CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 03819/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, Ziohir, ni,rce-yr,-4 D' 4/4.1.1M.1 con la quale la Corte di appello di Cagli~nfermato la sua condanna per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e deduce vizio di motivazione, lamentando che la sentenza impugnata sarebbe elusiva dei motivi d'appello, nonché deduce la violazione degli art. 192 cod. proc. pen. e 99 cod. pen.; rilevato che tutte le censure sono non consentite perché reiterative di analoghe doglianze prospettate in appello e adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale, oltre che a-specifiche, risolvendosi il ricorso in una rilettura delle risultanze istruttorie, allo scopo di dedurre, con riferimento ad esse, la mancanza di motivazione della sentenza che s'impugna; considerato, quanto alla prima censura, che la sentenza argomenta ineccepibilmente (p.6) le ragioni per le quali è stata esclusa la versione alternativa (secondo la quale il ricorrente non aveva udito il suono del citofono) e con tale motivazione il ricorso omette di confrontarsi; rilevato che analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento all'asserita insussistenza della recidiva, con riferimento alla quale la Corte di merito (p. 6 e 7) ha adeguatamente avversato la tesi del ricorrente secondo cui la condotta contestata (siccome violazione non già dell'obbligo principale, ma delle prescrizioni contenute nel decreto applicativo della misura di prevenzione) non sarebbe espressiva della maggiore pericolosità del soggetto agente; rilevato, altresì, che tale censura è stata identicamente riprodotta nel ricorso per cassazione, senza che il ricorrente abbia adempiuto all'onere, che su di lui incombe, di precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame, sicché la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estensor