CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05566/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorsoiscritto al n. 04436 /20 2 2 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA];rappresentata e difes a da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procuraallegata al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege ; -ricorrente- nei confronti di Ministero della Giustizia; rappresentat o e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- per la cassazione della sentenzan. 7092 /202 1 della CORTE d’APPELLO di ROMA, pubblicata il 28 ottobre 2021; udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art.447 - bis cod. proc. civ., depositato il 28 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] convenne il Ministero della Giustizia dinanzial Tribunale di Roma, deducendo che: - in quanto dipendente, sino al maggio 2012, del Ministero convenuto,Dipartimento della Giustizia Minorile, le era stato concesso, dal febbraio 1990, l’uso di un alloggio demaniale di pr oprietà dell’amministrazione, situato in prossimità dell’Istituto P enitenziario presso il quale prestava servizio; -dopo essere stata immessa n ella detenzione dell’ alloggio dal 1 ° luglio 1991, aveva ricevutodall’amministrazione, in corso di rapporto, dapprima,una nota con la liquidazione del l’importo del canone dovuto in base ai parametri del “libero mercato” e, successivamente, un provvedimento in cui la si avvertiva che , a decorrere dal 1°gennaio 1994, il canone stesso sarebbe stato determinato in base alla legge sull’equo canone; -dal settembre 2002 , dopo aver riscontrato che i codici sul modello F23, sino ad allora utilizzato per il pagamento dei canoninella misura di Euro 174,99 mensili, non risultavano più validi e non erano più accettati, ella, non avendo avuto indicazioni sulle nuove modalità di adempimento, né avendo ricevuto nuovi codi ci o nuovi modelli, era stata costretta ad interrompere i versamenti, che aveva potuto riprendere solo dal gennaio 2011, momento a partire dal quale aveva effettuatoversamenti mensili di importo pari a 200,00 Euro; - c on nota prot. n .5883 del 26 luglio 2012, il Ministero le aveva comunicato che, in base alla determinazioneeffettuata dall’Agenzia del Demanio secondo il parametro del “libero mercato” , ella avrebbe dovuto pagareun canone mensile pari ad Euro 375,00 (a far tempo dal 1999) e ad Euro 597,00 a far tempodal settembre 2011; pertanto, il creditocomplessivo vantato dall’ amministrazione nei suoi confronti – per i canoni nonversati tra il 2002 e il 2 011, nonché per le differenze tra l’ammontare dovuto e il minore ammontare versato negli altri periodi –era stimabile in circa 36.186,89 Euro. Sulla base di queste deduzioni – ed argomentando in diritto sull’infondatezza delle ragioni poste a fondamento del provvedimento notificatole – [OSCURATO:PERSONA] domandò: a) in via principale , che fosse accertato che l’ammontare del c anone di occupazione dell’alloggio avrebbe dovuto essere determinato in base alla normativa sull’equo canone di cui allalegge n. 372/19 7 8 ( anziché in base al parametro del “libero mercato”) con conseguente declaratoria di illegittimità, invalidità e/o inefficaciadella pretesa vant ata dall’ amministrazione con la nota prot. n. 5833del 26 luglio 2012, quanto meno per le mensilità maturate anteriormente alla notifica del provvedimento , avvenuta in data 8 agosto 2012; b) in v ia subordinata , che fosse accertata la responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell’ amministrazione perché, in violazione dei doveri di correttezza e bu o na fede, a veva omesso per ben 14 anni di comunicare l’importo da corrispondere e le modalità per adempiere, con conseguente condanna della stessa al risarcimentodel danno provocatole con tale condotta , liquidabile nella somma di Euro 36.186,89 (o in quella diversa ritenutadi giustizia), con compensazionetra le rispettive pretese; c) sempre in v ia subordinata, che fosse dichiarata la prescrizione de l diritto dell’amministrazione creditrice con riguardo aicanoni anteriori a cinque anni dalla notifica del predettoprovvedimento amministrativo . Nella contumacia del Ministero della Giustizia , il Tribunale accolse la domanda principalee dichiarò che il canone dovuto dalla ricorrente perla fruizione dell’alloggio di servizio doveva essere determinato ai sensi degli artt. 12 ss. della leggen. 392 del 1978. 2. Il Ministero propose appello dinanzi alla Corte territoriale di Roma e nel relativo giudiziol’appellata ripropose, ex art.346 cod. proc. civ., le domandesubordinate rimaste assorbite all’esito d el giudizio di primogrado per effetto dell’accoglimento di quella principale . la Corte capitolina, in accoglimento dell’ impugnazione dell’amministrazione statale, ha rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che l’art. 23 della legge n. 146/1998 – nel richiamare, ai fini della disciplina del rapporto di locazione avente ad oggettogli immobili del demanio e del patrimonio dello S tato desti nati usoabitativo dei dipendenti pubblici , non solo la legge 27 luglio 1978, n. 392, ma anche le sue “successivemodificazioni” – avrebbe operato un rinvio dinamico (non formale o statico ) per effetto del quale sarebbero risultate applicabili tutte le modifiche intervenute successivamente alla predetta legge , tra cui l’art. 14 della legge n. 431/1998, che, abrogando sostanzialmente il c.d. equo canone , avrebbedeterminato l’adeguamento dei canoni alla stregua dei criteri di cui alla leggen. 537/1993, sulla base di prezzi praticati in regime di libero mercato. 3.P ropone ricorso per cassazione Luigina P ace, sulla base di tre motivi. Rispondecon controricorso il Ministero della Giustizia . La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. La sola parte controricorrente hadepositato memoria, con la quale ha evidenziato che,nelle more del presente procedimento, il T ribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi sull ’ opposizione proposta dalla ricorrente avverso l’atto diingiunzione ex art.2 R.D. 639/1910, emesso dal Ministero dellaGiustizia per il pagamento d ella somma pretesa a titolo dicanoni per la conduzione dell’alloggio di servizio concessole , con sentenzapassata in giudicato avrebbe dichiarato prescritti i canoni anteriori al2007 e quindi dovuti quelli relativi al periodo successivo. 4. C on il primo motivo viene denunciat a « Violazione e falsa applicazione degli artt. 437 e 156, co. 2 e 3 , c.p.c. in relazione all’art.360, nn. 3 e 4 c.p.c. –Nullità della sentenza di appello». La ricorrente deduce che la Corte d’appello, nel pr onunciare la sentenza impugnata , ha omesso di dare lettura del dispositivo in udienza, violando la regola stabilita, per i giudizi d’appellosoggetti al rito del lavoro, dall’art. 437 cod. proc. civ.. Sostiene che tale violazione avrebbe implicato la nullità della sentenza per mancanza di un requisito indi spensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, dal momento che l’omissione della lettura del dispositivoin udienza precluderebbe ineluttabilmente la possibilità di ancorare il momento della decisione alla data dell’udienza stessa. Aggiunge che tale inderogabile regola non avrebbe potuto essere elusa in ragione dellacircostanza che nella fattispecie la discussione orale in udienza era stata sostituita dallo s cambio di note scritte, in conformità alle previsioni contenute nella normativa emergenziale varata a seguito della pandemia da C ovid - 19 ; reputa , infatti, che , in seguito allasostituzione dell’udienza in presenza con quella cartolare, la Corte d’appello avrebbecomunque dovuto provvedere alla redazione del dispositivo contestual mente all’ assunzione della decisione nel relativo verbale, disponendone, poi , la comunicazione alle parti costituite; evidenzia che a tale incombente non si era invece provvedutoe che la sentenza era stata depositata in data 28 ottobre 2021, ad oltre un mese di distanza dall’udienza cartolare del 15 settembre precedente. 5. Con il secondo motivo viene denunciata « Violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n 4 c.p.c.». La ricorrente si duole dell’omessa pron uncia della Corte d’ appello sulledomande subordinate di risarcimento del danno e di accertamento della prescrizione del credito vantato dalla pubblica amministrazione nei suoi confronti, sebbene le stesse, dopo essere rimasteassorbite in primogrado all’esito della statuizione di accoglimento della domanda principale, eranostate da lei debitamente riproposte in appello, ai sensi dell’art.346 cod. proc. civ.. Sostiene che il vizio di omessa pronuncia sulle domande subordinate, inalcun modo esaminate nella sentenza impugnata, non potrebbe ritenersiescluso per effettodella clausola di stile con la quale, dopo essersi pr onunciata esclusivamente sulla domanda principale , attinente alle modalità di calcolo del canone, la Corte d’ appello ha statuito che “ restano assorbi t e tutte le altre questioni ” (pag.4 della sentenza). 6.Con il terzo motivo, proposto in via subordinata per l’ipotesi di rigetto del precedente , viene denunciata « Violazione e falsa applicazione degli artt. 132, co.2, n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, n.4 c.p.c.». La ricorrente sostiene che , qualora si ritenesse che la c lausola surrichiamata valga ad escludere la dedotta omessa pronuncia sulle domande subordinate ri proposte in appello, dovrebbe pur sempre rilevarsi il difetto assoluto di motivazione di tale assertiva statuizione , la quale sarebbe altresì erronea in iure , atteso che l e questioni riproposte con le predette domande (in particolare,quella relativa alla prescrizione) non avrebbero potuto reputarsi assorbite dall’accoglimentodell’appello in punto di legge applicabile e modalità di determinazione del canone. 8. I l primo motivo pone la questione di diritto processuale di particolare rilevanza concernente gli effetti del mancato deposito telematico del dispositivo contestualmente alla deliberazione assunta all’esito dell’udienza cartolare, nella fattispecie tenutasi il 15 settembre 2021, in applicazione della normativa speciale dettata per il periodo pandemico. 8.a.Secondo il tradizionale, consolidato orientamento di questa Corte, recentemente ribadito, nei giudizi regolati dal rito lavoro o locatizio, l’omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione determina la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione, sicché, quando l’omissione abbia riguardato la decisione assunta dal giudice d’appello, la Corte di cassazione, ove la nullità sia stata dedotta come motivo di impugnazione, deve limitare la pronuncia alla declaratoria di nullità con rimessione della causa al giudice di secondo grado senza decidere nel merito, trovando applicazione tale ultima regola, desumibile dagli artt.353 e 354 cod. proc. civ.(applicabili ratione temporis), esclusivamente nei rapporti tra il giudizio d’appello e quello di primo grado(Cass. n. 4620 del 1999; Cass. n.13165 del 2009; Cass. n.23305 del 2014; Cass.n. 25075 del 2025). 8.b.Si pone la questione se su questo consolidato princi pi o incida la circostanza che nella concreta fattispecie processuale l’udienza pubblica di discussione venga sostituita dalla trattazione camerale scritta, sia che ciò avvenga in applicazione della normativa speciale dettata per l’emergenza pandemica dagli artt. 83 d.l. n. 18/2020 (conv., con modif.,nella l. n. 27/2020), come modificato dall’art.221 d.l. n. 34/2020 (conv., con modif., nella l. n. 77/2020), e 23 d.l. n. 137/2020 (conv.,c on modif. , nella l . n.176 / 2020 ), come modificato dal d.l. n.105/2021 (conv., con modif., nella l. n. 126/2021) ; sia che avvenga,a regime, per effetto de l provvedimento con cui il giudice, ai sensi dell’art. 127-ter c od. proc. civ. (inserito dall’art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. n. 149/2022), sostituisce l’udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte; provvedimento di cui le Sezioni Unite hanno recentemente affermato l’ammissibilità, a determinate condizioni, anche nel processo del lavoro (Cass., Sez. Un., n. 17605 del 2025). La questione non è di univocasoluzione. 8.c. S econdo un primo orientamento, il venir meno , in questa ipotesi, per previsione legislativa, del principio dell’ oralità non inciderebbe sul l a persiste n te applicazione del diverso principio dell’immediatezza: pertanto,in seguito alla sostituzione dell’udienza in presenza con quella cartolare (e alla conseguente sostituzione della letturadel dispositivo in udienza con il deposito telematico dello s tesso : Cass., Sez. lav., n. 11920 del 2025), sarebbe comunque necessario che tale ultimo atto processuale fosse postoin essere lo ste s so giorno già fissato per l’udienza o comunque a seguito della camera di consiglio, con la conseguenza che l’omissione dell’atto , equivalendo alla mancata lettura, determin erebbe la nullità della sentenza ( in tal senso, Cass., Sez. 3, n. 15993 del 2024 ; Cass. , Sez. 3, n.25075 del 2025, cit.). 8.d. A questo orientamento se ne contrappone, tuttavia , uno di segno opposto, secondo il quale la mancata comunicazione del dispositivo, in esito all’udienza cartola r e a trattazione scritta , non sarebbe causa di nullità, anche in ragione dell ’ insussistenza di un divieto espresso di annotazione postuma, nel fascicolo telematico, di atti processuali precedenti , sicché la lettura del dis positivo ben potrebbe essere registrata successivamente alla data dell’udienza , contestualmente alla registrazione del deposito della minuta ( C ass., Sez. lav., n. 17587 del 2024; v. anche Cass., Sez. lav., n. 13176 del 2024). 8.e. Le Sezioni Unite – nell’affermare l’ammissibilità , a certe condizioni, della trattazione camerale scritta in luogo dell’udienza pubblica di discussione nel processo del lavoro(e, dunque, nel reputare sacrificabile, entro certi limiti, nell’ambito di questo rito, il principio dell’oralità) –hanno precisato che la predetta trattazione scritta « non deroga all’essenzialità del deposito del dispositivo (e della sentenza contestuale, salvo diverso avviso del giudice) ai sensi dell’art. 429 cod. proc. civ., ciò essendo ora garantito dalla pubblicazione automatica» (Cass. Sez. Un., n. 17605 del 2025, cit., [OSCURATO:PERSONA]). La precisazione non sembra tuttavia sufficiente ad escludere con certezza che in tale ipotesi possa essere sacrificato anche il principio dell’immediatezza,poiché le stesse Sezioni U nit e hanno aggiunto, sia pure con riferimento alle sole peculiarità della legislazione emergenziale pandemica, che il legislatore durante l’emergenza pandemica ha adottato in via generale lo schema camerale per la trattazione dei processi civili: uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione della controversia con provvedimento da adottare fuori dall’udienza, valido per tutti i giudizi (…); tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l'impugnazione decorrono poi dalla data della comunicazione telematica». Il supremo consesso di questa Corte ha poi richiamato, oltre a Cass., Sez. lav., n. 13176 del 2024, proprio la citata Cass.,Sez. lav., n. 17587 del 2024, per evidenziare come, in questa fattispecie, «vigente l’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento di merito la lettura del dispositivo fosse stata registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta, in nome del fatto che nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale" e che l’annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti non è di per sé vietata dalla legge»(Cass. , Sez. Un., n. 17605 del 2025, cit., Punto XIdella Motivazione). 8.f. La particolare rilevanza dell ’ illustrata questione di diritto processuale, unitamente alla non univocità della sua soluzione allo stato attuale della evoluzione del diritto vivente sul tema, inducono a ritenerne opportunala trattazionein pubblica udienza, sentiti i difensori delle p arti ed acquisito l’avviso e le conclusioni d el P rocuratore Generale. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo