegge n. 190 del 2014; la circostanza fattuale della gestione dellescommesse era dirimente ai fini della debenza del tributo, nonrilevando la concessione o meno della relativa autorizzazione, né ilcollegamento o meno con il totalizzatore nazionale in quanto, in casocontrario, si determinerebbe un illogico vantaggio nei confronti degliscommettitori abusivi, come è stato ribadito anche dalla Corte diCassazione (ordinanza n. 26206 del 2021);- l’utilizzo del metodo induttivo per determinare l’imposta dovuta eradipeso dal fatto che il contribuente non aveva provveduto a fornireall’Amministrazione i documenti richiesti ai fini di una ricostruzioneanalitica e ciò aveva comportato la necessità di ricorrere a taleprocedura di calcolo, come disposto dall’art. 24, comma 10, del d.l. n.98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011;- in ordine alle sanzioni, era infondata la censura sulla mancanza didolo, posto che il contribuente era consapevole dell’attività svolta,ovvero raccolta di scommesse per conto terzi e non di semplicetrasmissione di dati;- la legge n. 220 del 2010 ha ulteriormente chiarito la debenzadell’imposta da parte dei CTD (anche non autorizzati) e ciò escludevache potesse ravvisarsi, in relazione all’anno 2015, un’ipotesi diobiettiva incertezza normativa, tesa ad evitare l’applicazione dellesanzioni;- l’art. 1, comma 644, della legge n. 190 del 2014 non presentavaprofili di incostituzionalità, posto che secondo la Corte costituzionale(sentenza n. 27 del 2018) all’imposta unica sulle scommesseandavano assoggettati sia il ricevitore che il bookmaker (anche privodi concessione), per gli anni d’imposta a partire dal 2011 e l’annooggetto di accertamento era il 2015;Numero registro generale 15370/2025Numero sezionale 4545/2026Numero di raccolta generale 20156/2026Data pubblicazione 16/06/2026- parimenti infondata era l’asserita incompatibilità di dettadisposizione con i principi comunitari, come già stabilito da variprecedenti della CGT-2 della Toscana per la medesima annualità2015, avendo la Corte di Giustizia UE in varie occasioni confermato lapiena conformità della legislazione fiscale italiana sulle scommessecon i principi dell’Unione (Corte di Giustizia sent. del 26 febbraio2020, causa C-788/18);- [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CGT-2 con ricorso percassazione, affidato ad otto motivi, poi illustrato con memoria;- l’ADM resisteva con controricorso proponendo, a sua volta, ricorsoincidentale condizionato, affidato ad un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non essendosila CGT-2 pronunciata sul terzo motivo di appello, riguardantel’illegittimità del recupero impositivo per errata applicazione dell’art.1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014, in luogo dell’art. 24, comma10, D.L. 98/2011, applicabile all’anno d’imposta 2015, nonché pererrata applicazione del parametro della base imponibile media annuadella provincia di Lucca (era stato preso a riferimento l’anno 2014,anziché l’anno 2015) e per erronea applicazione dell’aliquota previstadalla normativa vigente;- il motivo è infondato, posto che, nel ritenere corretta l’applicazionenei confronti del contribuente del metodo induttivo, la CGT-2 si èimplicitamente pronunciata sul predetto motivo di appello;- con il secondo motivo si deduce, in via subordinata, la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014,in luogo dell’art. 24, comma 10, D.L. 98/2011, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., già dedotta tramite il terzo motivo diNumero registro generale 15370/2025Numero sezionale 4545/2026Numero di raccolta generale 20156/2026Data pubblicazione 16/06/2026appello, riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossacon il primo motivo;- il motivo è fondato;- l’art. 1, comma 643, della l. n. 190 del 2014 disponeva in origineche: "In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici [...] adecorrere dal 10 gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite indenaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, ancheesteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenziadelle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in talecaso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertantoperfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo lalegislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizionealle seguenti condizioni: a) non oltre il 31 gennaio 2015 i soggettiinoltrano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli [...] unadichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersionecon la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 88del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esuccessive modificazioni, nonché di collegamento al totalizzatorenazionale, [...] con il contestuale versamento mediante modello F24della somma di euro 10.000, da compensare in sede di versamentoanche solo della prima rata di cui alla lettera e); b) le domande sonosottoscritte dal titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta cheoffre le scommesse di cui all'alinea […]; c) le domande recano altresìl'esplicito impegno di sottoscrizione presso l'Agenzia delle dogane edei monopoli, non oltre il 28 febbraio 2015, del disciplinare di raccoltadelle scommesse [...]; d) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,subito dopo la sottoscrizione del disciplinare di raccolta dellescommesse di cui alla lettera c), trasmette alla questuraterritorialmente competente le domande pervenute, nonché laNumero registro generale 15370/2025Numero sezionale 4545/2026Numero di raccolta generale 20156/2026Data pubblicazione 16/06/2026documentazione allegata dal richiedente a comprova dei prescrittirequisiti; e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamentodell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.504, e successive modificazioni, dovuta per i periodi d'impostaanteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto iltermine di decadenza per l'accertamento, determinata con le modalitàpreviste dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi,in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 31 marzoe il 30 novembre 2015; f) gli atti di accertamento e di irrogazione disanzioni già notificati entro il 31 dicembre 2014 perdono effetto acondizione che l'imposta versata per la regolarizzazione, con riguardoal periodo d'imposta oggetto degli atti medesimi, non sia di importoinferiore a quello in essi indicato; g) con la presentazione delladomanda al titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta èriconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza,nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta dellescommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degliraccolta perde il diritto di cui alla lettera g) in caso di mancato rilasciodel titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico n. 773 del1931 ovvero di mancato versamento anche di una sola delle rate dicui alla lettera e).

Il provvedimento di diniego della licenza dispone lachiusura dell’esercizio…”;- si tratta di disposizioni dirette alla regolarizzazione, a decorrere dal10 gennaio 2015, della posizione dei "soggetti attivi alla data del 30ottobre 2014 che comunque offrono scommesse con vincite in denaroin Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri,Numero registro generale 15370/2025Numero sezionale 4545/2026Numero di raccolta generale 20156/2026Data pubblicazione 16/06/2026senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delledogane e dei monopoli”;- il comma 644 del medesimo art. 1 della l. n. 190 del 2014 ha poidisciplinato la posizione dei "soggetti di cui al comma 643 che nonaderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma643" ovvero dei soggetti "che, pur avendo aderito a tale regime, nesono decaduti";- in particolare, il comma 644, lett. g), sempre nella sua versioneoriginale, ha previsto che “g) l'imposta unica di cui al decretolegislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascunesercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco convincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italiacollegatovi telematicamente.

L'imposta si applica su di un imponibileforfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuatanella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desuntadai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'impostaantecedente a quello di riferimento, nonchè con l'aliquota massimastabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citatodecreto legislativo n. 504 del 1998.

Per i periodi di imposta decorrentidal 1º gennaio 2015 non si applica conseguentemente la disposizionedi cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”;- l’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, conmodificazioni, dalla l. n. 111 del 2011, che disciplinava le modalità dicalcolo dell’imposta unica nel caso di operazioni non collegate altotalizzatore nazionale gestito dall’Agenzia delle dogane e deimonopoli, stabiliva, nella versione ratione temporis applicabile, che:“10.

Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatorenazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibileall'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l'UfficioNumero registro generale 15370/2025Numero sezionale 4545/2026Numero di raccolta generale 20156/2026Data pubblicazione 16/06/2026dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinal'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunquereperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontaredelle giocate effettuate.

In mancanza di tali elementi ovvero quando ilcontribuente si oppone all'accesso o non da seguito agli inviti e aiquestionari disposti dagli uffici, l'Ufficio dell'Amministrazioneautonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la baseimponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove e' ubicatoil punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta daidati registrati nel totalizzatore nazionale.

Ai fini della determinazionedell'imposta unica l'ufficio applica, nei casi di cui al presente comma,l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessadall’art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504”;- il criterio di calcolo previsto da detta disposizione non si sarebbedovuto più applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015, dopo l’entratain vigore dell’art. 1, comma 644, della l. n. 190 del 2014;- successivamente, tuttavia, l’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto che: “Ai soggetti indicatidall’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura diregolarizzazione di cui al medesimo comma, nonché a quelli attivisuccessivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunqueoffrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprioovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati altotalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente eche il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia econseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, èconsentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui aicommi 643, 644 e 645 del medesimo articolo 1 della legge n. 190 delNumero registro generale 15370/2025Numero sezionale 4545/2026Numero di raccolta generale 20156/2026Data pubblicazione 16/06/20262014, ai quali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni:a) alle lettere a) e b) del comma 643, le parole: «31 gennaio 2015» e«5 gennaio 2015» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:«31 gennaio 2016» e «5 gennaio 2016»; b) alla lettera c) del comma643, le parole: «28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «29febbraio 2016»; c) alle lettere e) e i) del comma 643, la parola:«2015», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2016» e leparole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»; d)alla lettera g) del comma 644, le parole: «1º gennaio 2015» sonosostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016».”;- il nuovo art. 1, comma 644, della l. n. 190 del 2014, comemodificato dall’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015, risulta oracosì formulato nella parte che qui interessa: “644.

Nei riguardi deisoggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regime diregolarizzazione di cui al medesimo comma 643, ovvero nei riguardidei soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti,ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4,comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successivemodificazioni, trovano applicazione, per esigenze di ordine pubblico esicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali piùdeboli, i seguenti obblighi e divieti: [….] g) l'imposta unica di cui aldecreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare diciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre giococon vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italiacollegatovi telematicamente.

L'imposta si applica su di un imponibileforfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuatanella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desuntadai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'impostaantecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massimastabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citatoNumero registro generale 15370/2025Numero sezionale 4545/2026Numero di raccolta generale 20156/2026Data pubblicazione 16/06/2026decreto legislativo n. 504 del 1998.

Per i periodi di imposta decorrentidal 1º gennaio 2016 non si applica conseguentemente la disposizionedi cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”;- la disposizione di cui all’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015ha, dunque, prorogato i termini originariamente fissati dalla l. n. 190del 2014 e, in particolare, quello indicato dall’art. 1, comma 644, lett.g) della l. n. 190 del 2014;- al riguardo va, quindi, ribadito il principio recentemente enunciatoda questa Corte, secondo il quale «in tema di imposta unica sullescommesse, la determinazione dell'imposta su di un imponibileforfetario, coincidente con il triplo della media della raccolta effettuatanella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desuntadai dati registrati nel totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle doganee dei monopoli per il periodo d'imposta antecedente a quello diriferimento, con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett.b), n. 3.1), del d.lgs. n. 504 del 1998, prevista dall’art. 1, comma644, lett. g), della l. n. 190 del 2014, si applica a tutti i soggetti, noncollegati al totalizzatore nazionale, che non aderiscono al regime diregolarizzazione previsto dall’art. 1, comma 643, della l. n. 190 del2014, ovvero che, pur avendo aderito, ne sono decaduti, e ciò adecorrere dal 1° gennaio 2016, termine così prorogato dall’art. 1,comma 926, della l. n. 208 del 2015, essendo per i precedenti periodid’imposta applicabile, anche per i soggetti non regolarizzati, il metododi calcolo di cui all’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011,convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2011» (Cass. n. 5924del 2026);- per i precedenti periodi d’imposta - e, quindi, anche per l’anno 2015- continua ad essere applicato, anche per i soggetti che non hannoaderito alla regolarizzazione, il metodo di calcolo di cui all’art. 24,Numero registro generale 15370/2025Numero sezionale 4545/2026Numero di raccolta generale 20156/2026Data pubblicazione 16/06/2026comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dallal. n. 111 del 2011;- la CGT-2 non si è attenuta al suindicato principio, avendoconfermato il metodo di calcolo adottato dall’Ufficio;- con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata perviolazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., stante l’omessa pronuncia dei Giudici di secondo grado sulquinto motivo di appello, riferito alla nullità dell’avviso diaccertamento per arbitrarietà nella determinazione del periodo direcupero dell’imposta unica con riferimento all’anno 2015;- con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza impugnataper violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., stante l’omessa pronuncia dei Giudici di secondo gradosul sesto motivo di appello, riferito alla nullità dell’avviso diaccertamento impugnato per omessa motivazione, dato che ilmaggiore imponibile e la maggiore imposta accertati risultanocalcolati in maniera incomprensibile e differente rispetto agli importipreviamente contestati nel PVC;- con il quinto motivo si deduce, in via subordinata, la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 7 l. n. 212/2000 e dell’art. 3 l. n.241/1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per omessamotivazione dell’avviso di accertamento, dato che il maggioreimponibile e la maggiore imposta risultano calcolati in modoincomprensibile e differente dagli importi previamente contestati nelPVC;- con il sesto motivo si deduce, in via subordinata, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014, 3 e 53 Cost., per essersila CGT-2 limitata a statuire la legittimità in astrattodell’assoggettamento dei CTD all’imposta unica, senza esprimersiNumero registro generale 15370/2025Numero sezionale 4545/2026Numero di raccolta generale 20156/2026Data pubblicazione 16/06/2026nella sostanza sulla sollevata questione di incostituzionalità perviolazione degli artt. 3 e 53 Cost.;- con il settimo motivo si deduce, in via subordinata, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., la violazione degli artt. 1, comma644, lett. g), L. 190/2014, nonché degli artt. 49, 52, 56 e 57 delTrattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, per non essersi laCGT-2 espressa sulla questione di compatibilità dell’art. 1, comma644 lett. g) della l. n. 190/2014 con i princìpi eurounitari, limitandosiad invocare l’astratta compatibilità con questi ultimi della legislazionefiscale italiana in materia di scommesse (tema che esulavatotalmente dal relativo motivo di appello);- con l’ottavo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., pernon essersi la CGT-2 pronunciata sul decimo motivo di appello,riferito alla parziale nullità dell’avviso di accertamento impugnato pererronea applicazione delle sanzioni, in ragione della mancataapplicazione del principio della continuazione ex art. 12, comma 5,del d.lgs. n. 472/1997, con riguardo a quelle irrogate per l’annod’imposta 2014;- tutti i predetti motivi risultano assorbiti dall’accoglimento delsecondo motivo, dato che sia l’imponibile che l’imposta dovrannoessere rideterminati secondo il corretto metodo di calcolo;- con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato l’ADM deducela violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, comma 2, lett. c) ecomma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., per avere il contribuente indicato sia in primo che insecondo grado un Ufficio diverso da quello citato in giudizio;- il motivo è infondato, posto che l’Ufficio si è comunque costituito ingiudizio, seppure tardivamente, e non ha addotto alcun pregiudizio alsuo diritto di difesa;Numero registro generale 15370/2025Numero sezionale 4545/2026Numero di raccolta generale 20156/2026Data pubblicazione 16/06/2026- la sentenza impugnata, peraltro, nell’accogliere parzialmentel’appello del contribuente, dà atto che il ricorso introduttivo era statoproposto “contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sede diimpugnato, pertanto, questo motivo d’appello è accoglibile, conconseguente riforma della sentenza di primo grado, non essendocausa di inammissibilità del ricorso le difficoltà rilevate dall’Agenzianella visione dell’atto sul sistema S.I.Gi.T.”- va, dunque, accolto il secondo motivo del ricorso principale,rigettato il primo motivo del medesimo ricorso e l’unico motivo delricorso incidentale, dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorsoprincipale; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivoaccolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Toscana per nuovo esame e per la liquidazione delle spese delpresente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta ilprimo motivo del medesimo ricorso e l’unico motivo del ricorsoincidentale, dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale;cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinviaalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 maggio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente –ControAgenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata inRoma, via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado della Toscana n. 20/05/2025, depositata il 9.01.2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- Con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 della Toscanaaccoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze, cheaveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal medesimoNumero registro generale 15370/2025Numero sezionale 4545/2026Numero di raccolta generale 20156/2026Data pubblicazione 16/06/2026contribuente avverso l’avviso di accertamento n. M08150008052U perl'anno d’imposta 2015, emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delledogane e dei monopoli (ADM) per l’imposta unica sulle scommesse,quale titolare dell’impresa individuale “2 di Picche di [OSCURATO:PERSONA]”,in relazione alla ritenuta attività di raccolta di scommesse per contodel bookmaker estero [OSCURATO:PERSONA];- dalla sentenza impugnata si evince, per quello che ancora interessain questa sede, che:- l’appello andava accolto limitatamente alla dichiarazione diinammissibilità del ricorso introduttivo, per essere stato propostocorrettamente nei confronti della sede di Firenze dell’ADM, marigettato nel merito;- l’esistenza di un punto di raccolta di scommesse presso i locali delladitta “2 di Picche di [OSCURATO:PERSONA]” era deducibile da plurimielementi, come il rinvenimento di un contratto di ricevitoria stipulatotra il Bardini ed il bookmaker estero non autorizzato in Italia (MistralLeisure Limited), datato 20 novembre 2013, nonché la presenza dipalinsesti attestanti le quote delle scommesse, circostanze riportatenel verbale dell’ADM del 26 febbraio 2015;- il titolare del CTD provvedeva a riscuotere le giocate ed a pagare leeventuali vincite, nonché a mettere a disposizione un locale aperto alpubblico con i palinsesti, che consentivano di conoscere su qualieventi scommettere;- in capo al contribuente si ravvisavano, quindi, i requisiti soggettivi eoggettivi dell’imposta unica, che, in base all’art. 1, comma 66, dellalegge n. 220 del 2010, è dovuta dal soggetto che gestisce lescommesse;- era presente anche l’elemento della territorialità, considerato che lescommesse erano state accettate nel territorio italiano, presso la sededel CTD, come stabilito dall’art. 1, comma 2, lettera b), della legge n.Numero registro generale 15370/2025Numero sezionale 4545/2026Numero di raccolta generale 20156/2026Data pubblicazione 16/06/2026288 del 1998 ed ulteriormente ribadito dall’art. 1, comma 643 dellalegge n. 190 del 2014; la circostanza fattuale della gestione dellescommesse era dirimente ai fini della debenza del tributo, nonrilevando la concessione o meno della relativa autorizzazione, né ilcollegamento o meno con il totalizzatore nazionale in quanto, in casocontrario, si determinerebbe un illogico vantaggio nei confronti degliscommettitori abusivi, come è stato ribadito anche dalla Corte diCassazione (ordinanza n. 26206 del 2021);- l’utilizzo del metodo induttivo per determinare l’imposta dovuta eradipeso dal fatto che il contribuente non aveva provveduto a fornireall’Amministrazione i documenti richiesti ai fini di una ricostruzioneanalitica e ciò aveva comportato la necessità di ricorrere a taleprocedura di calcolo, come disposto dall’art. 24, comma 10, del d.l. n.98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011;- in ordine alle sanzioni, era infondata la censura sulla mancanza didolo, posto che il contribuente era consapevole dell’attività svolta,ovvero raccolta di scommesse per conto terzi e non di semplicetrasmissione di dati;- la legge n. 220 del 2010 ha ulteriormente chiarito la debenzadell’imposta da parte dei CTD (anche non autorizzati) e ciò escludevache potesse ravvisarsi, in relazione all’anno 2015, un’ipotesi diobiettiva incertezza normativa, tesa ad evitare l’applicazione dellesanzioni;- l’art. 1, comma 644, della legge n. 190 del 2014 non presentavaprofili di incostituzionalità, posto che secondo la Corte costituzionale(sentenza n. 27 del 2018) all’imposta unica sulle scommesseandavano assoggettati sia il ricevitore che il bookmaker (anche privodi concessione), per gli anni d’imposta a partire dal 2011 e l’annooggetto di accertamento era il 2015;Numero registro generale 15370/2025Numero sezionale 4545/2026Numero di raccolta generale 20156/2026Data pubblicazione 16/06/2026- parimenti infondata era l’asserita incompatibilità di dettadisposizione con i principi comunitari, come già stabilito da variprecedenti della CGT-2 della Toscana per la medesima annualità2015, avendo la Corte di Giustizia UE in varie occasioni confermato lapiena conformità della legislazione fiscale italiana sulle scommessecon i principi dell’Unione (Corte di Giustizia sent. del 26 febbraio2020, causa C-788/18);- [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CGT-2 con ricorso percassazione, affidato ad otto motivi, poi illustrato con memoria;- l’ADM resisteva con controricorso proponendo, a sua volta, ricorsoincidentale condizionato, affidato ad un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non essendosila CGT-2 pronunciata sul terzo motivo di appello, riguardantel’illegittimità del recupero impositivo per errata applicazione dell’art.1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014, in luogo dell’art. 24, comma10, D.L. 98/2011, applicabile all’anno d’imposta 2015, nonché pererrata applicazione del parametro della base imponibile media annuadella provincia di Lucca (era stato preso a riferimento l’anno 2014,anziché l’anno 2015) e per erronea applicazione dell’aliquota previstadalla normativa vigente;- il motivo è infondato, posto che, nel ritenere corretta l’applicazionenei confronti del contribuente del metodo induttivo, la CGT-2 si èimplicitamente pronunciata sul predetto motivo di appello;- con il secondo motivo si deduce, in via subordinata, la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014,in luogo dell’art. 24, comma 10, D.L. 98/2011, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., già dedotta tramite il terzo motivo diNumero registro generale 15370/2025Numero sezionale 4545/2026Numero di raccolta generale 20156/2026Data pubblicazione 16/06/2026appello, riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossacon il primo motivo;- il motivo è fondato;- l’art. 1, comma 643, della l. n. 190 del 2014 disponeva in origineche: "In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici [...] adecorrere dal 10 gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite indenaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, ancheesteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenziadelle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in talecaso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertantoperfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo lalegislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizionealle seguenti condizioni: a) non oltre il 31 gennaio 2015 i soggettiinoltrano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli [...] unadichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersionecon la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 88del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esuccessive modificazioni, nonché di collegamento al totalizzatorenazionale, [...] con il contestuale versamento mediante modello F24della somma di euro 10.000, da compensare in sede di versamentoanche solo della prima rata di cui alla lettera e); b) le domande sonosottoscritte dal titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta cheoffre le scommesse di cui all'alinea […]; c) le domande recano altresìl'esplicito impegno di sottoscrizione presso l'Agenzia delle dogane edei monopoli, non oltre il 28 febbraio 2015, del disciplinare di raccoltadelle scommesse [...]; d) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,subito dopo la sottoscrizione del disciplinare di raccolta dellescommesse di cui alla lettera c), trasmette alla questuraterritorialmente competente le domande pervenute, nonché laNumero registro generale 15370/2025Numero sezionale 4545/2026Numero di raccolta generale 20156/2026Data pubblicazione 16/06/2026documentazione allegata dal richiedente a comprova dei prescrittirequisiti; e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamentodell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.504, e successive modificazioni, dovuta per i periodi d'impostaanteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto iltermine di decadenza per l'accertamento, determinata con le modalitàpreviste dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi,in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 31 marzoe il 30 novembre 2015; f) gli atti di accertamento e di irrogazione disanzioni già notificati entro il 31 dicembre 2014 perdono effetto acondizione che l'imposta versata per la regolarizzazione, con riguardoal periodo d'imposta oggetto degli atti medesimi, non sia di importoinferiore a quello in essi indicato; g) con la presentazione delladomanda al titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta èriconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza,nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta dellescommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degliraccolta perde il diritto di cui alla lettera g) in caso di mancato rilasciodel titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico n. 773 del1931 ovvero di mancato versamento anche di una sola delle rate dicui alla lettera e). Il provvedimento di diniego della licenza dispone lachiusura dell’esercizio…”;- si tratta di disposizioni dirette alla regolarizzazione, a decorrere dal10 gennaio 2015, della posizione dei "soggetti attivi alla data del 30ottobre 2014 che comunque offrono scommesse con vincite in denaroin Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri,Numero registro generale 15370/2025Numero sezionale 4545/2026Numero di raccolta generale 20156/2026Data pubblicazione 16/06/2026senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delledogane e dei monopoli”;- il comma 644 del medesimo art. 1 della l. n. 190 del 2014 ha poidisciplinato la posizione dei "soggetti di cui al comma 643 che nonaderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma643" ovvero dei soggetti "che, pur avendo aderito a tale regime, nesono decaduti";- in particolare, il comma 644, lett. g), sempre nella sua versioneoriginale, ha previsto che “g) l'imposta unica di cui al decretolegislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascunesercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco convincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italiacollegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibileforfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuatanella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desuntadai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'impostaantecedente a quello di riferimento, nonchè con l'aliquota massimastabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citatodecreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di imposta decorrentidal 1º gennaio 2015 non si applica conseguentemente la disposizionedi cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”;- l’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, conmodificazioni, dalla l. n. 111 del 2011, che disciplinava le modalità dicalcolo dell’imposta unica nel caso di operazioni non collegate altotalizzatore nazionale gestito dall’Agenzia delle dogane e deimonopoli, stabiliva, nella versione ratione temporis applicabile, che:“10. Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatorenazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibileall'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l'UfficioNumero registro generale 15370/2025Numero sezionale 4545/2026Numero di raccolta generale 20156/2026Data pubblicazione 16/06/2026dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinal'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunquereperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontaredelle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi ovvero quando ilcontribuente si oppone all'accesso o non da seguito agli inviti e aiquestionari disposti dagli uffici, l'Ufficio dell'Amministrazioneautonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la baseimponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove e' ubicatoil punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta daidati registrati nel totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazionedell'imposta unica l'ufficio applica, nei casi di cui al presente comma,l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessadall’art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504”;- il criterio di calcolo previsto da detta disposizione non si sarebbedovuto più applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015, dopo l’entratain vigore dell’art. 1, comma 644, della l. n. 190 del 2014;- successivamente, tuttavia, l’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto che: “Ai soggetti indicatidall’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura diregolarizzazione di cui al medesimo comma, nonché a quelli attivisuccessivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunqueoffrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprioovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati altotalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente eche il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia econseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, èconsentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui aicommi 643, 644 e 645 del medesimo articolo 1 della legge n. 190 delNumero registro generale 15370/2025Numero sezionale 4545/2026Numero di raccolta generale 20156/2026Data pubblicazione 16/06/20262014, ai quali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni:a) alle lettere a) e b) del comma 643, le parole: «31 gennaio 2015» e«5 gennaio 2015» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:«31 gennaio 2016» e «5 gennaio 2016»; b) alla lettera c) del comma643, le parole: «28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «29febbraio 2016»; c) alle lettere e) e i) del comma 643, la parola:«2015», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2016» e leparole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»; d)alla lettera g) del comma 644, le parole: «1º gennaio 2015» sonosostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016».”;- il nuovo art. 1, comma 644, della l. n. 190 del 2014, comemodificato dall’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015, risulta oracosì formulato nella parte che qui interessa: “644. Nei riguardi deisoggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regime diregolarizzazione di cui al medesimo comma 643, ovvero nei riguardidei soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti,ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4,comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successivemodificazioni, trovano applicazione, per esigenze di ordine pubblico esicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali piùdeboli, i seguenti obblighi e divieti: [….] g) l'imposta unica di cui aldecreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare diciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre giococon vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italiacollegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibileforfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuatanella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desuntadai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'impostaantecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massimastabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citatoNumero registro generale 15370/2025Numero sezionale 4545/2026Numero di raccolta generale 20156/2026Data pubblicazione 16/06/2026decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di imposta decorrentidal 1º gennaio 2016 non si applica conseguentemente la disposizionedi cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”;- la disposizione di cui all’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015ha, dunque, prorogato i termini originariamente fissati dalla l. n. 190del 2014 e, in particolare, quello indicato dall’art. 1, comma 644, lett.g) della l. n. 190 del 2014;- al riguardo va, quindi, ribadito il principio recentemente enunciatoda questa Corte, secondo il quale «in tema di imposta unica sullescommesse, la determinazione dell'imposta su di un imponibileforfetario, coincidente con il triplo della media della raccolta effettuatanella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desuntadai dati registrati nel totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle doganee dei monopoli per il periodo d'imposta antecedente a quello diriferimento, con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett.b), n. 3.1), del d.lgs. n. 504 del 1998, prevista dall’art. 1, comma644, lett. g), della l. n. 190 del 2014, si applica a tutti i soggetti, noncollegati al totalizzatore nazionale, che non aderiscono al regime diregolarizzazione previsto dall’art. 1, comma 643, della l. n. 190 del2014, ovvero che, pur avendo aderito, ne sono decaduti, e ciò adecorrere dal 1° gennaio 2016, termine così prorogato dall’art. 1,comma 926, della l. n. 208 del 2015, essendo per i precedenti periodid’imposta applicabile, anche per i soggetti non regolarizzati, il metododi calcolo di cui all’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011,convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2011» (Cass. n. 5924del 2026);- per i precedenti periodi d’imposta - e, quindi, anche per l’anno 2015- continua ad essere applicato, anche per i soggetti che non hannoaderito alla regolarizzazione, il metodo di calcolo di cui all’art. 24,Numero registro generale 15370/2025Numero sezionale 4545/2026Numero di raccolta generale 20156/2026Data pubblicazione 16/06/2026comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dallal. n. 111 del 2011;- la CGT-2 non si è attenuta al suindicato principio, avendoconfermato il metodo di calcolo adottato dall’Ufficio;- con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata perviolazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., stante l’omessa pronuncia dei Giudici di secondo grado sulquinto motivo di appello, riferito alla nullità dell’avviso diaccertamento per arbitrarietà nella determinazione del periodo direcupero dell’imposta unica con riferimento all’anno 2015;- con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza impugnataper violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., stante l’omessa pronuncia dei Giudici di secondo gradosul sesto motivo di appello, riferito alla nullità dell’avviso diaccertamento impugnato per omessa motivazione, dato che ilmaggiore imponibile e la maggiore imposta accertati risultanocalcolati in maniera incomprensibile e differente rispetto agli importipreviamente contestati nel PVC;- con il quinto motivo si deduce, in via subordinata, la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 7 l. n. 212/2000 e dell’art. 3 l. n.241/1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per omessamotivazione dell’avviso di accertamento, dato che il maggioreimponibile e la maggiore imposta risultano calcolati in modoincomprensibile e differente dagli importi previamente contestati nelPVC;- con il sesto motivo si deduce, in via subordinata, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014, 3 e 53 Cost., per essersila CGT-2 limitata a statuire la legittimità in astrattodell’assoggettamento dei CTD all’imposta unica, senza esprimersiNumero registro generale 15370/2025Numero sezionale 4545/2026Numero di raccolta generale 20156/2026Data pubblicazione 16/06/2026nella sostanza sulla sollevata questione di incostituzionalità perviolazione degli artt. 3 e 53 Cost.;- con il settimo motivo si deduce, in via subordinata, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., la violazione degli artt. 1, comma644, lett. g), L. 190/2014, nonché degli artt. 49, 52, 56 e 57 delTrattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, per non essersi laCGT-2 espressa sulla questione di compatibilità dell’art. 1, comma644 lett. g) della l. n. 190/2014 con i princìpi eurounitari, limitandosiad invocare l’astratta compatibilità con questi ultimi della legislazionefiscale italiana in materia di scommesse (tema che esulavatotalmente dal relativo motivo di appello);- con l’ottavo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., pernon essersi la CGT-2 pronunciata sul decimo motivo di appello,riferito alla parziale nullità dell’avviso di accertamento impugnato pererronea applicazione delle sanzioni, in ragione della mancataapplicazione del principio della continuazione ex art. 12, comma 5,del d.lgs. n. 472/1997, con riguardo a quelle irrogate per l’annod’imposta 2014;- tutti i predetti motivi risultano assorbiti dall’accoglimento delsecondo motivo, dato che sia l’imponibile che l’imposta dovrannoessere rideterminati secondo il corretto metodo di calcolo;- con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato l’ADM deducela violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, comma 2, lett. c) ecomma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., per avere il contribuente indicato sia in primo che insecondo grado un Ufficio diverso da quello citato in giudizio;- il motivo è infondato, posto che l’Ufficio si è comunque costituito ingiudizio, seppure tardivamente, e non ha addotto alcun pregiudizio alsuo diritto di difesa;Numero registro generale 15370/2025Numero sezionale 4545/2026Numero di raccolta generale 20156/2026Data pubblicazione 16/06/2026- la sentenza impugnata, peraltro, nell’accogliere parzialmentel’appello del contribuente, dà atto che il ricorso introduttivo era statoproposto “contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sede diimpugnato, pertanto, questo motivo d’appello è accoglibile, conconseguente riforma della sentenza di primo grado, non essendocausa di inammissibilità del ricorso le difficoltà rilevate dall’Agenzianella visione dell’atto sul sistema S.I.Gi.T.”- va, dunque, accolto il secondo motivo del ricorso principale,rigettato il primo motivo del medesimo ricorso e l’unico motivo delricorso incidentale, dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorsoprincipale; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivoaccolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Toscana per nuovo esame e per la liquidazione delle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta ilprimo motivo del medesimo ricorso e l’unico motivo del ricorsoincidentale, dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale;cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinviaalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 maggio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20156/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris