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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 26572/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa in data 24 maggio 2022 dalla Corte di Appello di Roma che, in conferma della pronuncia di primo grado, aveva affermato la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 495, cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la violazione degli artt. 177, 178, lett. c), 179 e 601, cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per omessa citazione dell'imputato è manifestamente infondato in quanto inerente a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali; rilevato che, invero, era stato disposto che la notifica del decreto di citazione fosse eseguita dalla [OSCURATO:PERSONA]- stazione di Genzano di Roma, all'indirizzo presso il quale il ricorrente aveva eletto domicilio (via [OSCURATO:PERSONA] n. 12, Genzano di Roma) e che, a seguito della redazione del verbale di vane ricerche, il decreto di citazione è stato notificato, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., al difensore di fiducia in data 30 aprile 2022 e, pertanto, nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 febbraio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa in data 24 maggio 2022 dalla Corte di Appello di Roma che, in conferma della pronuncia di primo grado, aveva affermato la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 495, cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la violazione degli artt. 177, 178, lett. c), 179 e 601, cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per omessa citazione dell'imputato è manifestamente infondato in quanto inerente a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali; rilevato che, invero, era stato disposto che la notifica del decreto di citazione fosse eseguita dalla [OSCURATO:PERSONA]- stazione di Genzano di Roma, all'indirizzo presso il quale il ricorrente aveva eletto domicilio (via [OSCURATO:PERSONA] n. 12, Genzano di Roma) e che, a seguito della redazione del verbale di vane ricerche, il decreto di citazione è stato notificato, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., al difensore di fiducia in data 30 aprile 2022 e, pertanto, nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 febbraio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 26572/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris