CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 gennaio 2025
Cassazione n. 07675/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11531 /20 2 3 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente – Oggetto:accisa su gasolioautotrazione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 per la cassazione del la sentenza della Co rte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 5021 / 1 3 /202 2 depositata in data 10/11/2022; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società “[OSCURATO:SOCIETA].” impugnava l’avviso di pagamento notificatole, emesso dalla Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei monopoli, dell’importo di € 162.828,77, dovuti a titolo di maggiore accisa accertata sul gasolio per autotrazione, impiegato nell'attività di autotrasportomerci ai sensi del d. P . R . n. 277 del 20 00; -il giudice di primo grado rigettava il ricorso; -appellava la contribuente; - con la sentenza gravata, la CTR confermava la pronuncia di primo grado; -ricorre a questa Corte la [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a due motivi didoglianza; -resiste l’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso; - il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione acceleratadel ricorso ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale la parte ricorrenteha chiesto la decisione del Collegio; Consideratoche: -il primo motivo censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto inesistente la notifica dell’atto prodromico, stante – secondo parte ricorrente - l’assoluto difetto degli elementi che consentono la qualificazione di un atto come conforme al modello legale delle notificazioni previsto per gli atti del tipo di quello in questione, che dimostrano l’inesistenza, la nullità e l’illegittimità del verbale di constatazione, assunto quale atto prodromico e presupposto Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 dell’impugnato avviso di pagamento, con conseguente nullità ed illegittimitàdello stesso avviso; -il motivo è inammissibile; -invero, parte ricorrente sostiene la inesistenza della notifica dell’atto presuppostoall’intimazione impugnata e dell’ancora precedente PVC; -tale censura cozza contro l’accertamento di fatto operato dalla CTR – nonsuscettibile di revisione in questa sede, né aggredito con ragioni di diritto - secondo il quale “l'Atto in oggetto è stato legittimamente notificato, mediante ricorso alle facoltà offerte dal CAD. Con riferimento, invece, alla lamentata illegittimità della notifica del presupposto verbale di constatazione n. 39897/RU, osserva che lo stessoè stato invece legittimamente notificato in data 6/8/15, poiché laprocedura della notifica a mezzo PEC degli [OSCURATO:PERSONA] è stata introdottadal D.M.163/2013”; -il secondo motivo di ricorso lamenta la n ullità ed illegittimità dell’atto impugnatoper difetto di motivazione, mancata allegazione del verbale diconstatazione e grave v iolazione del diritto di difesa; secondo parte ricorrente l ’impugnata sentenza è erronea ed ingiusta, avendo il giudice d’appello omesso di pronunciarsi su questioni decisive della controversia, quali quelle afferenti al difetto di motivazione, alla mancata allegazione del verbale di constatazione ed alla grave violazionedel diritto di difesa ; -il motivo è inammissibile; -le censure con esso proposte, invero del tutto generiche, sono relative ai vizi degli atti presupposti all’intimazione di pagamento qui impugnata e risultano eviden temente precluse nel presente giudizio, alla luce dell’accertamento di fatto di cui si è detto sopra, potendo l’intimazione di pagamento esser impugnata solo per vizi propri (in argomento; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25995 del 31/10/2017; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 Cass.n. 12888/2015; n. 24235/2015; n. 10326/2014; Cass., Sez. 5, 6settembre 2004, n. 17937; Cass., Sez. 5, 29 marzo 2006, n. 7310; Cass.,Sez. 5, 15 maggio 2006, n. 11150; Cass., Sez. 5, 29 luglio 2011, n.16641; Cass., Sez. 6 - 5, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., Sez. 5, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312;Cass., Sez. 6 - 5, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass., Sez. 6 - 5, 28 aprile 2022, n. 13252; Cass., Sez. 5, 14 giugno 2023, n. 17073 in ultimoCass. 2552/2024); - questa Corte (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, n. 7.3.2018, 5478) già anteriormente all'intervento della Corte E.D.U. del 28 ottobre 2021 (causa Succi e altri c/Italia), ha ritenuto necessario che la Corte di legittimità, leggendo il ricorso nella sua globalità, debba poter "comprenderel'oggetto della controversia, così come il contenuto delle critiche che dovrebbero giustificare la cassazione della decisione impugnata",senza, dunque, fare riferimento ad elementi esterni (quali gliallegati al ricorso). Il che, in ultima analisi, implica che modulando ilprincipio di specificità ed autosufficienza del ricorso per cassazione exart. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c. – ora principio di specificità e localizzazione (alla cui stregua il giudice di legittimità deve essere messonelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed ilcontenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa) in conformità alle indicazioni provenienti dalla Corte di Strasburgoe, dunque, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, occorre pur sempre che all'interno del ricorso siano richiamati, sia pure in termini essenziali e per la parte d'interesse, gli atti ed i documenti sottesialle censure svolte (Cass, Sez. 3, 14.3.2022, n. 8117 ; in ultimo Cass.n. 26007/2022 ) ; il che in questo caso non è avvenuto; - invero, non risulta sufficiente a soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione , f ondato sulla idoneità del Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 contenutodelle censure a consentire la decisione, il rinvio - in assenza ditrascrizione integrale o parziale ovvero, quantomeno, di tale sintesi contenutisticaidonea alla comprensione di cui sopra - agli atti allegati econtenuti nel fascicolo di parte (Cass., Sez. 1, 1.3.2022, n. 6769) ; - poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizioneaccelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenzadi questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. U n. , Ordinanza n. 28540 del 13/10/2023; Cass. Sez. U n. , Ordinanzan. 27195 del 22/09/2023; ancora, confor me alle precedenti risulta la recente Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023) secondola quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art.380 - bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art.96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente; - dal momento, quindi, che le ragioni poste a base della proposta in argomentosono le stesse che il Collegio qui valuta idonee a sostenere la presente statuizione, debbono liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c.l’importo di euro 2.900,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 1.450,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimoalla cassa delle ammende; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 p.q.m. rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.800,00oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2. 900,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore di parte controricorrente e infine dell’ancora ulteriore somma di euro 1.450 ,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da corrispondersidella cassa delle ammende. Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dell