Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20534/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE PORDENONE nei confronti di: TRIBUNALE VENEZIAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per per la competenza del Tribunale di Venezia; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 12 agosto 2023, il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava la propria incompetenza territoriale e sollevava conflitto negativo di competenza per territorio nei confronti del Tribunale di Venezia il quale, con ordinanza del 7 aprile 2023, rispetto alla richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva fra più reati oggetto di precedenti condanne avanzata dal difensore nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 05IZ954), gli aveva già trasmesso gli atti, tenuto conto, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., dell'ultima pronuncia di condanna passata in giudicato individuata nella sentenza del 4/6/2020 emessa dal Tribunale monocratico di Pordenone, divenuta irrevocabile in data 21/7/2020, dopo aver escluso la sentenza 3/2/2022 del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro divenuta irrevocabile il 21/5/2022, poicakiWe'llsds(arj1 un giudice speciale.

2. Il Tribunale di Pordenone, rilevata che l'ultima sentenza irrevocabile a carico del Bkhairla era la n. 2413 del 2019 emessa proprio dal Tribunale di Venezia in data 2/12/2019, divenuta definitiva in data 11/6/2022, a fronte dell'originaria istanza di riconoscimento della continuazione depositata in data 15.1.2.2022 (come risultante dalla ricevuta di trasmissione della stessa a mezzo Pec rilevata presente in atti), declinava la propria competenza sollevando il conflitto negativo e trasmettendo gli atti a questa Corte di cassazione per la soluzione a norma degli artt.28 e 30 cod. proc. pen. 3.

È stata depositata una memoria con cui il difensore del condannato ha chiesto che si affermasse la competenza del Tribunale di Venezia.

4. Il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta ha concluso per la competenza del Tribunale di Venezia. [OSCURATO:PERSONA]

1. La situazione processuale rappresentata nell'ordinanza che ha sollevato il conflitto all'odierno esame è riconducibile alla categoria dei conflitti di competenza, secondo la definizione contenuta nell'art. 28 cod. proc. pen., avendo entrambi i Giudici declinato vicendevolmente la competenza.

2. Dall'esame degli atti trasmessi si rileva che l'autorità giudiziaria competente a decidere deve essere individuata nel Tribunale di Venezia in linea con il condivise principio, per cui «in materia di esecuzione, il giudice competente a provvedere sulla richiesta cli riconoscimento della continuazione tra sentenze di condanna emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione proposta non riguardi la sentenza da lui emessa» (da ultimo, Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, P.M. in proc.

Jadid, Rv. 259600 - 01), tenuto conto che «la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a provvedere sull'istanza di riconoscimento della continuazione si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuatio jurisdictionis» (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Trib. Sez.

Dist.

Portoferraio, Rv. 277733 - 01), come risultante dall'originaria istanza di riconoscimento della continuazione depositata in data 15.12.2022 al Tribunale di Venezia.

Come già rappresentato dalla difesa, l'ultima sentenza irrevocabile è la n. 2413 del 2019 emessa dal Tribunale di Venezia il 2/12/2019, irrevocabile il 11/6/2022 - senza che sia intervenuta alcuna riforma in senso sostanziale ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen. in grado di appello - e in relazione alla quale era già stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia l'ordine di esecuzione n. 374/2022 SIEP.

2.1. Risulta peraltro errata, ai fini della presente decisione, l'affermazione secondo la quale il Tribunale di Venezia ha ritenuto, in relazione alla sentenza 3/2/2022 del Tribunale per i minorenni di Catanzaro divenuta irrevocabile il 21.5.2022, che questa ultima fosse stata emessa da un giudice speciale, come richiamato dall'art. 665, comma 4, cod. proc. pen.

Va sul punto ribadito che il Tribunale per i minorenni è un giudice ordinario specializzato, pertanto, in presenza di più sentenze di condanna da eseguire, pronunciate dal Tribunale ordinario e dal Tribunale per i minorenni, la competenza spetta, per tutte, al giudice la cui decisione è divenuta irrevocabile per ultima, alla stregua del criterio di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 2439 del 20/12/2007, P.M. in proc.

D., Rv. 239208 - 01).

3. Il conflitto, come sopra delineato, deve essere, pertanto, risolto in applicazione dei suindicati princìpi di diritto con l'affermazione della competenza del Tribunale di Venezia, cui vanno trasmessi gli atti.

P.Q.M. decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Venezia, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in data 23 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE PORDENONE nei confronti di: TRIBUNALE VENEZIAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per per la competenza del Tribunale di Venezia; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 agosto 2023, il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava la propria incompetenza territoriale e sollevava conflitto negativo di competenza per territorio nei confronti del Tribunale di Venezia il quale, con ordinanza del 7 aprile 2023, rispetto alla richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva fra più reati oggetto di precedenti condanne avanzata dal difensore nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 05IZ954), gli aveva già trasmesso gli atti, tenuto conto, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., dell'ultima pronuncia di condanna passata in giudicato individuata nella sentenza del 4/6/2020 emessa dal Tribunale monocratico di Pordenone, divenuta irrevocabile in data 21/7/2020, dopo aver escluso la sentenza 3/2/2022 del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro divenuta irrevocabile il 21/5/2022, poicakiWe'llsds(arj1 un giudice speciale. 2. Il Tribunale di Pordenone, rilevata che l'ultima sentenza irrevocabile a carico del Bkhairla era la n. 2413 del 2019 emessa proprio dal Tribunale di Venezia in data 2/12/2019, divenuta definitiva in data 11/6/2022, a fronte dell'originaria istanza di riconoscimento della continuazione depositata in data 15.1.2.2022 (come risultante dalla ricevuta di trasmissione della stessa a mezzo Pec rilevata presente in atti), declinava la propria competenza sollevando il conflitto negativo e trasmettendo gli atti a questa Corte di cassazione per la soluzione a norma degli artt.28 e 30 cod. proc. pen. 3. È stata depositata una memoria con cui il difensore del condannato ha chiesto che si affermasse la competenza del Tribunale di Venezia. 4. Il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta ha concluso per la competenza del Tribunale di Venezia. [OSCURATO:PERSONA] 1. La situazione processuale rappresentata nell'ordinanza che ha sollevato il conflitto all'odierno esame è riconducibile alla categoria dei conflitti di competenza, secondo la definizione contenuta nell'art. 28 cod. proc. pen., avendo entrambi i Giudici declinato vicendevolmente la competenza. 2. Dall'esame degli atti trasmessi si rileva che l'autorità giudiziaria competente a decidere deve essere individuata nel Tribunale di Venezia in linea con il condivise principio, per cui «in materia di esecuzione, il giudice competente a provvedere sulla richiesta cli riconoscimento della continuazione tra sentenze di condanna emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione proposta non riguardi la sentenza da lui emessa» (da ultimo, Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, P.M. in proc. Jadid, Rv. 259600 - 01), tenuto conto che «la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a provvedere sull'istanza di riconoscimento della continuazione si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuatio jurisdictionis» (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Trib. Sez. Dist. Portoferraio, Rv. 277733 - 01), come risultante dall'originaria istanza di riconoscimento della continuazione depositata in data 15.12.2022 al Tribunale di Venezia. Come già rappresentato dalla difesa, l'ultima sentenza irrevocabile è la n. 2413 del 2019 emessa dal Tribunale di Venezia il 2/12/2019, irrevocabile il 11/6/2022 - senza che sia intervenuta alcuna riforma in senso sostanziale ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen. in grado di appello - e in relazione alla quale era già stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia l'ordine di esecuzione n. 374/2022 SIEP. 2.1. Risulta peraltro errata, ai fini della presente decisione, l'affermazione secondo la quale il Tribunale di Venezia ha ritenuto, in relazione alla sentenza 3/2/2022 del Tribunale per i minorenni di Catanzaro divenuta irrevocabile il 21.5.2022, che questa ultima fosse stata emessa da un giudice speciale, come richiamato dall'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. Va sul punto ribadito che il Tribunale per i minorenni è un giudice ordinario specializzato, pertanto, in presenza di più sentenze di condanna da eseguire, pronunciate dal Tribunale ordinario e dal Tribunale per i minorenni, la competenza spetta, per tutte, al giudice la cui decisione è divenuta irrevocabile per ultima, alla stregua del criterio di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 2439 del 20/12/2007, P.M. in proc. D., Rv. 239208 - 01). 3. Il conflitto, come sopra delineato, deve essere, pertanto, risolto in applicazione dei suindicati princìpi di diritto con l'affermazione della competenza del Tribunale di Venezia, cui vanno trasmessi gli atti. P.Q.M. decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Venezia, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in data 23 gennaio
Sentenza Cassazione n. 20534/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris