CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29054/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ig Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 176 del d.lgs. n. 42 del 2004, alla pena di quattro mesi di reclusione e di 200,00 euro di multa, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del presupposto della non abitualità della condotta ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen.; Considerato che il motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che il fatto non può essere ritenuto di particolare tenuità in virtù della reiterazione delle diverse condotte di impossessamento di beni culturali (aventi ad oggetto, segnatamente, una moneta in bronzo di età bizantina, un applique in bronzo di età tardoantica o altomedievale, tre monete di interesse numismatico - una moneta siciliana del XVII secolo e due monete italiane di epoca post-unitaria -, nonché una medaglia devozionale di interesse numismatico/iconografico/etnoantropologico); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i! 4 lugli