CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11268/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della [OSCURATO:PERSONA] VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 5 luglio 2021 la Corte di appello di Venezia - per quanto qui rileva - confermava la decisione con la quale il G.u.p. del Tribunale di Vicenza aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati di rapina aggravata e lesione personale, commessi in concorso tra loro. In relazione alla rapina, secondo la tesi accusatoria recepita dai giudici di merito, i tre imputati si erano impossessati del telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA] dopo averlo colpito con calci e pugni. 2. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza. 3. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si è in primo luogo dedotta la mancanza e contraddittorietà della motivazione, da considerare apparente, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di rapina. Premesso che il ricorrente ha ammesso le proprie responsabilità solo per le lesioni causate a [OSCURATO:PERSONA], la difesa denuncia il travisamento delle dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la Corte di appello ha ritenuto credibili, affermando però che la "causa d'onore" si era arrestata allo stadio della verosimiglianza. Manca del tutto la risposta al rilievo svolto in appello circa il fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non conoscevano le intenzioni di [OSCURATO:PERSONA], la cui dichiarazione scritta, con la quale egli si era assunto la paternità esclusiva della rapina, è stata del tutto pretermessa nella sentenza impugnata, ove pure non si è dato atto dell'accertamento in ordine all'effettivo impossessamento del cellulare della vittima da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA] al fine di trarne una utilità, sia pure di natura non squisitamente economica. Il ricorso lamenta altresì l'erronea applicazione della legge penale (art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen.) in ordine al diniego della circostanza attenuante della provocazione, motivata con il non condivisibile principio secondo il quale la essa non potrebbe mai essere riconosciuta in presenza di una sproporzione tra fatto ingiusto e reato commesso. I nuovi difensori dell'imputato hanno presentato motivi nuovi, con i quali hanno ripreso e sviluppato le suddette argomentazioni. 4. Il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], presentato nell'interesse dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], inerente sempre al reato di rapina, denuncia la manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione e la mancata valutazione di elementi decisivi.La sentenza ha omesso di richiamare le dichiarazioni dei testi Nexhipi e Trofin, acquisite in sede di indagini difensive, e di valutare i fotogrammi estrapolati dal video, allegati alla memoria difensiva. Tali dichiarazioni e documenti dimostrano che l'aggressione in danno di [OSCURATO:PERSONA] avvenne unicamente perché questi aveva pronunciato senza alcuna ragione parole offensive nei confronti della fidanzata di [OSCURATO:PERSONA] e che quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA] non si accorsero neppure che [OSCURATO:PERSONA] si fosse impossessato del cellulare della persona offesa. 5. Nel ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata viene censurata per violazione della legge penale (art.628 cod. pen.) nonché per contraddittorietà e illogicità della motivazione là dove ha ritenuto integrato il reato di rapina nonostante l'imputato non volesse trarre né abbia tratto alcun ingiusto profitto dalla distruzione del cellulare. Dalle dichiarazioni dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente fidanzata e amico di [OSCURATO:PERSONA], è emerso che la causa scatenante dell'aggressione a [OSCURATO:PERSONA] furono le offese rivolte da quest'ultimo alla ragazza. [OSCURATO:PERSONA] prese e distrusse il cellulare della vittima non già per impedire che [OSCURATO:PERSONA] chiamasse le forze dell'ordine, come affermato nella sentenza impugnata, ma solo per "evitare che la persona offesa potesse riprendere lui ed i suoi amici con la fotocamera del telefonino", per "evitare che la persona offesa potesse immortalare il suo volto", non essendo pertanto configurabile il delitto di rapina. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati. 2. La doglianza principale formulata in tutti i ricorsi ha riguardato quella che, nella prospettazione difensiva, è stata la causa scatenante dell'aggressione avvenuta fuori da una discoteca nei confronti del militare americano [OSCURATO:PERSONA], colpevole di aver rivolto frasi offensive alla fidanzata di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello non ha ritenuto compiutamente dimostrata detta circostanza (la "causa d'onore"), a differenza del primo giudice, che pure è pervenuto alla condanna degli imputati: è evidente, infatti, che la conferma della circostanza non consentirebbe di scriminare la condotta contestata bensì avrebbe rilievo ai soli fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen., il mancato riconoscimento della quale da parte della Corte di appello è stato censurato nel ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].Sul punto, però, si tornerà oltre, dovendosi esaminare i motivi secondo un ordine logico. 3. Senza alcun fondamento detto ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha censurato il giudice di appello perché non avrebbe "minimamente accertato se, a monte, il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia effettivamente sottratto e si sia impossessato del cellulare" della vittima. Va premesso che, secondo il diritto vivente, la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; di recente v. Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, Rv. 281499, non mass. sul punto). La Corte di appello, "all'esito della visione dei filmati dei fatti nonché della consultazione dei fotogrammi prodotti dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] con memoria", ha dato atto, citando persino i minuti delle videoriprese e i numeri delle diapositive contenute nella memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che "[OSCURATO:PERSONA] ha inequivocabilmente sottratto con violenza il telefono di [OSCURATO:PERSONA]", che "il gruppo costituito da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (oltre che da ulteriori soggetti non meglio identificati) pose in essere un'unitaria condotta aggressiva e violenta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]", con un'adesione degli ultimi due alla condotta dell'altro resa ancor più palese dalle "successive aggressioni fisiche poste in essere dai predetti imputati allorquando [OSCURATO:PERSONA] tentava di recuperare il telefono" (pagg. 12-13). Ancora più particolareggiata è stata la descrizione della scena, nitidamente visibile dalle videoriprese, da parte del primo giudice: sempre richiamando i minuti e i secondi indicati nei fotogrammi, il G.u.p. ha descritto la condotta di [OSCURATO:PERSONA] che, dopo avere assistito al pestaggio di [OSCURATO:PERSONA], tentò di sottrargli il telefono strappandoglielo dalle mani e poi vi riuscì sferrandogli un calcio alla mano che fece volare il telefono a terra, "perfettamente visibile nei pressi del cordolo del marciapiede opposto". [OSCURATO:PERSONA] "osservava quindi il [OSCURATO:PERSONA] allontanarsi con il telefono in mano e mostrava chiaramente l'intenzione di inseguirlo senza alcun atteggiamento aggressivo" e, liberatosi dalla presa di un uomo non identificato, "riprendeva il cammino in direzione del [OSCURATO:PERSONA], chiaramente intento [rectius: intenzionato] a recuperare il telefono che gli era stato sottratto, ma il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] gli si ponevano dinanzi e lo colpivano dapprima con un calcio alle gambe ([OSCURATO:PERSONA]) e quindi con un violentissimo pugno al volto ([OSCURATO:PERSONA]) che lo facevano nuovamente rovinare a terra (06:50:45), così consentendo il definitivo allontanamento del [OSCURATO:PERSONA]". A fronte di una così precisa ricostruzione da parte dei giudici di merito, fondata su una chiara prova documentale, oltre che sulle dichiarazioni della persona offesa, risulta vano il tentativo delle difese di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di proporre, invero solo parzialmente, una diversa descrizione dei fatti, basata su una interpretazione alternativa di certi fotogrammi e su alcune frasi riferite dai testimoni, legittimamente trascurate nella sentenza impugnata a fronte di un quadro probatorio ritenuto solido. Va ribadito, infatti, che il giudice di appello, in presenza di una "doppia conforme", nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Camnni, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; di recente v. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, non mass. sul punto). A questa Corte è poi preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 11984 del 27/04/2022, D'Alterio, non mass. sul punto). 4. Il fatto che la sottrazione del telefono alla vittima sia stata (in ipotesi) inizialmente una "iniziativa esclusiva" di [OSCURATO:PERSONA], come dallo stesso scritto nella dichiarazione consegnata alla Corte territoriale, non consente certamente di escludere il concorso dei due coimputati, considerato che "la sottrazione violenta del bene da parte di uno dei correi, seguito da ulteriori violenze commesse dagli altri finalizzate a consentire al primo di consolidare il possesso del bene sottratto integra il reato di rapina in concorso" (pag. 4 della sentenza del G.u.p.), valutazione condivisa dal giudice di appello, che ha evidenziato il "contributo concorsuale rilevante" fornito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pag. 12). Così opinando, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del diritto vivente: in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità di chi partecipa a un fatto criminoso non presuppone necessariamente un previo concerto o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui o la convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da un altro concorrente, essendo sufficiente, per contro, che l'apporto di chi coopera sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla commissione del delitto; carattere decisivo riveste l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, con giudizio di prognosi postuma, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli agenti (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 44097 del 03/05/2018, I., Rv. 274126; Sez. 1, n. 15860 del 09/12/2014, Crivellari, Rv. 263089; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosiano, Rv. 255260). Il dolo di rapina, poi, può anche essere concomitante o addirittura successivo, quando l'intento accompagni o segua la sottrazione violenta (cfr. Sez. 2, n. 3116 del 12/1/2016, Paolicchi, Rv. 265644 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 26040 del 23/06/2022, Hu, non mass.). Entrambe le sentenze di merito, poi, hanno richiamato un altro principio, costante nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 276104; Sez. 2, n. 11467 del 10/03/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 263163; Sez. 2, n. 49265 del 07/12/2012, Iudice, Rv. 253448; Sez. 2, n. 12800 del 06/03/2009, Vivian, Rv. 243953; da ultimo, v. Sez. 2, n. 26227 del 15/06/2022, Mastroianni, non mass.). Alla luce di questo principio, anche ritenendo veritiera la dichiarazione sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] ("...pensavo che la persona offesa avesse filmato o fotografato") e recependo la conforme deduzione difensiva, sopra richiamata, risulta corretta la valutazione dei giudici di merito sulla integrazione del reato di rapina: con l'impossessamento del telefono, inteso a impedire alla persona offesa di fotografare o filmare i responsabili dell'aggressione, si è perseguita una rilevante utilità, consistita nell'ostacolare la identificazione dei responsabili.5. Va esaminata, infine, la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 2 cod. pen., proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Essa è priva di fondamento, perché la Corte di appello, con incensurabile valutazione in fatto, ha dato valore dirimente ("va in ogni caso considerato...") alla "lampante sproporzione tra le reiterate condotte di grave violenza e spossessamento poste in essere dagli imputati (che - si ricorda - hanno cagionato multiple lesioni guaribili in giorni 30), da un lato, e le affermazioni ingiuriose asseritannente pronunciate da [OSCURATO:PERSONA], dall'altro". A tale proposito, la sentenza impugnata ha richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, apoditticamente contestato nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale «la circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non sussiste ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d'ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira» (così, da ultimo, Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Mangano, Rv. 282823; conformi, ad es., Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M.C., Rv. 271799; Sez. 5, n. 604 del 14/11/2013, dep. 2014, D'Ambrogi, Rv. 258678; Sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, Lucianò, Rv. 248375). Come disposto dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., la inammissibilità dei ricorsi principali si estende ai motivi nuovi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichia