CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21291/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte di appello di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria depositata dall'Avvocatura generale dello Stato, in rappresen-tanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l’inammis-sibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto, con ogni conseguente statuizione intema di spese, diritti e onorari.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza depositata in data 11 dicembre 2025, la Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzioneavanzata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo di restrizione sofferta, in re-gime di custodia cautelare in carcere, dal 23 giugno 2010 al 27 luglio 2010, e inregime di arresti domiciliari fino al 30 settembre 2010 (quando veniva applicata insostituzione la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G.), in un procedimento,che lo vedeva imputato dei delitti di favoreggiamento personale e procurata inos-servanza di pena, aggravati dalla finalità mafiosa, di cui agli artt. 81, comma 2,110, 378, comma 2, 390 cod. pen., 7 legge 12 luglio 1991 n. 203, per aver aiutatoPasquale [OSCURATO:PERSONA], capo della cosca di Archi di [OSCURATO:PERSONA], latitante, a sot-trarsi alle ricerche dell’autorità finalizzate alla esecuzione di plurimi provvedimentigiudiziari (sentenze di condanna e ordinanze applicative di misure cautelari de-tentive); reati, dai quali era stato definitivamente assolto, con la formula perchéil fatto non sussiste, con sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] 7 luglio 2021, divenuta irrevocabile il 20 novembre 2021.Nel provvedimento impugnato, la Corte territoriale, dopo aver illustrato glielementi posti alla base del provvedimento coercitivo e le ragioni che avevanocondotto il giudice di merito a una pronuncia assolutoria, ha giustificato il propriodiniego, affermando che la natura ambigua degli accertati rapporti di frequenta-zione e cointeressenza dell’istante con i familiari del latitante, capo dell’organizza-zione, alcuni con modalità circospette (in orario notturno e in zone appartate), altricon dialoghi dal tenore criptico, nel cui contesto si inseriva la disponibilità offertadal [OSCURATO:PERSONA] allo scambio delle autovetture per finalità certamente illecite, integra-vano un'ipotesi di comportamento, tenuto con colpa grave, che, sul piano eziolo-gico, anche per il contegno reticente assunto dall’istante in sede di interrogatoriodi garanzia, allorquando aveva sostenuto di non conoscere [OSCURATO:PERSONA] e dinon sapere che questi era stretto congiunto dei soggetti ai quali si accompagnavae di cui era socio, aveva assunto rilievo nella restrizione cautelare sofferta, avendocontribuito a indurre l’autorità giudiziaria competente a ritenere fondate le accuseformulate a suo carico.2. Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per iltramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con cui si deduce, exart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio dimotivazione, in punto di spettanza dell’equa riparazione.2.1. Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale ha attribuito rilievoostativo a dati che il giudice di merito, anche a seguito dell’annullamento da partedella Corte di cassazione, aveva escluso, non essendovi alcuna prova che il ricor-rente avesse scambiato la sua auto con quella del [OSCURATO:PERSONA] per consentirgli di rag-giungere il latitante con un’auto «pulita».2.2. Si censura, altresì, la motivazione della Corte territoriale, laddove ha at-tribuito rilievo al comportamento reticente serbato dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di interro-gatorio di garanzia, trattandosi di dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio delsuo diritto di difesa. Si evidenzia, inoltre, che tali dichiarazioni sono state ritenuteinverosimili sin dalla fase cautelare, così da non aver avuto alcuna incidenza sulladetenzione subita.Si chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato.3. In data 23 febbraio 2026 l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresen-tanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria, con laquale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto, con ogniconseguente statuizione in tema di spese, diritti e onorari.4. In data 2 marzo 2026 il Procuratore generale della Corte di cassazione hadepositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso risulta infondato, per quanto di seguito esposto.2. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione,come sintetizzato da Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, Pellizza, non mass., intermini ripresi di recente da Sez. 4, n. 19432 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Moati, non mass.,e, in questa sede, condivisi e ribaditi, il giudice di merito, per stabilire se chi l'hapatita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutaretutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante− e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello se-guito nel processo di merito − non se tale condotta integri gli estremi di reato, masolo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza dierrore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità comeillecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv.222263 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952- 01).Ai fini di cui innanzi, il giudice della riparazione deve muovere dall'accerta-mento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati onon esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condi-zione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico conl'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza caute-lare (quanto al corretto approccio metodologico si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n.30826 del 13/06/2024, cit.), con motivazione che, se coerente e non manifesta-mente illogica, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del14/03/2023, Tare, non mass.; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv.276458 – 01).La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresen-tata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta de-tenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tantoextraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le di-chiarazioni rese dallo stesso richiedente (con particolare riferimento alla possibilerilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato in fattispecie successivealla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., si vedano Sez. 4, n. 30056del 30/06/2022, D., Rv. 283453 - 01, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico,Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioniambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in trafficiilleciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneitàa essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità deicollegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazionedi concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 20963 del14/03/2023, non mass.; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, non mass.; Sez. 3, n.39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397 - 01; si vedano altresì, ex plurímis,circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannatinel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498- 01, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento,Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565 - 01, oltre cheSez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475 - 01, per la quale rilevano ledette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nelcaso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché sianoaccompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici il-leciti e non siano assolutamente necessitate). È, altresì, suscettibile di integraregli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, lacondotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'at-tività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua conti-guità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, non mass.;Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, non mass.; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020,dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547 - 01).3. Passando all’esame dell’iter logico-giuridico seguito dalla decisione impu-gnata, occorre rilevare che la Corte territoriale, nell’ordinanza impugnata, si è at-tenuta a tali principi, avendo ritenuto, con motivazione adeguata e coerente sottoil profilo logico e nel rispetto della normativa di riferimento, che la condotta delGiustra abbia sostanzialmente contribuito a ingenerare la rappresentazione di unacondotta illecita dalla quale è scaturita, con rapporto di causa-effetto, la deten-zione ingiustamente sofferta.Le condotte di contiguità del [OSCURATO:PERSONA] con la rete dei favoreggiatori e, in parti-colare con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente genero e nipotedel latitante, valorizzate in sede di riparazione, non risultano escluse dal giudicedella cognizione, dal momento che la pronuncia di assoluzione si basa sull’assenzadi prova in ordine allo specifico impiego del veicolo del [OSCURATO:PERSONA] per prestare assi-stenza al latitante [OSCURATO:PERSONA].Mantenendosi nel perimetro valutativo demandato al giudice della ripara-zione, si evidenziano in motivazione i legami di particolare vicinanza e intimitàintrattenuti dal [OSCURATO:PERSONA] con i familiari di [OSCURATO:PERSONA], soggetto in posizioneassolutamente apicale nell’ambito della ndrangheta reggina, nel periodo della la-titanza di questi e anche successivamente all’arresto, che esulavano dal contestomeramente lavorativo e si connotavano in termini fortemente sospetti, per essereavvenuti non solo con modalità oggettivamente ambigue, in orari notturni e inzone appartate, ma soprattutto nei frangenti in cui i parenti del latitante si attiva-vano in un concertata movimentazione diretta a incontrare il boss in sicurezza. LaCorte territoriale ha rimarcato come in tale contesto si collochi l’accertata disponi-bilità per alcune ore da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] A delBarillà, in occasione dei due episodi del 25 ottobre e del 7 novembre 2007, ricor-dando il contenuto criptico dei dialoghi intercettati e le modalità circospette diriconsegna del medesimo veicolo - sempre in orario notturno – significative di unimpiego non lecito del mezzo, che [OSCURATO:PERSONA] non poteva non realizzare, come evi-denziato anche nella sentenza rescindente di legittimità (Sez. 6 n. 43548 del15/05/2019).Tale comportamento è stato ritenuto con ragionamento tutt’altro che illogico,in applicazione dei principi sopra esposti, idoneo a evidenziare la sussistenza, tral’istante e la rete di fiancheggiatori del latitante di rapporti di frequentazione e dicointeressenze di natura quantomeno ambigua. Esauriente risulta, altresì, la mo-tivazione fornita dalla Corte territoriale in ordine alla valenza eziologica di talecondotta rispetto alla custodia cautelare sofferta, avendo congruamente richia-mato oltre alle connotazioni oggettivamente sospette, il contesto criminale in cuiessa si collocava e la declinazione non meramente lavorativa di tali frequentazioni,concludendo, secondo un percorso argomentativo razionale e coerente, che il com-portamento del ricorrente, ascrivibile a colpa grave, pur non essendo sufficienteper una pronuncia di condanna per le accuse specifiche, era certamente idoneo agiustificare il suo apparente coinvolgimento nei reati oggetto del provvedimentorestrittivo adottato a suo carico.Del tutto congruo risulta, poi, il richiamo del provvedimento impugnato allarilevanza sinergica, rispetto al mantenimento della misura cautelare, del palesemendacio del [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio, idoneo a corroborare il convinci-mento del suo coinvolgimento nei reati oggetto di indagine. La valutazione dellaCorte distrettuale è, infatti, aderente alla giurisprudenza di legittimità, secondo cuiin tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, anche a seguito della modificadell'art. 314 cod. proc. pen., a opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 no-vembre 2021, n. 188, il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove cau-salmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, costituisce una condottavolontaria ed equivoca rilevante ai fini dell'accertamento del dolo o della colpagrave, ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, posto che la falsa pro-spettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al si-lenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3,lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024, F. Rv. 286587 – 01;Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581 - 01).4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio, ex art. 616 cod. proc. pen.5. In applicazione dei principi di diritto più volte enunciati, con riguardo allaparte civile e in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato,anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep.2023, Sacchettino, Rv. 283886 – 01), ampiamente condivisi dal collegio, non è,invece, dovuta la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimitàin favore del Ministero resistente, perché esso non ha fornito alcun contributo,essendosi limitato a formulare osservazioni generiche, senza contrastare specifi-camente i motivi di impugnazione proposti. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Nulla per le spese in favore del Ministero resistente.Così deciso, il 18 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]