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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 29 giugno 1982

Cassazione n. 38234/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/06/1982 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 34 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono inammissibili perché: - il primo motivo sulla prescrizione è manifestamente infondato, posto che, come la stessa Corte di appello ha evidenziato, un primo effetto interruttivo si era già verificato con il primo decreto di citazione di appello del novembre 2017, al quale ne è seguito un altro per l'udienza tenutasi il 23 gennaio 2023; - il secondo motivo sul trattamento sanzionatorio articola in definitiva critiche soltanto sul punto dei benefici di legge e non si confronta con la risposta fornita dalla Corte di appello (pag. 5), che risulta immune da vizi rilevabili in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 30/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/06/1982 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 34 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono inammissibili perché: - il primo motivo sulla prescrizione è manifestamente infondato, posto che, come la stessa Corte di appello ha evidenziato, un primo effetto interruttivo si era già verificato con il primo decreto di citazione di appello del novembre 2017, al quale ne è seguito un altro per l'udienza tenutasi il 23 gennaio 2023; - il secondo motivo sul trattamento sanzionatorio articola in definitiva critiche soltanto sul punto dei benefici di legge e non si confronta con la risposta fornita dalla Corte di appello (pag. 5), che risulta immune da vizi rilevabili in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30/0
Decreto Cassazione n. 38234/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris