CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27704/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che gli atti vengano rimessi al Presidente della Corte per la trattazione davanti alla sezione tabellarmente competente; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 7 dicembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento, emessa in data 21 gennaio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di resistenza a un pubblico ufficiale (capo a dell'imputazione) e di ricettazione di un'automobile (capo b dell'imputazione). Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi di violazione di legge, in relazione agli artt. 110 e 337 cod. pen., e motivazionali con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 2, 3 e 4 sul contributo concorsuale dell'imputato in ragione della sollecitazione della fuga da parte del Fragapane e alla successiva integrazione della resistenza, avendo la manovra posta in essere dall'autovettura condotta dallo stesso Fragapane messo a repentaglio la sicurezza dell'appuntato Maruccia); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deducono vizi di violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., e motivazionali con riguardo al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con corretti argomenti logici e giuridici, ha adeguatamente argomentato sul punto (si veda la pag. 4 sul diniego della causa invocata in ragione della intrinseca pericolosità del fatto); ritenuto che il terzo motivo, con il quale si deducono vizi di violazione di legge, in relazione all'art. 648 cod. pen., e motivazionali con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione e al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata della particolare tenuità del fatto: a) quanto all'affermazione di responsabilità, è anch'esso volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5 sulla disponibilità dell'autovettura da parte del Fragapane, postosi alla guida della stessa, e sull'assenza di spiegazioni dello stesso imputato in ordine alla provenienza del mezzo); b) quanto all'esclusione dell'attenuante del fatto di particolare tenuità, la Corte d'appello di Palermo ha adeguatamente motivato, sulla base di corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118, Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286, Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv. 248214, le quali hanno chiarito che, se il valore del bene non è particolarmente lieve, si deve sempre escludere la tenuità del fatto, risultando superflua ogni ulteriore indagine), avendo evidenziato come in dibattimento fosse emerso l'elevato valore economico dell'autovettura ricettata; ritenuto che il quarto motivo, con il quale si deducono vizi di violazione di legge, in relazione all'art. 62, n. 4), cod. pen., e motivazionali con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato, attesa la correttezza della motivazione della Corte d'appello di Palermo, la quale ha escluso che il predetto danno si potesse reputare di particolare tenuità in ragione del già menzionato elevato valore economico dell'autovettura ricettata; ritenuto che il quinto motivo, con il quale si deducono vizi di violazione di legge, in relazione all'art. 62 -bis cod. pen., e motivazionali con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02), nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda la pag. 5, ove la Corte territoriale, non ravvisando elementi positivi concreti e specifici da valorizzare, si è riferita alla capacità a delinquere del reo, quale risultava dai suoi precedenti penali); ritenuto che il sesto motivo, con il quale si deducono vizi di violazione di legge, in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., e motivazionali con riguardo all'asserita eccessività della pena irrogata, con particolare riferimento all'aumento per la continuazione, è generico e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda la pag. 6, dove la Corte territoriale ha motivato sulla congruità dell'aumento di pena per la continuazione, sottolineandone la ragionevolezza e la proporzione rispetto alla gravità del fatto e alla pericolosità sociale degli autori dello stesso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro