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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 marzo 2026

Cassazione n. 14685/2026

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d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinviodella sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena;letta la memoria di replica per il ricorrente depositata il 13/03/2026.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 19 febbraio 2020, il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma,all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile, in concorso con ignoti, del reato diriciclaggio, per avere ricevuto sul conto corrente intestato alla ditta Agrimilk, a lui riferibile, somme di denaroprovenienti da una truffa realizzata mediante accesso abusivo ai codici di accesso al conto corrente deiconiugi Iavarone-Rizzo e per avere compiuto operazioni ritenute idonee ad ostacolare l’identificazione dellaprovenienza delittuosa del denaro.Riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 648-bis, comma terzo, cod.pen., il giudice condannava l’imputato alla pena, condizionalmente sospesa, di due anni di reclusione edeuro 2.000 di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore delle persone offese, da liquidarsi in separatasede, oltre al pagamento di una provvisionale.2.

Proponeva appello il difensore dell’imputato, deducendo vizio di motivazione e travisamento dellaprova in ordine all’affermazione della responsabilità, nonché erronea qualificazione giuridica del fatto edeccessività della pena.3.

Con sentenza dell’11 settembre 2025 la Corte di appello di Roma rigettava il gravame.4.

Avverso tale sentenza, l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi, che, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., sarannoesposti nei limiti strettamente necessari alla motivazione.4.1.

Con il primo motivo deduce illogicità della motivazione per travisamento della prova in relazionealle risultanze processuali acquisite.4.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omessa pronuncia sulmotivo di appello con il quale era stata richiesta la riqualificazione giuridica del fatto nel delitto di ricettazione.4.3.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alladeterminazione del trattamento sanzionatorio, lamentando l’eccessività della pena e la carenza dimotivazione sul punto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Va preliminarmente ricordato che, in presenza di una doppia conforme, la motivazione dellasentenza di appello si integra con quella di primo grado, formando un unico complessivo corpoargomentativo, sicché il controllo di legittimità deve essere condotto con riferimento all’insieme delle duedecisioni (Sez. 4, n. 26493 del 13/06/2025, Esposito, non mass.; Sez. 4, n. 26800 del 26/06/2024, Pottino,non mass.; Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654-01; Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 1, n. 8868del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906-01).Ne consegue che il ricorrente è tenuto a confrontarsi con l’intero apparato motivazionale risultantedalla lettura congiunta delle due sentenze, non essendo sufficiente la mera riproposizione delle censure giàesaminate e disattese nei precedenti gradi di giudizio.Alla luce di tali princìpi, può procedersi all’esame dei motivi.3.

Il primo motivo, solo enunciato nella paragrafazione del ricorso e totalmente pretermesso nei suoipretesi fondamenti, in ragione della sua genericità, non può in alcun modo essere scrutinato e,conseguentemente, va dichiarato inammissibile.4.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsisul motivo con cui era stata richiesta la riqualificazione del fatto nel delitto di ricettazione.L’assunto non può essere condiviso attesa la manifesta infondatezza.Le sentenze di merito hanno accertato che le somme fraudolentemente sottratte alle persone offeseerano state accreditate sul conto riferibile all’imputato e immediatamente prelevate o trasferite a terzi, anchemediante bonifici, in un contesto caratterizzato dall’assenza di effettiva operatività commerciale della societàe dalla mancanza di idonea giustificazione degli accrediti.Tali elementi risultano incompatibili con la prospettata qualificazione del fatto come ricettazione,evidenziando, invece, operazioni idonee ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa deldenaro, elemento tipico della fattispecie di riciclaggio.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale reato ricorre quando siano poste in essereoperazioni volte non necessariamente ad impedire, ma anche solo a rendere più difficoltoso l’accertamentodella provenienza del denaro (Sez. 2, n. 1422 del 14/12/2012, dep. 2013, Atzori, Rv. 254050-01; Sez. 2, n.26208 del 09/03/2015, Steinhauslin, Rv. 264369-01), nozione nella quale rientrano anche versamenti otrasferimenti su conti diversi e successivi prelievi, idonei a complicare la ricostruzione del percorso deldenaro (Sez. 2, n. 1924 del 18/12/2015, dep. 2016, Roberti, Rv. 265988-01; Sez. 2, n. 10939 del12/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286140-01).La prospettazione del ricorrente si risolve, dunque, nella mera riproposizione della tesi difensiva giàdisattesa nei giudizi di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.5.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di adeguata motivazione sulla pena baseindividuata dal giudice di primo grado.Anche tale deduzione non può essere accolta per manifesta infondatezza.5.1.

La giurisprudenza di questa Corte afferma costantemente che non è richiesta una motivazioneanalitica quando la pena sia determinata al di sotto della media edittale, da calcolarsi dividendo per due ladifferenza tra minimo e massimo edittale e sommando il risultato al minimo (Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025,Licciardi, Rv. 288953-01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01).Nella fattispecie, la pena finale irrogata dal primo giudice con conferma da parte del secondo, pari adanni due di reclusione ed euro 2.000 di multa è stata così determinata: pena base, anni cinque, mesi nove direclusione ed euro 8.000 di multa, diminuita ex art. 648-bis, quarto comma, cod. pen. ad anni quattro, mesisei di reclusione ed euro 6.750 di multa, ulteriormente diminuita ex art. 62-bis cod. pen. ad anni tre direclusione ed euro 4.500 di multa, ulteriormente diminuita come sopra per il rito speciale.All’evidenza ci si rende conto che, da un lato, la pena pecuniaria è stata determinata al di sotto dellimite legale in quanto la riduzione di un terzo per il rito abbreviato partendo da euro 4.500 di multa dovevaportare all’irrogazione della pena finale di euro 3.000 e non di euro 2.000: peraltro, l’assenza diimpugnazione sul punto da parte del pubblico ministero, impedisce un intervento correttivo da parte delgiudice di legittimità (Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650-02, secondo cui in tema dideterminazione della pena, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma insenso favorevole all'imputato, si realizza un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specificomotivo di gravame da parte del pubblico ministero, non può porre riparo né con le formalità di cui agli artt.130 e 619 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computoaritmetico della pena, né in osservanza all'art. 1 cod. pen. e in forza del proprio compito istituzionale dicorreggere le deviazioni da tale disposizione, in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimitàl'illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a dannodell'imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della "reformatio in peius");dall’altro, che la pena base individuata dai giudici di merito si colloca sensibilmente al di sotto della mediaedittale (all’epoca del fatto – 25 novembre 2013 – il reato in contestazione risulta punito con una penacompresa tra quattro e dodici anni di reclusione e tra euro 1.032 ed euro 15.493 di multa), sicché non eranecessaria una motivazione articolata.5.2.

In ogni caso, l’evidenziato errore nella determinazione della pena pecuniaria non ha comportatol’irrogazione di una sanzione illegale, collocandosi la stessa entro i limiti edittali previsti per il reato diriciclaggio, avuto riguardo al tempus commissi delicti.

Trattandosi, quindi, di pena illegittima, il relativo vizio,non dedotto con i motivi di impugnazione, non è comunque rilevabile d’ufficio in sede di legittimità (Sez.

U, n.47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818-01; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322-01).5.3.

La deduzione difensiva si risolve, pertanto, nella richiesta di una nuova valutazione dellacongruità della pena, operazione preclusa nel giudizio di legittimità.6.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei ad escludere la colpanella proposizione dell’impugnazione, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 20/03/2026La Cons. est.

Il PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinviodella sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena;letta la memoria di replica per il ricorrente depositata il 13/03/2026.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 19 febbraio 2020, il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma,all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile, in concorso con ignoti, del reato diriciclaggio, per avere ricevuto sul conto corrente intestato alla ditta Agrimilk, a lui riferibile, somme di denaroprovenienti da una truffa realizzata mediante accesso abusivo ai codici di accesso al conto corrente deiconiugi Iavarone-Rizzo e per avere compiuto operazioni ritenute idonee ad ostacolare l’identificazione dellaprovenienza delittuosa del denaro.Riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 648-bis, comma terzo, cod.pen., il giudice condannava l’imputato alla pena, condizionalmente sospesa, di due anni di reclusione edeuro 2.000 di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore delle persone offese, da liquidarsi in separatasede, oltre al pagamento di una provvisionale.2. Proponeva appello il difensore dell’imputato, deducendo vizio di motivazione e travisamento dellaprova in ordine all’affermazione della responsabilità, nonché erronea qualificazione giuridica del fatto edeccessività della pena.3. Con sentenza dell’11 settembre 2025 la Corte di appello di Roma rigettava il gravame.4. Avverso tale sentenza, l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi, che, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., sarannoesposti nei limiti strettamente necessari alla motivazione.4.1. Con il primo motivo deduce illogicità della motivazione per travisamento della prova in relazionealle risultanze processuali acquisite.4.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omessa pronuncia sulmotivo di appello con il quale era stata richiesta la riqualificazione giuridica del fatto nel delitto di ricettazione.4.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alladeterminazione del trattamento sanzionatorio, lamentando l’eccessività della pena e la carenza dimotivazione sul punto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Va preliminarmente ricordato che, in presenza di una doppia conforme, la motivazione dellasentenza di appello si integra con quella di primo grado, formando un unico complessivo corpoargomentativo, sicché il controllo di legittimità deve essere condotto con riferimento all’insieme delle duedecisioni (Sez. 4, n. 26493 del 13/06/2025, Esposito, non mass.; Sez. 4, n. 26800 del 26/06/2024, Pottino,non mass.; Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654-01; Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 1, n. 8868del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906-01).Ne consegue che il ricorrente è tenuto a confrontarsi con l’intero apparato motivazionale risultantedalla lettura congiunta delle due sentenze, non essendo sufficiente la mera riproposizione delle censure giàesaminate e disattese nei precedenti gradi di giudizio.Alla luce di tali princìpi, può procedersi all’esame dei motivi.3. Il primo motivo, solo enunciato nella paragrafazione del ricorso e totalmente pretermesso nei suoipretesi fondamenti, in ragione della sua genericità, non può in alcun modo essere scrutinato e,conseguentemente, va dichiarato inammissibile.4. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsisul motivo con cui era stata richiesta la riqualificazione del fatto nel delitto di ricettazione.L’assunto non può essere condiviso attesa la manifesta infondatezza.Le sentenze di merito hanno accertato che le somme fraudolentemente sottratte alle persone offeseerano state accreditate sul conto riferibile all’imputato e immediatamente prelevate o trasferite a terzi, anchemediante bonifici, in un contesto caratterizzato dall’assenza di effettiva operatività commerciale della societàe dalla mancanza di idonea giustificazione degli accrediti.Tali elementi risultano incompatibili con la prospettata qualificazione del fatto come ricettazione,evidenziando, invece, operazioni idonee ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa deldenaro, elemento tipico della fattispecie di riciclaggio.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale reato ricorre quando siano poste in essereoperazioni volte non necessariamente ad impedire, ma anche solo a rendere più difficoltoso l’accertamentodella provenienza del denaro (Sez. 2, n. 1422 del 14/12/2012, dep. 2013, Atzori, Rv. 254050-01; Sez. 2, n.26208 del 09/03/2015, Steinhauslin, Rv. 264369-01), nozione nella quale rientrano anche versamenti otrasferimenti su conti diversi e successivi prelievi, idonei a complicare la ricostruzione del percorso deldenaro (Sez. 2, n. 1924 del 18/12/2015, dep. 2016, Roberti, Rv. 265988-01; Sez. 2, n. 10939 del12/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286140-01).La prospettazione del ricorrente si risolve, dunque, nella mera riproposizione della tesi difensiva giàdisattesa nei giudizi di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.5. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di adeguata motivazione sulla pena baseindividuata dal giudice di primo grado.Anche tale deduzione non può essere accolta per manifesta infondatezza.5.1. La giurisprudenza di questa Corte afferma costantemente che non è richiesta una motivazioneanalitica quando la pena sia determinata al di sotto della media edittale, da calcolarsi dividendo per due ladifferenza tra minimo e massimo edittale e sommando il risultato al minimo (Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025,Licciardi, Rv. 288953-01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01).Nella fattispecie, la pena finale irrogata dal primo giudice con conferma da parte del secondo, pari adanni due di reclusione ed euro 2.000 di multa è stata così determinata: pena base, anni cinque, mesi nove direclusione ed euro 8.000 di multa, diminuita ex art. 648-bis, quarto comma, cod. pen. ad anni quattro, mesisei di reclusione ed euro 6.750 di multa, ulteriormente diminuita ex art. 62-bis cod. pen. ad anni tre direclusione ed euro 4.500 di multa, ulteriormente diminuita come sopra per il rito speciale.All’evidenza ci si rende conto che, da un lato, la pena pecuniaria è stata determinata al di sotto dellimite legale in quanto la riduzione di un terzo per il rito abbreviato partendo da euro 4.500 di multa dovevaportare all’irrogazione della pena finale di euro 3.000 e non di euro 2.000: peraltro, l’assenza diimpugnazione sul punto da parte del pubblico ministero, impedisce un intervento correttivo da parte delgiudice di legittimità (Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650-02, secondo cui in tema dideterminazione della pena, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma insenso favorevole all'imputato, si realizza un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specificomotivo di gravame da parte del pubblico ministero, non può porre riparo né con le formalità di cui agli artt.130 e 619 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computoaritmetico della pena, né in osservanza all'art. 1 cod. pen. e in forza del proprio compito istituzionale dicorreggere le deviazioni da tale disposizione, in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimitàl'illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a dannodell'imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della "reformatio in peius");dall’altro, che la pena base individuata dai giudici di merito si colloca sensibilmente al di sotto della mediaedittale (all’epoca del fatto – 25 novembre 2013 – il reato in contestazione risulta punito con una penacompresa tra quattro e dodici anni di reclusione e tra euro 1.032 ed euro 15.493 di multa), sicché non eranecessaria una motivazione articolata.5.2. In ogni caso, l’evidenziato errore nella determinazione della pena pecuniaria non ha comportatol’irrogazione di una sanzione illegale, collocandosi la stessa entro i limiti edittali previsti per il reato diriciclaggio, avuto riguardo al tempus commissi delicti. Trattandosi, quindi, di pena illegittima, il relativo vizio,non dedotto con i motivi di impugnazione, non è comunque rilevabile d’ufficio in sede di legittimità (Sez. U, n.47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818-01; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322-01).5.3. La deduzione difensiva si risolve, pertanto, nella richiesta di una nuova valutazione dellacongruità della pena, operazione preclusa nel giudizio di legittimità.6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei ad escludere la colpanella proposizione dell’impugnazione, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 20/03/2026La Cons. est. Il PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14685/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris