Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2024

Cassazione n. 05889/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 27.000,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ed applicata la diminuente per il rito, articolando un solo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena; Considerato che il motivo espone censure prive di specificità e comunque manifestamente infondate, perché le stesse non indicano qual è il profilo del trattamento sanzionatorio criticato, e perché, comunque, la pena base è stata determinata nel minimo edittale ed il giudizio di equivalenza della recidiva reiterata specifica con le circostanze attenuanti generiche è stato correttamente motivato, in considerazione del fatto che l'imputato annovera numerosi precedenti cadenzati nel tempo, ed ha manifestato di non aver avuto remore a ricadere nel delitto nonostante la carcerazione scontata, per effetto di condanna ad una lunga pena detentiva, poco prima del reato per cui si procede; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 27.000,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ed applicata la diminuente per il rito, articolando un solo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena; Considerato che il motivo espone censure prive di specificità e comunque manifestamente infondate, perché le stesse non indicano qual è il profilo del trattamento sanzionatorio criticato, e perché, comunque, la pena base è stata determinata nel minimo edittale ed il giudizio di equivalenza della recidiva reiterata specifica con le circostanze attenuanti generiche è stato correttamente motivato, in considerazione del fatto che l'imputato annovera numerosi precedenti cadenzati nel tempo, ed ha manifestato di non aver avuto remore a ricadere nel delitto nonostante la carcerazione scontata, per effetto di condanna ad una lunga pena detentiva, poco prima del reato per cui si procede; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 05889/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris