CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16372/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] la memoria di replica del difensore che ha insistito nell’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata sentenza, la corte d’appello di Roma, in parziale riformadella sentenza di condanna del Tribunale di Roma, previo riconoscimento dellafattispecie di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazionealla detenzione a fini di spaccio di grammi 12,7 di sostanza stupefacente tipohashish, da cui erano ricavabili n. 197 dosi singole (capo C), e dei reati di cui agliartt. 337 cod.pen. (capo A) e artt. 582-585 cod.pen. (capo B), ha ridotto la penainflitta, a [OSCURATO:PERSONA], in anni uno e mesi quattro di reclusione e € 3.000,00 dimulta ed ha confermato la confisca della somma di denaro di € 2.700,00.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato amezzo del difensore e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi.- Violazione di legge in relazione all’erronea applicazione dell’art. 240 biscod.pen. Argomenta il ricorrente che la confisca allargata richiede per la suaapplicazione delle condizioni specifiche, tra cui un’attività criminale abituale nondovendosi considerare legittima la confisca in ipotesi di fatto isolato e occasionale,in secondo luogo postula la prova della sproporzione tra il bene e le condizionieconomiche e la mancata giustificazione della legittima provenienza.- Vizio di motivazione in relazione alla ricorrenza dei presupposti su indicatiavendo la corte territoriale reso una motivazione apparente in relazione allagiustificazione della provenienza non essendosi confrontati i giudici del merito conle deduzioni difensive (somma di denaro proveniente da lavoro in nero e da affittoda parte di un coinquilino).- Vizio di motivazione in relazione alla ricorrenza dei presupposti su indicatiavendo la corte territoriale reso una motivazione apparente sul requisito dellasproporzione.- Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della fattispecie di cuiall’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è manifestamente infondato.2. È inammissibile, in quanto privo di confronto specifico, il terzo motivo diricorso con cui si censura l’affermazione della responsabilità penale per il reato didetenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente tipo hashish, pari a grammi12,7. L’affermazione della responsabilità penale, oggetto di doppio conformeaccertamento dei giudici di merito, si fonda sulle risultanze dei verbali di arrestodi perquisizione personale domiciliare e di sequestro dello stupefacente e dellasomma di denaro, atti utilizzabili in forza della scelta di essere giudicato con il ritoabbreviato, da cui emergeva che la mattina del 19 marzo 2025, gli agenti dellasquadra mobile della Questura di Roma, durante un servizio volto al contrastodello spaccio di stupefacenti, notavano l'imputato in evidente attesa sicchédecidevano di sottoporlo al controllo; in tale frangente l’imputato tentava diallontanandosi per utilizzare il cellulare e usava violenza contro gli agenti operanti.Quindi veniva fermato sottoposto a perquisizione personale che portava alrinvenimento sulla sua persona della somma di 2.700 € in contanti, mentre laperquisizione domiciliare dell'abitazione portava al rinvenimento di sostanzastupefacente del peso di grammi 12,7, da cui erano ricavabili 197 dosi singole.Tenuto conto del quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto dell'assenza didimostrazione dello stato di tossicodipendenza, nonché dalla circostanza che pocoprima del fermo l'imputato aveva inviato un messaggio (è via libera) significativodel suo ruolo di vedetta, i giudici del merito ritenevano dimostrata la detenzioneper fini di cessione dello stupefacente rinvenuto. A fronte di tale logica motivazionela censura difensiva, tutta incentrata sulle ragioni dell’utilizzo del telefono e suoruolo di vedetta, non contiene una critica specifica alla decisione e come tale risultainammissibile per difetto di specificità estrinseca.3. I primi tre motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente trattati,con i quali si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione allaconfisca della somma di denaro risultano manifestamente infondati.Va ricordato che la condanna o l'applicazione pena per uno dei reati indicatinel catalogo elencato nell'art. 240-bis cod. pen., comporta la confisca dei beninella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza diuna sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attivitàeconomica ed il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti unagiustificazione credibile circa la provenienza di essi.Per effetto della modifica apportata all'art. 85-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990,n. 309 dall'art. 4, comma 3-bis del d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (introdotto dallalegge di conversione 13 novembre 2023, n. 159), la fattispecie di cui all'art. 73,comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta oggi inclusa fra i delitti presupposto dellaconfisca per sproporzione ex art. 240-bis. cod. pen.Va ancora rilevato che l’imputato è stato condannato, nel processo inquestione, in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990,n. 309, per la detenzione di gr.12,7 di hashish, commesso il 19/03/2025, dunquenell’operatività della modifica introdotta nel 2023.4. Ciò premesso, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dell'art.240-bis cod. pen., disponendo la confisca delle somme in sequestro nellaricorrenza dei presupposti ivi indicati.Come chiarito sin dalla pronuncia Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, Montella,Rv. 226491 – 01, al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per unodei reati indicati nell'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306,convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (ora art. 240 biscod.pen.) deve, da un lato, essere dimostrata l'esistenza di una sproporzione trail reddito dichiarato o i proventi della attività economica del condannato e il valoreeconomico di detti beni e, dall'altro, non deve risultare una giustificazione credibilecirca la provenienza di essi. L’esistenza della sproporzione, che in assenza didiversa giustificazione fa scattare la presunzione di illecita accumulazione e laobbligatorietà della confisca, deve essere dimostrata comparando il bene dasottoporre a confisca, nel nostro caso la somma di denaro sequestrata e rinvenutaaddosso al ricorrente, e il reddito dichiarato o i proventi della attività economicasvolta dal condannato.5. Quanto al caso in esame, la corte territoriale ha reso una motivazionecongrua sulla sproporzione in ragione della mancanza di giustificazione dellaprovenienza lecita in un contesto nel quale ha disatteso la giustificazione dellaprovenienza da attività lavorativa in nero ed ha ritenuto che l’ingente somma didenaro fosse il profitto della pregressa attività di spaccio.In altri termini, non ha ritenuto dimostrato, per superare la presunzionepur relativa della previsione normativa, in assenza di produzione di reddito opercezione di proventi leciti da parte del condannato, la giustificazione di lecitaprovenienza da “lavoro in nero”, peraltro genericamente allegata e, per altroverso, ha giustificato la confisca in quanto profitto del reato di spaccio e dunqueconfiscata ai sensi dell’art. 240 cod.pen.6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]