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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 25538/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28872-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -resistente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 02/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Bologna accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il Giudice di Pace di Bologna aveva revocato la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compensando le spese del giudizio di opposizione.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un motivo.

Il Ministero della Giustizia, intimato, ha depositato atto di costituzione per la partecipazione all’eventuale udienza.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

ACCOGLIMENTO del ricorso.

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Bologna accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il Giudice di Pace di Bologna aveva revocato la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compensando le spese del giudizio di opposizione.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un motivo.

Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva.

Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente si duole che il Tribunale, pur avendo accolto integralmente l’opposizione, abbia compensato le spese valorizzando la contumacia del Ministero, sulla scorta della seguente motivazione: “nulla sulle spese in difetto di costituzione del convenuto” (cfr. pag. 2 dell’ordinanza e pag. 2 del ricorso).

La censura è fondata.

Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza, espressione del principio di causalità, che può essere derogato nei soli casi previsti dall'art. 92 c.p.c., non rilevando a tal fine né la mancata opposizione del convenuto alla domanda dell’attore, né la sua contumacia, poiché in tali casi permane la sostanziale soccombenza della parte, della quale deve tenersi conto nella regolazione delle spese di lite (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015, Rv. 637492; Cass. Sez., 6-1, Sentenza n. 23632 del 17/10/2013, Rv. 628063).

Infatti, “Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere dellespese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale” (cfr. Cass., Sez.6-1, Ordinanza n. 13498 del 29/05/2018, Rv. 649328).

Ne consegue che non può “… darsi meramente rilievo alla "natura dell'impugnazione", o alla "riduzione della domanda in sede decisoria", ovvero alla "contumaciadella controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese” (Cass. Sez. 3, Sentenzan. 21083 de l 19/10/2015, Rv. 637492).

Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con riconoscimento a favore del ricorrente delle spese vive del procedimento di merito, indicate in ricorso in € 125, e del compenso previsto per il primo scaglione della tariffa (€ 354, di cui € 63 per fase di studio, € 63 per fase introduttiva, € 133 per fase di trattazione ed € 95 per fase di decisione) ulteriormente decurtato del 30% ex art. 4, comma quarto, del D.M. n. 55 del 2014, e così per un totale di € 247,80 oltre accessori di legge”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, ritenendo tuttavia oppurtuna la cassazione con rinvio, affinché il giudice di merito possa quantificare le spese relative al giudizio di oppposizione tenendo conto dell’attività difensiva in esso effettivamente svolta dall’odierno ricorrente.

La memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale dalla parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto al motivo di ricorso, del quale essa è meramente riproduttiva.

Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Bologna, in differente composizione.

PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale diBologna, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28872-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -resistente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 02/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Bologna accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il Giudice di Pace di Bologna aveva revocato la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compensando le spese del giudizio di opposizione. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un motivo. Il Ministero della Giustizia, intimato, ha depositato atto di costituzione per la partecipazione all’eventuale udienza. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Bologna accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il Giudice di Pace di Bologna aveva revocato la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compensando le spese del giudizio di opposizione. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un motivo. Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente si duole che il Tribunale, pur avendo accolto integralmente l’opposizione, abbia compensato le spese valorizzando la contumacia del Ministero, sulla scorta della seguente motivazione: “nulla sulle spese in difetto di costituzione del convenuto” (cfr. pag. 2 dell’ordinanza e pag. 2 del ricorso). La censura è fondata. Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza, espressione del principio di causalità, che può essere derogato nei soli casi previsti dall'art. 92 c.p.c., non rilevando a tal fine né la mancata opposizione del convenuto alla domanda dell’attore, né la sua contumacia, poiché in tali casi permane la sostanziale soccombenza della parte, della quale deve tenersi conto nella regolazione delle spese di lite (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015, Rv. 637492; Cass. Sez., 6-1, Sentenza n. 23632 del 17/10/2013, Rv. 628063). Infatti, “Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere dellespese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale” (cfr. Cass., Sez.6-1, Ordinanza n. 13498 del 29/05/2018, Rv. 649328). Ne consegue che non può “… darsi meramente rilievo alla "natura dell'impugnazione", o alla "riduzione della domanda in sede decisoria", ovvero alla "contumaciadella controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese” (Cass. Sez. 3, Sentenzan. 21083 de l 19/10/2015, Rv. 637492). Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con riconoscimento a favore del ricorrente delle spese vive del procedimento di merito, indicate in ricorso in € 125, e del compenso previsto per il primo scaglione della tariffa (€ 354, di cui € 63 per fase di studio, € 63 per fase introduttiva, € 133 per fase di trattazione ed € 95 per fase di decisione) ulteriormente decurtato del 30% ex art. 4, comma quarto, del D.M. n. 55 del 2014, e così per un totale di € 247,80 oltre accessori di legge”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, ritenendo tuttavia oppurtuna la cassazione con rinvio, affinché il giudice di merito possa quantificare le spese relative al giudizio di oppposizione tenendo conto dell’attività difensiva in esso effettivamente svolta dall’odierno ricorrente. La memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale dalla parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto al motivo di ricorso, del quale essa è meramente riproduttiva. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Bologna, in differente composizione. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale diBologna, in
Decreto Cassazione n. 25538/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris