CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19188/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16/09/2020 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati - a lui contestati nella qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 25/05/2012 - di bancarotta semplice di cui agli artt. 217, primo comma, n. 4 e secondo comma, I. fall., in tal modo riqualificate le originarie imputazioni. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta semplice documentale. Si rileva: a) che, in contrasto con quanto ritenuto dal Tribunale, alla cui motivazione pure aveva dichiarato di riportarsi, la Corte d'appello aveva affermato che il curatore in concreto non aveva potuto rinvenire alcun attivo né individuare tutti i creditori legittimati ad insinuarsi nel passivo; b) che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che non fosse stata mossa alcuna specifica censura in relazione all'elemento soggettivo; c) che l'imputato aveva consegnato tutti i libri obbligatori per legge, tranne che il libro giornale e il libro degli inventari e che, secondo quanto ritenuto dal primo giudice, senza che fosse stata raggiunta la prova del contrario, la documentazione consegnata poteva consentire la ricostruzione del patrimonio sociale (l'esposizione delle censure è accompagnata dal richiamo all'art. «217, co. 1, n. 2», frutto di evidente errore materiale, trattandosi di condotta non attribuita all'imputato); d) che la Corte d'appello aveva inteso far prevalere il dato formale su quello sostanziale, senza considerare che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva svolto la sua attività solo nel 2007. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui 217, primo comma, n. 4, I. fall., rilevando: a) che la Corte territoriale aveva omesso di motivare in ordine alle doglianze sviluppate nell'atto di appello; b) che l'imputato non si era attivato per richiedere il fallimento, poiché non ricorrevano i presupposti indicati dall'art. 1, I. fall., anche se non aveva avuto la possibilità di dedurre la circostanza in sede civile, poiché non aveva ricevuto alcuna notifica dell'avvio della procedura fallimentare, in quanto era detenuto; c) che l'esposizione debitoria era stata generata dal mancato pagamento di alcuni lavori e che, peraltro, non era di entità tale da provocare l'insolvenza.2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego della circostanza di cui all'art. 62, primo comma, n. 6 e all'art. 62-bis, cod. pen. Sotto il primo profilo, si rileva che l'offerta risarcitoria era stata formulata prima della celebrazione del giudizio e non si era potuta perfezionare per causa non imputabile al Battaglioli (la chiusura del fallimento); sotto il secondo, che i giudici di merito avevano omesso di indicare le ragioni giustificatrici del diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. In vista dell'udienza di discussione orale, sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Considerato in diritto 1. Il primo motivo del ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Sotto il primo profilo, va ribadito che, in tema di bancarotta semplice documentale, è estraneo al fatto tipico descritto dall'art. 217, comma secondo, I. fall., il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che costituisce, invece, l'evento della ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, I. fai!. (Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020 - dep. 24/03/2021, Cammarota, Rv. 280729 - 01). Ne discende che esattamente i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la fattispecie incriminatrice, a fronte della mancata consegna del libro giornale e del libro degli inventari, ove pure essa fosse da attribuirsi alla mancata loro istituzione. È del resto esatto che l'atto di appello non contiene alcuna specifica censura avente ad oggetto il profilo psicologico del reato in esame. 2. Il secondo motivo di ricorso è, del pari, inammissibile poiché la censura sviluppata in appello e reiterata con l'impugnazione per cassazione insiste, per un verso, nel contestare - dal punto vista sostanziale e processuale - la sussistenza dei presupposti per la fallibilità (profilo non sindacabile dal giudice penale: Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398 - 01) e, per altro verso, nell'indugiare sulle cause del dissesto, che sono del tutto irrilevanti, poiché la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 217, primo comma, n. 4, I. fall., presuppone che l'aggravamento del dissesto discenda dalla mancata richiesta del fallimento.3. Inammissibile è anche il terzo motivo, poiché, come lo stesso ricorrente ricorda, l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. presuppone un'offerta di risarcimento del danno, anche non formale, che, tenuto conto degli effetti del reato, abbia i requisiti della congruità e della serietà (Sez. 3, n. 31927 del 28/05/2015, Rv. 264249 - 01). Tra i requisiti della serietà va certamente apprezzato anche il momento nel quale l'offerta è fatta, poiché se un importo oggettivamente irrisorio (euro 5.000,00) viene offerto a fallimento ormai chiuso, esso, anche per gli inevitabili costi connessi alla riapertura, è del tutto inidoneo a dimostrare persino una seria volontà di ristorare il pregiudizio, essendo evidente il carattere antieconomico dell'iniziativa. Per quanto poi concerne le invocate circostanze attenuanti generiche, la doglianza è del tutto aspecifica perché neppure indica quali positivi elementi di valutazione sarebbero stati trascurati dal giudice di merito. 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI