CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 settembre 2021
Cassazione n. 38047/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: • CUOMO Francesco [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2019 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 05/06/2019 la Corte di Appello di Napoli confermava la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale l'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile dei reati di truffa ai danni di un istituto bancario (capo C) e di sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen. (capo D). 2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato eccependo: violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla valutazione del quadro probatorio; violazione di legge (artt.122, 336 e 337 cod. proc. pen.) per il difetto di querela in relazione alla truffa; l'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena. Con memoria depositata il 03/09/2021, il difensore del Cuomo ha insistito nei motivi di ricorso e, in ogni caso, per la dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati. 3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi che reiterano censure compiutamente esaminate dalla corte territoriale. È infatti principio acquisito in giurisprudenza che non supera il vaglio di ammissibilità il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa riproposizione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex multis Cass. sez. 6, sent. n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 14/05/2009 - Rv. 243838). 4. Con motivazione immune da vizi logici, con doppia pronuncia conforme di condanna, i giudici di merito hanno accertato la responsabilità dell'imputato sulla base di fatti accertati, di univoca valenza probatoria (l'apertura di un conto corrente con un documento recante altre generalità, sul quale l'imputato aveva apposto la propria effige fotografica, al fine di negoziare l'assegno bancario di provenienza illecita), nell'irrilevanza dell'alternativa lettura fornita dalla difesa; il corretto esercizio del diritto di querela da parte del legale rappresentante della società di capitali, persona giuridica offesa dal reato, senza necessità di specifico mandato; la personalità negativa dell'imputato, desumibile dalla modalità della condotta criminosa e dal precedente specifico, ostativa non solo al riconoscimento delle attenuanti ma anche ad un giudizio prognostico favorevole ai fini del beneficio della sospensione della pena. 5. Quanto alla richiesta di estinzione dei reati per prescrizione, trattasi di eccezione estranea ai motivi di appello (Cass. sez. un., sent. n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016 - Rv. 266818), irrilevante in sede di legittimità attesa la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso (Sez. Un., sent. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). 6. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 16 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente L macchio