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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 agosto 1950

Cassazione n. 36533/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/08/1950 avverso l'ordinanza del 23/04/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, proponeva impugnazione avverso l'ordinanza della Corte di cassazione, Sez. 3, n. 30333 del 23 aprile 2021 con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato avverso la sentenza della Corte di cassazione, Sez. 4 n. 23700 del 2 luglio 2020.

2. Con un unico motivo il ricorrente faceva valere l'errore di fatto nel quale era incorsa l'ordinanza n. 30333/2021, laddove aveva ritenuto tardivo il deposito della memoria pervenuta presso la Corte di cassazione, via posta, il 17 giugno 2020, ma inoltrata via PEC in data 1 giugno 2020, entro il termine di cui all'art. 583, comma 2 cod. proc. pen., per l'udienza del 2 luglio 2020 e, comunque spedita in formato cartaceo, a mezzo di raccomandata il 10 giugno 2010.

Osservava di avere già sottoposto al giudice di legittimità, con il precedente ricorso straordinario, l'omessa valutazione, da parte della sentenza n. 23700/2020, del contenuto della suddetta memoria, con cui venivano dedotte una serie di questioni oggetto di motivi aggiunti non affrontate dalla decisione.

3. Chiedeva pertanto la revoca dell'ordinanza n. 30333/2021 pronunciata dalla Sezione 3 di questa Corte che aveva erroneamente ritenuto tardiva la memoria difensiva contenente motivi aggiunti, datata e tramessa via pec il 1.06.2020, e dichiarato inammissibile il ricorso straordinario.

4. Questa Sezione Quarta all'udienza del 10.05.2022 ha pronunciato la sentenza n. 23254/2022 che ha disposto la revoca dell'ordinanza n. 30333/2021 del 23.04.2021 RGN 4867/2021, pronunciata dalla 3^ Sezione penale della Corte di Cassazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponendo l'acquisizione presso la Corte di appello di Cagliari del fascicolo processuale e la fissazione dell'udienza per la valutazione della incidenza sulla decisione del giudice di legittimità (cfr. Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283; Sez. 5, n. 11752 del 16/12/2008, dep. 2009, Quaranta, Rv. 243773; Sez. 5 - , n. 46806 del 03/11/2021 Cc. (dep. 22/12/2021 ) Rv. 282384 - 01 ).

5. Il PG in sede ha concluso con requisitoria scritta per l'inammissibilità del ricorso.

6. L'[OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte.

In specie ha chiesto l'accoglimento del ricorso straordinario e la revoca della sentenza n. 23700 del 2020 emessa il 2.07.2020 dalla Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione depositata il 10.08.2020 nel procedimento penale RGN n. 2906/2020 e, per l'effetto, l'annullamento della sentenza n. 508 della Corte di Appello di Cagliari del 22.05.2018, depositata il 04.10.2019, i cui vizi, che non sono stati oggetto di valutazione dalla sentenza della Corte di Cassazione - Quarta sezione penale - n. 23700 del 2.07 - 10.08.2020, indicati nella memoria del 01.06.2020 che così vengono riassunti: O vizio di inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 516, 521, 522 cod. pen. per essere Altea stato condannato, in concorso con altri, per fatto diverso (acquisto di stupefacente a Milano il 19 maggio 2009 da ignoti acquirenti accompagnati da Milia) da quello contestato nel capo 3) dell'imputazione; O vizio di motivazione, sotto i profilo della carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione ai necessari passaggi logici inerenti al rinvio dell'operazione di Milano del 19 maggio 2009 e alla consegna del 23 maggio 2009 a Villanovafranca; O vizio di inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. e con conseguente vizio di motivazione per essere il concorso di Altea nella consegna dello stupefacente, in data 23 maggio 2009 a Villafranca, stato desunto da indizi non solo privi di precisione e di concordanza fra loro, ma che, secondo la stessa Corte di Appello, si riferiscono ad un fatto diverso e cioè alla consegna dello stupefacente a Milano del 19 maggio 2009 agli ignoti acquirenti accompagnati da Milia; D vizio di inosservanza dell'art. 533, comma 1 cod. proc. pen.

Con conseguente manifesta illogicità della motivazione per avere ritenuto la colpevolezza dell'imputato, pur in presenza del ragionevole dubbio che le conversazione telefoniche di Milia, poste a base della condanna, fossero non veritiere e si riferissero a sue millanterie con gli interlocutori; 2 vizio di motivazione conseguente la ripercussione dei vizi argomentativi sulla contestazione della condotta associativa di cui al capo B-B3), in quanto il travisamento delle conversazioni del coimputato Milia, il cui unico interesse era quello di lucrare 'la cresta', erode l'impianto motivazionale teso a dimostrare la condotta contestata ad Altea nella partecipazione all'associazione, ovverosia il compito di "provvedere ai pagamenti delle partite di droga"; D vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 74, comma 2 D.P.R. 309/1990 e 379 cod. pen., per non avere derubricato il reato associativo in quello di favoreggiamento reale, nonché vizio di motivazione in relazione alla falsa applicazione dell'art. 192 comma 2 c.p.p, per la ritenuta condotta associativa consapevole.[OSCURATO:PERSONA] 1.Va premesso che l'omesso esame di un motivo di ricorso, nel caso di specie di uno o più motivi aggiunti, è riconducibile alla figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza, viceversa, sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo degli atti processuali e risulti evidente che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto ( Cfr. Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002 Cc. (dep. 30/04/2002) Rv. 221280 — 01).

Deve chiarirsi, che la sola possibilità di qualificare la predetta svista come errore di fatto non può giustificare, di per sé, accoglimento del ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. in mancanza di una situazione in cui sia verificabile un rapporto di derivazione causale necessaria della decisione adottata.

Deve, infatti, escludersi che nell'area del ricorso straordinario possa essere ricondotto l'errore percettivo non inerente al processo formativo della volontà del giudice di legittimità, perché riferibile alla decisione del giudice di merito, potendo, in tale ipotesi, l'errore essere fatto valere soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie.

Pertanto, il travisamento del fatto non può legittimare il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. quando costituisca un vizio della decisione del giudice di merito.

2. Nel caso di specie si è accertato che la memoria contenente i motivi aggiunti di cui il ricorrente lamentava l'omessa considerazione da parte della sentenza n. 23700/2021 di questa Sezione Quarta, è stata inoltrata tempestivamente a mezzo PEC all'indirizzo di posta certificata [OSCURATO:EMAIL] , abilitata a ricevere gli atti di parte, ai sensi dell'art. 24, comma 4 d.l. 137/2020 mentre erroneamente la Sezione 3 nell'ordinanza n. 30333/2021 del 23.04.2021 RGN 4867/2021 aveva considerato la data del 17 giugno 2020 in cui era pervenuta alla Corte di cassazione la documentazione cartacea, spedita con raccomandata.

A questo punto però è sufficiente esaminare le esplicite deduzioni contenute nel ricorso straordinario a foglio 5 e 6, ribadite nella memoria di conclusioni scritte depositata dalla difesa per rendersi conto che, con la denuncia dell'errore di fatto riferito alla omessa presa in esame della memoria contenente motivi aggiunti, si è cercato in realtà di mascherare il tentativo di rimettere in discussione le questioni di fatto e di diritto irretrattabilmente decise con la precedente sentenza della Corte di Cassazione Sez. 4, che ha rigettato il ricorso con riferimento al capo 3 (riguardante la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'operazione avente ad oggetto 10 kg di eroina mediante la consegna a Milano il 14.05.2009 a Giovanni morabito di una somma di denaro da parte di [OSCURATO:PERSONA] destinata ad assicurare il buon esito dell'affare ) e al capo B ( riguardante il la partecipazione al reato associativo art. 74 Dpr 309/90).

La Sezione Quarta nella suddetta pronuncia ha valutato inammissibili le censure riferite a tali capi ( fol 8/9/10) in quanto volte a riproporre la ricostruzione alternativa dei fatti, ripetendo doglianze già sottoposte alla Corte di appello che, non solo " aveva valorizzato tutti gli elementi indiziari su cui si dona la condanna ma anche preso in esame tutte le deduzioni difensive per pervenire attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica e sulla base di apprezzamenti di fatto che non sono né contraddittori ne manifestamente illogici e pertanto risultano insindacabili".

La Corte di cassazione nella sentenza n. 23700/2021 sopra richiamata, proprio alla luce di un vaglio accurato dei motivi di ricorso, ripresi e ulteriormente illustrati nella memoria difensiva e nei motivi aggiunti del 1.06.2020 a fol 11 e seguenti, di cui qui si lamenta l'omesso esame, ha accolto la censura di cui al capo XIV riguardante il reato di cui all'art. 648 bis commi 1 e 2 cod.pen. e annullato in parte qua la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Cagliari per nuovo esame sul punto.

Risulta agli atti del fascicolo e allegato alle conclusioni della difesa che la Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza del 10.11.2021 depositata il 28.01.22, divenuta irrevocabile, in sede di giudizio di rinvio, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo XIV, perché il fatto non sussiste e rideterminato la pena nella misura di anni tredici di reclusione con la conseguente revoca della confisca disposta per equivalente.

E' evidente da quanto sopra descritto che i vizi lamentati dalla difesa di Altea nel ricorso e nei motivi aggiunti di cui si discute e si lamenta l'omessa considerazione, erano volti a richiedere una decisione a contenuto valutativo, e non configurano un errore di fatto, bensì di giudizio; senza tenere conto che il pretesi vizi sono stati tutti già oggetto di valutazione da parte del Giudice legittimità con la sentenza n. 23700/2000 sopra richiamata.

L'inammissibilità del ricorso straordinario trova convincente base giustificativa non solo nell'indicato principio di decisività dell'errore, ma anche in evidenti esigenze di economia processuale e nella irragionevolezza di una conclusione interpretativa, che, in caso di mancato esame di motivi privi di fondatezza, rendesse necessaria la rescissione della precedente decisione del giudice di legittimità e la sostituzione della stessa con una nuova decisione di contenuto perfettamente identico 3.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende- P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/08/1950 avverso l'ordinanza del 23/04/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, proponeva impugnazione avverso l'ordinanza della Corte di cassazione, Sez. 3, n. 30333 del 23 aprile 2021 con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato avverso la sentenza della Corte di cassazione, Sez. 4 n. 23700 del 2 luglio 2020. 2. Con un unico motivo il ricorrente faceva valere l'errore di fatto nel quale era incorsa l'ordinanza n. 30333/2021, laddove aveva ritenuto tardivo il deposito della memoria pervenuta presso la Corte di cassazione, via posta, il 17 giugno 2020, ma inoltrata via PEC in data 1 giugno 2020, entro il termine di cui all'art. 583, comma 2 cod. proc. pen., per l'udienza del 2 luglio 2020 e, comunque spedita in formato cartaceo, a mezzo di raccomandata il 10 giugno 2010. Osservava di avere già sottoposto al giudice di legittimità, con il precedente ricorso straordinario, l'omessa valutazione, da parte della sentenza n. 23700/2020, del contenuto della suddetta memoria, con cui venivano dedotte una serie di questioni oggetto di motivi aggiunti non affrontate dalla decisione. 3. Chiedeva pertanto la revoca dell'ordinanza n. 30333/2021 pronunciata dalla Sezione 3 di questa Corte che aveva erroneamente ritenuto tardiva la memoria difensiva contenente motivi aggiunti, datata e tramessa via pec il 1.06.2020, e dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. 4. Questa Sezione Quarta all'udienza del 10.05.2022 ha pronunciato la sentenza n. 23254/2022 che ha disposto la revoca dell'ordinanza n. 30333/2021 del 23.04.2021 RGN 4867/2021, pronunciata dalla 3^ Sezione penale della Corte di Cassazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponendo l'acquisizione presso la Corte di appello di Cagliari del fascicolo processuale e la fissazione dell'udienza per la valutazione della incidenza sulla decisione del giudice di legittimità (cfr. Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283; Sez. 5, n. 11752 del 16/12/2008, dep. 2009, Quaranta, Rv. 243773; Sez. 5 - , n. 46806 del 03/11/2021 Cc. (dep. 22/12/2021 ) Rv. 282384 - 01 ). 5. Il PG in sede ha concluso con requisitoria scritta per l'inammissibilità del ricorso. 6. L'[OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. In specie ha chiesto l'accoglimento del ricorso straordinario e la revoca della sentenza n. 23700 del 2020 emessa il 2.07.2020 dalla Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione depositata il 10.08.2020 nel procedimento penale RGN n. 2906/2020 e, per l'effetto, l'annullamento della sentenza n. 508 della Corte di Appello di Cagliari del 22.05.2018, depositata il 04.10.2019, i cui vizi, che non sono stati oggetto di valutazione dalla sentenza della Corte di Cassazione - Quarta sezione penale - n. 23700 del 2.07 - 10.08.2020, indicati nella memoria del 01.06.2020 che così vengono riassunti: O vizio di inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 516, 521, 522 cod. pen. per essere Altea stato condannato, in concorso con altri, per fatto diverso (acquisto di stupefacente a Milano il 19 maggio 2009 da ignoti acquirenti accompagnati da Milia) da quello contestato nel capo 3) dell'imputazione; O vizio di motivazione, sotto i profilo della carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione ai necessari passaggi logici inerenti al rinvio dell'operazione di Milano del 19 maggio 2009 e alla consegna del 23 maggio 2009 a Villanovafranca; O vizio di inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. e con conseguente vizio di motivazione per essere il concorso di Altea nella consegna dello stupefacente, in data 23 maggio 2009 a Villafranca, stato desunto da indizi non solo privi di precisione e di concordanza fra loro, ma che, secondo la stessa Corte di Appello, si riferiscono ad un fatto diverso e cioè alla consegna dello stupefacente a Milano del 19 maggio 2009 agli ignoti acquirenti accompagnati da Milia; D vizio di inosservanza dell'art. 533, comma 1 cod. proc. pen. Con conseguente manifesta illogicità della motivazione per avere ritenuto la colpevolezza dell'imputato, pur in presenza del ragionevole dubbio che le conversazione telefoniche di Milia, poste a base della condanna, fossero non veritiere e si riferissero a sue millanterie con gli interlocutori; 2 vizio di motivazione conseguente la ripercussione dei vizi argomentativi sulla contestazione della condotta associativa di cui al capo B-B3), in quanto il travisamento delle conversazioni del coimputato Milia, il cui unico interesse era quello di lucrare 'la cresta', erode l'impianto motivazionale teso a dimostrare la condotta contestata ad Altea nella partecipazione all'associazione, ovverosia il compito di "provvedere ai pagamenti delle partite di droga"; D vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 74, comma 2 D.P.R. 309/1990 e 379 cod. pen., per non avere derubricato il reato associativo in quello di favoreggiamento reale, nonché vizio di motivazione in relazione alla falsa applicazione dell'art. 192 comma 2 c.p.p, per la ritenuta condotta associativa consapevole.[OSCURATO:PERSONA] 1.Va premesso che l'omesso esame di un motivo di ricorso, nel caso di specie di uno o più motivi aggiunti, è riconducibile alla figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza, viceversa, sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo degli atti processuali e risulti evidente che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto ( Cfr. Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002 Cc. (dep. 30/04/2002) Rv. 221280 — 01). Deve chiarirsi, che la sola possibilità di qualificare la predetta svista come errore di fatto non può giustificare, di per sé, accoglimento del ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. in mancanza di una situazione in cui sia verificabile un rapporto di derivazione causale necessaria della decisione adottata. Deve, infatti, escludersi che nell'area del ricorso straordinario possa essere ricondotto l'errore percettivo non inerente al processo formativo della volontà del giudice di legittimità, perché riferibile alla decisione del giudice di merito, potendo, in tale ipotesi, l'errore essere fatto valere soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie. Pertanto, il travisamento del fatto non può legittimare il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. quando costituisca un vizio della decisione del giudice di merito. 2. Nel caso di specie si è accertato che la memoria contenente i motivi aggiunti di cui il ricorrente lamentava l'omessa considerazione da parte della sentenza n. 23700/2021 di questa Sezione Quarta, è stata inoltrata tempestivamente a mezzo PEC all'indirizzo di posta certificata [OSCURATO:EMAIL] , abilitata a ricevere gli atti di parte, ai sensi dell'art. 24, comma 4 d.l. 137/2020 mentre erroneamente la Sezione 3 nell'ordinanza n. 30333/2021 del 23.04.2021 RGN 4867/2021 aveva considerato la data del 17 giugno 2020 in cui era pervenuta alla Corte di cassazione la documentazione cartacea, spedita con raccomandata. A questo punto però è sufficiente esaminare le esplicite deduzioni contenute nel ricorso straordinario a foglio 5 e 6, ribadite nella memoria di conclusioni scritte depositata dalla difesa per rendersi conto che, con la denuncia dell'errore di fatto riferito alla omessa presa in esame della memoria contenente motivi aggiunti, si è cercato in realtà di mascherare il tentativo di rimettere in discussione le questioni di fatto e di diritto irretrattabilmente decise con la precedente sentenza della Corte di Cassazione Sez. 4, che ha rigettato il ricorso con riferimento al capo 3 (riguardante la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'operazione avente ad oggetto 10 kg di eroina mediante la consegna a Milano il 14.05.2009 a Giovanni morabito di una somma di denaro da parte di [OSCURATO:PERSONA] destinata ad assicurare il buon esito dell'affare ) e al capo B ( riguardante il la partecipazione al reato associativo art. 74 Dpr 309/90). La Sezione Quarta nella suddetta pronuncia ha valutato inammissibili le censure riferite a tali capi ( fol 8/9/10) in quanto volte a riproporre la ricostruzione alternativa dei fatti, ripetendo doglianze già sottoposte alla Corte di appello che, non solo " aveva valorizzato tutti gli elementi indiziari su cui si dona la condanna ma anche preso in esame tutte le deduzioni difensive per pervenire attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica e sulla base di apprezzamenti di fatto che non sono né contraddittori ne manifestamente illogici e pertanto risultano insindacabili". La Corte di cassazione nella sentenza n. 23700/2021 sopra richiamata, proprio alla luce di un vaglio accurato dei motivi di ricorso, ripresi e ulteriormente illustrati nella memoria difensiva e nei motivi aggiunti del 1.06.2020 a fol 11 e seguenti, di cui qui si lamenta l'omesso esame, ha accolto la censura di cui al capo XIV riguardante il reato di cui all'art. 648 bis commi 1 e 2 cod.pen. e annullato in parte qua la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Cagliari per nuovo esame sul punto. Risulta agli atti del fascicolo e allegato alle conclusioni della difesa che la Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza del 10.11.2021 depositata il 28.01.22, divenuta irrevocabile, in sede di giudizio di rinvio, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo XIV, perché il fatto non sussiste e rideterminato la pena nella misura di anni tredici di reclusione con la conseguente revoca della confisca disposta per equivalente. E' evidente da quanto sopra descritto che i vizi lamentati dalla difesa di Altea nel ricorso e nei motivi aggiunti di cui si discute e si lamenta l'omessa considerazione, erano volti a richiedere una decisione a contenuto valutativo, e non configurano un errore di fatto, bensì di giudizio; senza tenere conto che il pretesi vizi sono stati tutti già oggetto di valutazione da parte del Giudice legittimità con la sentenza n. 23700/2000 sopra richiamata. L'inammissibilità del ricorso straordinario trova convincente base giustificativa non solo nell'indicato principio di decisività dell'errore, ma anche in evidenti esigenze di economia processuale e nella irragionevolezza di una conclusione interpretativa, che, in caso di mancato esame di motivi privi di fondatezza, rendesse necessaria la rescissione della precedente decisione del giudice di legittimità e la sostituzione della stessa con una nuova decisione di contenuto perfettamente identico 3. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende- P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il r
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