CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30652/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Torino rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Torino che aveva respinto la richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere che era stata applicata allo stesso Agresta in relazione al delitto di associazione di tipo mafioso pluriaggravata, per avere fatto parte, con il ruolo di direttore del "locale" di Volpiano, dell'associazione denominata 'ndrangheta, operante nel territorio piemontese, in collegamento con le strutture organizzative insediate in Calabria. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Torino, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 275, comma 3, dello stesso codice. Il ricorrente lamenta che il Tribunale di Torino, nell'escludere il rilievo, ai fini della valutazione della richiesta revoca della misura cautelare, del cosiddetto "tempo silente" trascorso tra la commissione del reato (nel 2008) e l'esecuzione della misura cautelare (il 5 novembre 2019), avrebbe trascurato l'ulteriore elemento, indicativo dell'assenza di esigenze cautelari, costituito dal trasferimento dell'imputato dal Piemonte alla Calabria, come era stato riferito dal collaboratore di giustizia, nipote del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe anche affermato che tale trasferimento era coinciso con la destituzione del ricorrente dal ruolo di "capo società" del "locale" di Volpiano. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il travisamento della prova «in relazione alla cessazione del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella consorteria in parallelo al suo trasferimento dal Piemonte alla Calabria». Il ricorrente lamenta che il Tribunale di Torino, col ritenere «circostanza neutra» il suo trasferimento in Calabria, avrebbe travisato le dichiarazioni del menzionato collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], «omettendone un'altra parte decisiva (ovvero il collegamento del trasferimento con la destituzione di [OSCURATO:PERSONA] dall'incarico assunto all'interno della locale di Volpiano fino al 2008)». 3. I due motivi di ricorso - i quali, per lo loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati. Il Tribunale di Torino, nell'escludere il rilievo, nel caso in esame, del cosiddetto "tempo silente", ha fatto corretta applicazione del principio, costantemente affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cosiddetto "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (tra le tantissime: Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131-01). In particolare, il Tribunale di Torino ha adeguatamente escluso che si potesse ritenere provato il recesso dell'Agresta dall'associazione della 'ndrangheta e, quindi, la sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari, per le ragioni che tale prova non poteva essere integrata né dal cosiddetto "tempo silente", conformemente al menzionato costante orientamento della Corte di cassazione, né dal mero trasferimento dello stesso Agresta in Calabria, tenuto conto del fatto che questi aveva svolto il ruolo non solo di direzione del "locale" di Volpano (in Piemonte) ma anche di mantenere i contatti con la cosca "madre" che operava, appunto, in Calabria. Né si può ritenere, contrariamente a quanto sostenuto con il secondo motivo, che il Tribunale di Torino abbia travisato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], atteso che, da tali dichiarazioni, allegate al ricorso, risulta che lo stesso collaboratore di giustizia sia era limitato a riferire che il ricorrente era stato sostituito (da [OSCURATO:PERSONA]) come direttore del "locale" piemontese di Volpiano, ma non che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] fosse stato allontanato dalla cosca "madre" calabrese - rispetto alla quale, come si è detto, aveva anche rivestito il ruolo di mantenere i contatti quando dirigeva il "locale" piemontese - con la conseguenza che il trasferimento del ricorrente in Calabria si deve ritenere essere stato correttamente ritenuto dal Tribunale di Torino come una «circostanza neutra» in ordine alla prova del definitivo allontanamento dell'Agresta dal sodalizio 'ndranghetista. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'a