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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 maggio 2022

Cassazione n. 13750/2022

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ORDINANZA sul ricorso 4143/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 195 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 4143/2018 Numero sezionale 91/2022 Numero di raccolta generale 13750/2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente Data pubblicazione 02/05/2022 domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 8 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 804/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 03/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: con citazione del 3 maggio 2005 [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di procuratrice di un gruppo di farmacisti convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la condanna al pagamento della somma da accertarsi a titolo di interessi moratori, oltre il maggior danno e gli interessi anatocistici.

Il Tribunale adito rigettò la domanda.

Avverso detta sentenza propose appello l’attrice.

Con sentenza di data 3 maggio 2017 la Corte d’appello di Catanzaro rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale che il carattere eventuale e facoltativo della semplificazione delle modalità di riscossione mediante conto corrente escludeva la configurabilità di una deroga normativa alle disposizioni di legge designanti il domicilio del debitore come luogo dell’adempimento, ed in particolare dell’ufficio di tesoreria delegato all’esecuzione del mandato, dovendosi così escludere la mora ex re, per cui, essendo richiesta la costituzione in mora, doveva altresì escludersi che l’invio periodico delle distinte riepilogative delle prestazioni rese dai farmacisti costituisse atto di costituzione in mora, avendo finalità meramente contabili e di controllo.

Aggiunse che non spettavano gli interessi moratori di cui al d. lgs. n. 231 del 2002 stante l’inapplicabilità di tale disciplina ai rapporti fra farmacie convenzionate e [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 4143/2018 Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] s.

Numero sezionale 91/2022Numero di raccolta generale 13750/2022p.a. sulla base di cinque motivi e resiste con controricorso la parte intimata.

E’ stato Data pubblicazione 02/05/2022 fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

Con ordinanza interlocutoria n. 1750 del 2020 è stato disposto il rinvio a nuovo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite in ordine alla questione dell’applicabilità del d. lgs. n. 231 del 2002.

E’ stata presentata memoria.

Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, comma 2, n. 3, 1182, comma 3, cod. civ., 5 d. lgs. n. 502 del 1992.

Osserva la parte ricorrente che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1 lett. d) legge n. 421 del 1992 e dell’art. 3, comma 1, d. lgs. n. 502 del 1992 le unità sanitarie locali sono state configurate come aziende dotate di autonoma personalità giuridica rispetto ai comuni e che l’art. 6 d. lgs. n. 517 del 1993 e successive modifiche ha previsto che le regioni emanassero per la gestione economico-finanziaria delle unità sanitarie locali norme informate ai principi di cui al codice civile, così superando l’art. 50 della legge n. 833 del 1977 che rinviava ai principi della contabilità pubblica.

Aggiunge che l’obbligazione di valuta deve essere adempiuta ai sensi dell’art. 1183, comma 3, cod. civ., che prevede un’ipotesi di mora ex re, presso il domicilio del creditore.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, comma 2, n. 3, 1182, comma 3, cod. civ., 5 d. lgs. n. 502 del 1992.

Osserva la parte ricorrente che la legge della regione Calabria n. 43 del 1996 ha previsto che la disciplina per la gestione economico-finanziaria delle unità sanitarie locali sia informata ai principi di cui al codice civile, abrogando così la precedente disciplina regionale ispirata ai principi della contabilità pubblica, la quale contemplava la facoltà di scelta da parte del creditore di ottenere l’accredito dell’importo presso un proprio conto corrente bancario o postale (art. 61).

F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 4143/2018 Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa Numero sezionale 91/2022Numero di raccolta generale 13750/2022 applicazione degli artt. 1219, comma 2, n. 3, 1182, comma 3, cod. civ., 5 d. lgs.

Data pubblicazione 02/05/2022 n. 502 del 1992, 1, comma 3, d.P.R. n. 367 del 1984.

Osserva la parte ricorrente che, abrogata la precedente normativa regionale derogatoria del codice civile, l’art. 38 della legge regionale n. 43 del 1996 prevede che le aziende sanitarie provvedono ai pagamenti attraverso la loro tesoreria e che comunque l’art. 1, comma 3, d.

P.R. n. 367 del 1994, recante il nuovo regolamento di contabilità pubblica, prevede che l’estinzione dei titoli di spesa si effettua in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori, ovvero altri mezzi di pagamento, secondo la scelta operata dal creditore.

Con il quarto e quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 8 d.P.R. n. 371 del 1998, 1219, comma 2, n. 3, 1182, comma 3, cod. civ., 5 d. lgs. n. 502 del 1992, 1, comma 3, d.P.R. n. 367 del 1984.

Osserva la parte ricorrente che errata è l’affermazione del giudice di appello secondo cui le distinte riepilogative contabili non potrebbero integrare l’atto di costituzione in mora, sotto molteplici profili: il mese di riferimento per la trasmissione delle distinte riepilogative è quello nel cui ultimo giorno si colloca il termine per il pagamento; la legge regionale, contenente la norma su cui si fonda la detta affermazione (art. 84 legge reg. n. 21 del 1981), è stata abrogata; in base all’art. 7 d.

P.R. n. 367 del 1994 i pagamenti devono avvenire nel tempo stabilito dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti amministrativi, con ciò intendendo che alla scadenza del termine per l’adempimento il credito liquido deve ritenersi altresì esigibile.

I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.

E’ sufficiente richiamare al riguardo la motivazione della recente Cass.n. 15579 del 2019 quale esauriente sintesi della problematica ai fini dello scrutinio dei motivi: F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 4143/2018 «come già affermato da questa Corte (Sez. 3, Ordinanza n.

Numero sezionale 91/2022Numero di raccolta generale 13750/2022 15175 del 2017) alle [OSCURATO:PERSONA] (ed, oggi, alle [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]) si applicano le norme sulla contabilità di Stato, in virtù della previsione di cui al D.L. 25 novembre 1989 n. 382, art. 5, comma 1, convertito nella L. 25 gennaio 1990 n. 8; ciò vuol dire che le obbligazioni delle USL vanno adempiute in ogni caso al domicilio del debitore (c.d. obbligazioni querable), ovvero alla sede dell'ufficio di Tesoreria dell'ente debitore, e che la mera scadenza del termine di pagamento non vale a costituire in mora la USL stessa, in difetto di un formale atto di costituzione in mora, anche quando la USL effettui i propri pagamenti per mezzo di bonifici, assegni o vaglia cambiari tratti sull'istituto di credito cui abbia affidato il servizio di tesoreria" (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18377 del 06/08/2010, Rv. 61456; Sez. 3, Sentenza n. 14655 del 2015).

Si è in precisato in giurisprudenza (v. in particolare Sez. 3, Sentenza n. 14655 del 2015 cit.) che le ultime scelte legislative, che hanno comportato la soppressione della qualifica di organi dei Comuni originariamente propria delle USL, non ne hanno tuttavia escluso la natura di persone giuridiche pubbliche (cfr., tra le altre, Cass. n. 8823/2007, n. 25402/2009, n. 18377/2010, con cui si è rilevato che i principi del codice civile sono richiamati nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma 1 bis, e art. 5, comma 5, nel testo risultante dalle interpolazioni e dalle modifiche rispettivamente apportate dal D.Lgs. n. 229 del 1999 e D.Lgs. n. 254 del 2000, come criteri informatori dell'atto aziendale di diritto privato col quale le unità sanitarie locali sono state chiamate ad autoregolamentare la propria organizzazione e il proprio funzionamento - art. 3, comma 1 bis -, nonché delle norme con le quali le regioni andranno a disciplinare la gestione economico finanziaria e patrimoniale dei predetti enti e delle aziende ospedaliere - art. 5, comma 5 ma che è rimasta ferma la natura di persone giuridiche pubbliche delle unità sanitarie ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis citato).

F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 4143/2018 Si è altresì evidenziato come non siano state abrogate le Numero sezionale 91/2022Numero di raccolta generale 13750/2022 disposizioni che hanno previsto l'inserimento delle USL nel sistema Data pubblicazione 02/05/2022 di tesoreria pubblica, con affidamento del relativo servizio ad una delle aziende di credito di cui al R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, art. 5 e successive modificazioni e integrazioni (L. 30 marzo 1981, n. 119, art. 35) ed effettuazione del pagamento dei debiti tramite mandati tratti sulle tesorerie, con conseguente natura querable delle relative obbligazioni e necessità della costituzione in mora perché maturino gli interessi di mora”, anche quando la USL effettui i propri pagamenti per mezzo di bonifici, assegni o vaglia cambiari tratti sull'istituto di credito cui abbia affidato il servizio di tesoreria, precisa Cass. n. 18377 del 2010.

Quest’ultima aggiunge che gli interessi corrispettivi sulle somme dovute dalle USL (ora [OSCURATO:PERSONA] locali) a titolo di rimborso ai farmacisti del prezzo dei farmaci prescrivibili dal [OSCURATO:PERSONA] decorrono dalla emissione del relativo titolo di spesa, secondo la generale previsione di cui all'art. 270 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, e non dalla scadenza del termine previsto dall'accordo nazionale USL-farmacisti approvato con d.P.R. 15 settembre 1979, e cioè il giorno 25 del mese successivo a quello nel quale è stato presentato dal farmacista il saldo delle ricette».

Diversamente da quanto affermato in memoria dalla ricorrente, non può ricavarsi da Cass. Sez.

U. n. 26496 del 2020, che ha avuto ad oggetto la questione di cui al motivo seguente, l’applicazione della regola della mora automatica di cui all’art. 4 d. lgs. n. 231 del 2002, trattandosi di questione del tutto estranea alla materia al decisum delle Sezioni Unite.

Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 4 d. lgs. n. 231 del 2002.

Osserva la ricorrente che la disciplina citata, contrariamente a quanto affermato da Cass. n. 5042 del 2017, si applica all’insieme dei contratti fra imprese e pubblica amministrazione comportanti la consegna di merci o la F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 4143/2018 prestazione di servizi a fronte del pagamento del prezzo, fatte salve Numero sezionale 91/2022Numero di raccolta generale 13750/2022 le ipotesi previste dalla medesima legge.

Data pubblicazione 02/05/2022 Il motivo è infondato.

Il tasso di interesse di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, nel testo anteriore alla novellazione di cui al d.lgs. n. 192 nel 2012, non è applicabile all'ipotesi di ritardo da parte della pubblica amministrazione competente nel corrispondere al farmacista la seconda quota di ristoro relativa alla dispensazione dei farmaci di classe A, atteso che, limitatamente a tale dispensazione, il farmacista è componente del servizio sanitario nazionale e non è qualificabile come "imprenditore", ovvero "soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del suddetto decreto legislativo (Cass. Sez.

U. n. 26496 del 2020).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 4143/2018 Numero sezionale 91/2022 della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato Numero di raccolta generale 13750/2022Data pubblicazione 02/05/2022 pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il giorno 20 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 4143/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 195 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 4143/2018 Numero sezionale 91/2022 Numero di raccolta generale 13750/2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente Data pubblicazione 02/05/2022 domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 8 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 804/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 03/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: con citazione del 3 maggio 2005 [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di procuratrice di un gruppo di farmacisti convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la condanna al pagamento della somma da accertarsi a titolo di interessi moratori, oltre il maggior danno e gli interessi anatocistici. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello l’attrice. Con sentenza di data 3 maggio 2017 la Corte d’appello di Catanzaro rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale che il carattere eventuale e facoltativo della semplificazione delle modalità di riscossione mediante conto corrente escludeva la configurabilità di una deroga normativa alle disposizioni di legge designanti il domicilio del debitore come luogo dell’adempimento, ed in particolare dell’ufficio di tesoreria delegato all’esecuzione del mandato, dovendosi così escludere la mora ex re, per cui, essendo richiesta la costituzione in mora, doveva altresì escludersi che l’invio periodico delle distinte riepilogative delle prestazioni rese dai farmacisti costituisse atto di costituzione in mora, avendo finalità meramente contabili e di controllo. Aggiunse che non spettavano gli interessi moratori di cui al d. lgs. n. 231 del 2002 stante l’inapplicabilità di tale disciplina ai rapporti fra farmacie convenzionate e [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 4143/2018 Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] s. Numero sezionale 91/2022Numero di raccolta generale 13750/2022p.a. sulla base di cinque motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato Data pubblicazione 02/05/2022 fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Con ordinanza interlocutoria n. 1750 del 2020 è stato disposto il rinvio a nuovo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite in ordine alla questione dell’applicabilità del d. lgs. n. 231 del 2002. E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, comma 2, n. 3, 1182, comma 3, cod. civ., 5 d. lgs. n. 502 del 1992. Osserva la parte ricorrente che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1 lett. d) legge n. 421 del 1992 e dell’art. 3, comma 1, d. lgs. n. 502 del 1992 le unità sanitarie locali sono state configurate come aziende dotate di autonoma personalità giuridica rispetto ai comuni e che l’art. 6 d. lgs. n. 517 del 1993 e successive modifiche ha previsto che le regioni emanassero per la gestione economico-finanziaria delle unità sanitarie locali norme informate ai principi di cui al codice civile, così superando l’art. 50 della legge n. 833 del 1977 che rinviava ai principi della contabilità pubblica. Aggiunge che l’obbligazione di valuta deve essere adempiuta ai sensi dell’art. 1183, comma 3, cod. civ., che prevede un’ipotesi di mora ex re, presso il domicilio del creditore. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, comma 2, n. 3, 1182, comma 3, cod. civ., 5 d. lgs. n. 502 del 1992. Osserva la parte ricorrente che la legge della regione Calabria n. 43 del 1996 ha previsto che la disciplina per la gestione economico-finanziaria delle unità sanitarie locali sia informata ai principi di cui al codice civile, abrogando così la precedente disciplina regionale ispirata ai principi della contabilità pubblica, la quale contemplava la facoltà di scelta da parte del creditore di ottenere l’accredito dell’importo presso un proprio conto corrente bancario o postale (art. 61). F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 4143/2018 Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa Numero sezionale 91/2022Numero di raccolta generale 13750/2022 applicazione degli artt. 1219, comma 2, n. 3, 1182, comma 3, cod. civ., 5 d. lgs. Data pubblicazione 02/05/2022 n. 502 del 1992, 1, comma 3, d.P.R. n. 367 del 1984. Osserva la parte ricorrente che, abrogata la precedente normativa regionale derogatoria del codice civile, l’art. 38 della legge regionale n. 43 del 1996 prevede che le aziende sanitarie provvedono ai pagamenti attraverso la loro tesoreria e che comunque l’art. 1, comma 3, d. P.R. n. 367 del 1994, recante il nuovo regolamento di contabilità pubblica, prevede che l’estinzione dei titoli di spesa si effettua in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori, ovvero altri mezzi di pagamento, secondo la scelta operata dal creditore. Con il quarto e quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 8 d.P.R. n. 371 del 1998, 1219, comma 2, n. 3, 1182, comma 3, cod. civ., 5 d. lgs. n. 502 del 1992, 1, comma 3, d.P.R. n. 367 del 1984. Osserva la parte ricorrente che errata è l’affermazione del giudice di appello secondo cui le distinte riepilogative contabili non potrebbero integrare l’atto di costituzione in mora, sotto molteplici profili: il mese di riferimento per la trasmissione delle distinte riepilogative è quello nel cui ultimo giorno si colloca il termine per il pagamento; la legge regionale, contenente la norma su cui si fonda la detta affermazione (art. 84 legge reg. n. 21 del 1981), è stata abrogata; in base all’art. 7 d. P.R. n. 367 del 1994 i pagamenti devono avvenire nel tempo stabilito dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti amministrativi, con ciò intendendo che alla scadenza del termine per l’adempimento il credito liquido deve ritenersi altresì esigibile. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati. E’ sufficiente richiamare al riguardo la motivazione della recente Cass.n. 15579 del 2019 quale esauriente sintesi della problematica ai fini dello scrutinio dei motivi: F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 4143/2018 «come già affermato da questa Corte (Sez. 3, Ordinanza n. Numero sezionale 91/2022Numero di raccolta generale 13750/2022 15175 del 2017) alle [OSCURATO:PERSONA] (ed, oggi, alle [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]) si applicano le norme sulla contabilità di Stato, in virtù della previsione di cui al D.L. 25 novembre 1989 n. 382, art. 5, comma 1, convertito nella L. 25 gennaio 1990 n. 8; ciò vuol dire che le obbligazioni delle USL vanno adempiute in ogni caso al domicilio del debitore (c.d. obbligazioni querable), ovvero alla sede dell'ufficio di Tesoreria dell'ente debitore, e che la mera scadenza del termine di pagamento non vale a costituire in mora la USL stessa, in difetto di un formale atto di costituzione in mora, anche quando la USL effettui i propri pagamenti per mezzo di bonifici, assegni o vaglia cambiari tratti sull'istituto di credito cui abbia affidato il servizio di tesoreria" (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18377 del 06/08/2010, Rv. 61456; Sez. 3, Sentenza n. 14655 del 2015). Si è in precisato in giurisprudenza (v. in particolare Sez. 3, Sentenza n. 14655 del 2015 cit.) che le ultime scelte legislative, che hanno comportato la soppressione della qualifica di organi dei Comuni originariamente propria delle USL, non ne hanno tuttavia escluso la natura di persone giuridiche pubbliche (cfr., tra le altre, Cass. n. 8823/2007, n. 25402/2009, n. 18377/2010, con cui si è rilevato che i principi del codice civile sono richiamati nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma 1 bis, e art. 5, comma 5, nel testo risultante dalle interpolazioni e dalle modifiche rispettivamente apportate dal D.Lgs. n. 229 del 1999 e D.Lgs. n. 254 del 2000, come criteri informatori dell'atto aziendale di diritto privato col quale le unità sanitarie locali sono state chiamate ad autoregolamentare la propria organizzazione e il proprio funzionamento - art. 3, comma 1 bis -, nonché delle norme con le quali le regioni andranno a disciplinare la gestione economico finanziaria e patrimoniale dei predetti enti e delle aziende ospedaliere - art. 5, comma 5 ma che è rimasta ferma la natura di persone giuridiche pubbliche delle unità sanitarie ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis citato). F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 4143/2018 Si è altresì evidenziato come non siano state abrogate le Numero sezionale 91/2022Numero di raccolta generale 13750/2022 disposizioni che hanno previsto l'inserimento delle USL nel sistema Data pubblicazione 02/05/2022 di tesoreria pubblica, con affidamento del relativo servizio ad una delle aziende di credito di cui al R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, art. 5 e successive modificazioni e integrazioni (L. 30 marzo 1981, n. 119, art. 35) ed effettuazione del pagamento dei debiti tramite mandati tratti sulle tesorerie, con conseguente natura querable delle relative obbligazioni e necessità della costituzione in mora perché maturino gli interessi di mora”, anche quando la USL effettui i propri pagamenti per mezzo di bonifici, assegni o vaglia cambiari tratti sull'istituto di credito cui abbia affidato il servizio di tesoreria, precisa Cass. n. 18377 del 2010. Quest’ultima aggiunge che gli interessi corrispettivi sulle somme dovute dalle USL (ora [OSCURATO:PERSONA] locali) a titolo di rimborso ai farmacisti del prezzo dei farmaci prescrivibili dal [OSCURATO:PERSONA] decorrono dalla emissione del relativo titolo di spesa, secondo la generale previsione di cui all'art. 270 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, e non dalla scadenza del termine previsto dall'accordo nazionale USL-farmacisti approvato con d.P.R. 15 settembre 1979, e cioè il giorno 25 del mese successivo a quello nel quale è stato presentato dal farmacista il saldo delle ricette». Diversamente da quanto affermato in memoria dalla ricorrente, non può ricavarsi da Cass. Sez. U. n. 26496 del 2020, che ha avuto ad oggetto la questione di cui al motivo seguente, l’applicazione della regola della mora automatica di cui all’art. 4 d. lgs. n. 231 del 2002, trattandosi di questione del tutto estranea alla materia al decisum delle Sezioni Unite. Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 4 d. lgs. n. 231 del 2002. Osserva la ricorrente che la disciplina citata, contrariamente a quanto affermato da Cass. n. 5042 del 2017, si applica all’insieme dei contratti fra imprese e pubblica amministrazione comportanti la consegna di merci o la F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 4143/2018 prestazione di servizi a fronte del pagamento del prezzo, fatte salve Numero sezionale 91/2022Numero di raccolta generale 13750/2022 le ipotesi previste dalla medesima legge. Data pubblicazione 02/05/2022 Il motivo è infondato. Il tasso di interesse di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, nel testo anteriore alla novellazione di cui al d.lgs. n. 192 nel 2012, non è applicabile all'ipotesi di ritardo da parte della pubblica amministrazione competente nel corrispondere al farmacista la seconda quota di ristoro relativa alla dispensazione dei farmaci di classe A, atteso che, limitatamente a tale dispensazione, il farmacista è componente del servizio sanitario nazionale e non è qualificabile come "imprenditore", ovvero "soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del suddetto decreto legislativo (Cass. Sez. U. n. 26496 del 2020). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 4143/2018 Numero sezionale 91/2022 della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato Numero di raccolta generale 13750/2022Data pubblicazione 02/05/2022 pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 20 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F
Sentenza Cassazione n. 13750/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris