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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 41447/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 23/9/2025 del Tribunale di Lucca visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Lucca, con sentenza in data 23 settembre 2025 applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di concorso in tentata truffa aggravata (artt. 110, 56, 640, comma 2 n. 2 e comma 3, in relazione all’art. 61 n. 5 cod. pen.) commesso in data 13 giugno 2025.

2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge per avere omesso il Tribunale di compiere la necessaria e doverosa valutazione in ordine alla presenza di cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. 3.

Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi come il ricorso risulta proposto per un motivo non consentito.

Infatti, il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 50, l. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, dispone che le parti possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

E’ pertanto inammissibile un ricorso avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/1/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272014), fermo restando che, in ogni caso, contrariamente a quanto asserito dalla difesa del ricorrente nel caso in esame il Giudice ha congruamente motivato proprio sull’inesistenza di causa per emettere l’invocata sentenza di proscioglimento.

4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.

Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

5. Ricorrono le condizioni per disporre che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 23/9/2025 del Tribunale di Lucca visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Lucca, con sentenza in data 23 settembre 2025 applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di concorso in tentata truffa aggravata (artt. 110, 56, 640, comma 2 n. 2 e comma 3, in relazione all’art. 61 n. 5 cod. pen.) commesso in data 13 giugno 2025. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge per avere omesso il Tribunale di compiere la necessaria e doverosa valutazione in ordine alla presenza di cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. 3. Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi come il ricorso risulta proposto per un motivo non consentito. Infatti, il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 50, l. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, dispone che le parti possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. E’ pertanto inammissibile un ricorso avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/1/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272014), fermo restando che, in ogni caso, contrariamente a quanto asserito dalla difesa del ricorrente nel caso in esame il Giudice ha congruamente motivato proprio sull’inesistenza di causa per emettere l’invocata sentenza di proscioglimento. 4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria. 5. Ricorrono le condizioni per disporre che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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