CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 20213/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26096/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO MILANO n. 3388/2017depositata i l 19/07/2017 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2023dal Cons. RITA E . A . RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] La società indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi , avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 19 luglio 2017 con la quale è stato respinto il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, che ha negato il riconoscimento di importi asseritamente maturati in esecuzione del contratto di appalto intervenuto tra le parti. Si è costituito resistendo il Ministero. In data 10 marzo 2023 è stato depositato atto firmato da legale rappresentante dell'Impresa ricorrente, nonché dall' A vvocat o dello Stato, con il quale , premesso che tra le par ti è intervenuta una transazione il 17 luglio 2020 (allegata agli atti) entrambe le parti dichiarano di rinunciare agli atti del giudizio con compensazione delle spese di lite. In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c.. L e spese sono compensate come da richiesta delle parti e non vi è luogo a dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, in quanto, in tema di impugnazioni, la ratio dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose,e non trova applicazione i n caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 13636 del 2015). P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spe