Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 05373/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 5373/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 10/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 195/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 31736/2025* DI *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 07/07/2025 del TRIBUNALE DEL * di PalermoUdita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * * che ha conclusoper il rigetto del ricorsodato avviso al difensoreRITENUTO IN FATTO1.

Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Palermo in funzione di tribunale delriesame decidendo in sede di rinvio disposto da * 5 n. 17231 del 6/02/2025 haparzialmente accolto l appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso l ordinanzadel Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di * in data 30 settembre 2024con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione di misure cautelari personali neiconfronti di * * per il reato di lesioni personali aggravate in concorso.Con la decisione impugnata il Tribunale ha applicato a * * la misura cautelaredegli arresti domiciliari per il suddetto reato.2.

Ricorre * * a mezzo del difensore avv. * * che chiedel annullamento del provvedimento impugnato denunciando il vizio della motivazione con riguardo alla proporzionalità e adeguatezza della misuradegli arresti domiciliari anche in considerazione del mandato conferito dalla Corteregolatrice e perché il Tribunale non ha effettuato una concreta valutazione del pericolo direcidiva che è stato desunto da elementi generici il vizio della motivazione con riguardo alla negativa prognosi relativa alla concessionedella sospensione condizionale della pena ex art. 275 comma 2 bis cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è nel complesso infondato.2.

Con la citata sentenza n. 17231 del 2025 questa Corte Suprema aveva annullato laprecedente ordinanza in ragione della circostanza che si era erroneamente fatto riferimentoa precedenti penali dell indagato di fatto rivelatisi insussistenti per fondare il giudizio diproporzionalità e adeguatezza.Il tribunale del riesame di Palermo ha proceduto a nuovo giudizio sul tema devolutogliapplicando la medesima misura degli arresti domiciliari.3. * premesso la motivazione appare congrua e logica basata su circostanze di fattoeffettivamente riscontrate non soltanto in ragione della astratta valutazione del titolo delreato oggetto di indagine.Il tribunale del riesame non smentito dal ricorrente ha sottolineato che la condottatenuta dall indagato insieme ai complici è stata particolarmente violenta e brutale comeevincibile direttamente dalla visione del filmato di videosorveglianza poiché la personaoffesa è stata colpita con calci e pugni da tre aggressori che lo attingevano alla testa anchequando si trovava ormai inerme a terra.Di particolare rilievo ai fini della valutazione cautelare è stato considerato il motivodell agire la persona offesa come il ricorso omette di confutare era semplicementeintervenuta per difendere una ragazza dagli atteggiamenti aggressivi degli indagati cioèdell odierno ricorrente e dei complici la proditoria aggressione è stata dunque considerataicasticamente dimostrativa della pericolosità dell indagato e della gravità della specificacondotta.Si tratta di elementi che sono stati logicamente valutati per fondare il giudizio diproporzionalità e adeguatezza.4.

Anche il secondo motivo è infondato.4.1.

Con valutazione prognostica non passibile di censura in questa sede perl esistenza di una logica e adeguata motivazione il Tribunale del riesame ha escluso cheall indagato pur incensurato in assenza di altri elementi a favore potrà essere concesso ilbeneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena.Tale prognosi è stata solidamente ancorata alle valutazioni in tema di prognosi direcidiva e al carattere violento e privo di capacità di autocontrollo dell indagato.Si tratta di una valutazione di merito che è fondata su specifici elementi prognostici cheil ricorso si limita a non condividere.5.

Al rigetto del ricorso consegue ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 5373/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 10/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 195/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 31736/2025* DI *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 07/07/2025 del TRIBUNALE DEL * di PalermoUdita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * * che ha conclusoper il rigetto del ricorsodato avviso al difensoreRITENUTO IN FATTO1.

Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Palermo in funzione di tribunale delriesame decidendo in sede di rinvio disposto da * 5 n. 17231 del 6/02/2025 haparzialmente accolto l appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso l ordinanzadel Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di * in data 30 settembre 2024con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione di misure cautelari personali neiconfronti di * * per il reato di lesioni personali aggravate in concorso.Con la decisione impugnata il Tribunale ha applicato a * * la misura cautelaredegli arresti domiciliari per il suddetto reato.2.

Ricorre * * a mezzo del difensore avv. * * che chiedel annullamento del provvedimento impugnato denunciando il vizio della motivazione con riguardo alla proporzionalità e adeguatezza della misuradegli arresti domiciliari anche in considerazione del mandato conferito dalla Corteregolatrice e perché il Tribunale non ha effettuato una concreta valutazione del pericolo direcidiva che è stato desunto da elementi generici il vizio della motivazione con riguardo alla negativa prognosi relativa alla concessionedella sospensione condizionale della pena ex art. 275 comma 2 bis cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è nel complesso infondato.2.

Con la citata sentenza n. 17231 del 2025 questa Corte Suprema aveva annullato laprecedente ordinanza in ragione della circostanza che si era erroneamente fatto riferimentoa precedenti penali dell indagato di fatto rivelatisi insussistenti per fondare il giudizio diproporzionalità e adeguatezza.Il tribunale del riesame di Palermo ha proceduto a nuovo giudizio sul tema devolutogliapplicando la medesima misura degli arresti domiciliari.3. * premesso la motivazione appare congrua e logica basata su circostanze di fattoeffettivamente riscontrate non soltanto in ragione della astratta valutazione del titolo delreato oggetto di indagine.Il tribunale del riesame non smentito dal ricorrente ha sottolineato che la condottatenuta dall indagato insieme ai complici è stata particolarmente violenta e brutale comeevincibile direttamente dalla visione del filmato di videosorveglianza poiché la personaoffesa è stata colpita con calci e pugni da tre aggressori che lo attingevano alla testa anchequando si trovava ormai inerme a terra.Di particolare rilievo ai fini della valutazione cautelare è stato considerato il motivodell agire la persona offesa come il ricorso omette di confutare era semplicementeintervenuta per difendere una ragazza dagli atteggiamenti aggressivi degli indagati cioèdell odierno ricorrente e dei complici la proditoria aggressione è stata dunque considerataicasticamente dimostrativa della pericolosità dell indagato e della gravità della specificacondotta.Si tratta di elementi che sono stati logicamente valutati per fondare il giudizio diproporzionalità e adeguatezza.4.

Anche il secondo motivo è infondato.4.1.

Con valutazione prognostica non passibile di censura in questa sede perl esistenza di una logica e adeguata motivazione il Tribunale del riesame ha escluso cheall indagato pur incensurato in assenza di altri elementi a favore potrà essere concesso ilbeneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena.Tale prognosi è stata solidamente ancorata alle valutazioni in tema di prognosi direcidiva e al carattere violento e privo di capacità di autocontrollo dell indagato.Si tratta di una valutazione di merito che è fondata su specifici elementi prognostici cheil ricorso si limita a non condividere.5.

Al rigetto del ricorso consegue ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento. *Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. *alla cancelleria per gli adempimenti di cui all art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.Così è deciso 21/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. *alla cancelleria per gli adempimenti di cui all art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.Così è deciso 21/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5373/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 10/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 195/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 31736/2025* DI *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 07/07/2025 del TRIBUNALE DEL * di PalermoUdita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * * che ha conclusoper il rigetto del ricorsodato avviso al difensoreRITENUTO IN FATTO1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Palermo in funzione di tribunale delriesame decidendo in sede di rinvio disposto da * 5 n. 17231 del 6/02/2025 haparzialmente accolto l appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso l ordinanzadel Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di * in data 30 settembre 2024con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione di misure cautelari personali neiconfronti di * * per il reato di lesioni personali aggravate in concorso.Con la decisione impugnata il Tribunale ha applicato a * * la misura cautelaredegli arresti domiciliari per il suddetto reato.2. Ricorre * * a mezzo del difensore avv. * * che chiedel annullamento del provvedimento impugnato denunciando il vizio della motivazione con riguardo alla proporzionalità e adeguatezza della misuradegli arresti domiciliari anche in considerazione del mandato conferito dalla Corteregolatrice e perché il Tribunale non ha effettuato una concreta valutazione del pericolo direcidiva che è stato desunto da elementi generici il vizio della motivazione con riguardo alla negativa prognosi relativa alla concessionedella sospensione condizionale della pena ex art. 275 comma 2 bis cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato.2. Con la citata sentenza n. 17231 del 2025 questa Corte Suprema aveva annullato laprecedente ordinanza in ragione della circostanza che si era erroneamente fatto riferimentoa precedenti penali dell indagato di fatto rivelatisi insussistenti per fondare il giudizio diproporzionalità e adeguatezza.Il tribunale del riesame di Palermo ha proceduto a nuovo giudizio sul tema devolutogliapplicando la medesima misura degli arresti domiciliari.3. * premesso la motivazione appare congrua e logica basata su circostanze di fattoeffettivamente riscontrate non soltanto in ragione della astratta valutazione del titolo delreato oggetto di indagine.Il tribunale del riesame non smentito dal ricorrente ha sottolineato che la condottatenuta dall indagato insieme ai complici è stata particolarmente violenta e brutale comeevincibile direttamente dalla visione del filmato di videosorveglianza poiché la personaoffesa è stata colpita con calci e pugni da tre aggressori che lo attingevano alla testa anchequando si trovava ormai inerme a terra.Di particolare rilievo ai fini della valutazione cautelare è stato considerato il motivodell agire la persona offesa come il ricorso omette di confutare era semplicementeintervenuta per difendere una ragazza dagli atteggiamenti aggressivi degli indagati cioèdell odierno ricorrente e dei complici la proditoria aggressione è stata dunque considerataicasticamente dimostrativa della pericolosità dell indagato e della gravità della specificacondotta.Si tratta di elementi che sono stati logicamente valutati per fondare il giudizio diproporzionalità e adeguatezza.4. Anche il secondo motivo è infondato.4.1. Con valutazione prognostica non passibile di censura in questa sede perl esistenza di una logica e adeguata motivazione il Tribunale del riesame ha escluso cheall indagato pur incensurato in assenza di altri elementi a favore potrà essere concesso ilbeneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena.Tale prognosi è stata solidamente ancorata alle valutazioni in tema di prognosi direcidiva e al carattere violento e privo di capacità di autocontrollo dell indagato.Si tratta di una valutazione di merito che è fondata su specifici elementi prognostici cheil ricorso si limita a non condividere.5. Al rigetto del ricorso consegue ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5373/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 10/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 195/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 31736/2025* DI *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 07/07/2025 del TRIBUNALE DEL * di PalermoUdita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * * che ha conclusoper il rigetto del ricorsodato avviso al difensoreRITENUTO IN FATTO1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Palermo in funzione di tribunale delriesame decidendo in sede di rinvio disposto da * 5 n. 17231 del 6/02/2025 haparzialmente accolto l appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso l ordinanzadel Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di * in data 30 settembre 2024con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione di misure cautelari personali neiconfronti di * * per il reato di lesioni personali aggravate in concorso.Con la decisione impugnata il Tribunale ha applicato a * * la misura cautelaredegli arresti domiciliari per il suddetto reato.2. Ricorre * * a mezzo del difensore avv. * * che chiedel annullamento del provvedimento impugnato denunciando il vizio della motivazione con riguardo alla proporzionalità e adeguatezza della misuradegli arresti domiciliari anche in considerazione del mandato conferito dalla Corteregolatrice e perché il Tribunale non ha effettuato una concreta valutazione del pericolo direcidiva che è stato desunto da elementi generici il vizio della motivazione con riguardo alla negativa prognosi relativa alla concessionedella sospensione condizionale della pena ex art. 275 comma 2 bis cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato.2. Con la citata sentenza n. 17231 del 2025 questa Corte Suprema aveva annullato laprecedente ordinanza in ragione della circostanza che si era erroneamente fatto riferimentoa precedenti penali dell indagato di fatto rivelatisi insussistenti per fondare il giudizio diproporzionalità e adeguatezza.Il tribunale del riesame di Palermo ha proceduto a nuovo giudizio sul tema devolutogliapplicando la medesima misura degli arresti domiciliari.3. * premesso la motivazione appare congrua e logica basata su circostanze di fattoeffettivamente riscontrate non soltanto in ragione della astratta valutazione del titolo delreato oggetto di indagine.Il tribunale del riesame non smentito dal ricorrente ha sottolineato che la condottatenuta dall indagato insieme ai complici è stata particolarmente violenta e brutale comeevincibile direttamente dalla visione del filmato di videosorveglianza poiché la personaoffesa è stata colpita con calci e pugni da tre aggressori che lo attingevano alla testa anchequando si trovava ormai inerme a terra.Di particolare rilievo ai fini della valutazione cautelare è stato considerato il motivodell agire la persona offesa come il ricorso omette di confutare era semplicementeintervenuta per difendere una ragazza dagli atteggiamenti aggressivi degli indagati cioèdell odierno ricorrente e dei complici la proditoria aggressione è stata dunque considerataicasticamente dimostrativa della pericolosità dell indagato e della gravità della specificacondotta.Si tratta di elementi che sono stati logicamente valutati per fondare il giudizio diproporzionalità e adeguatezza.4. Anche il secondo motivo è infondato.4.1. Con valutazione prognostica non passibile di censura in questa sede perl esistenza di una logica e adeguata motivazione il Tribunale del riesame ha escluso cheall indagato pur incensurato in assenza di altri elementi a favore potrà essere concesso ilbeneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena.Tale prognosi è stata solidamente ancorata alle valutazioni in tema di prognosi direcidiva e al carattere violento e privo di capacità di autocontrollo dell indagato.Si tratta di una valutazione di merito che è fondata su specifici elementi prognostici cheil ricorso si limita a non condividere.5. Al rigetto del ricorso consegue ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento. *Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. *alla cancelleria per gli adempimenti di cui all art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.Così è deciso 21/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. *alla cancelleria per gli adempimenti di cui all art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.Così è deciso 21/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Sentenza Cassazione n. 05373/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris