CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 27366/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31472-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1779/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: -il Tribunale, nell’ambito di un giudizio di divisione promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del germano [OSCURATO:PERSONA], previa dichiarazione di apertura della successione in morte della madre [OSCURATO:PERSONA], deceduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettò l’eccezione d’usucapione, avente a oggetto un immobile, proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA]; -la Corte d’appello di Napoli rigettò l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così confermando la sentenza non definitiva di primo grado, sulla base, in sintesi delle due seguenti rationes decidendi: a) [OSCURATO:PERSONA] aveva goduto dell’immobile, quando la madre era in vita, per concessione della medesima e, alla morte di costei, uti condominus, unitamente agli altri eredi, militando in tal senso la svolta istruttoria; b) in ogni caso dal decesso della madre, risalente all’anno 1996, alla domanda, proposta con la riconvenzionale del 13/1/2010, non era trascorso il ventennio di legge; -avverso la sentenza d’appello ricorrono le insoddisfatte appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; osserva 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “mancata e/o erronea applicazione degli artt. 1140 c.c., 1141 c.c., 1144 c.c., 1158 c.c., 1163 c.c., 2697 c.c., 228 e ss. c.p.c., 115, 1° comma, c.p.c.”. I ricorrenti, dopo aver riportato varie sentenze di legittimità, addebitando alla decisione d’appello di non averne fatta corretta applicazione, incentrano la censura sull’addebito di aver la Corte locale “trascurato completamente l’istruttoria espletata”, in particolare ignorando il risultato dell’interrogatorio formale, attraverso il quale i germani Raffaele e Salvatore avevano “confessato” che l’inizio del possesso di [OSCURATO:PERSONA] risaliva al [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che lo stesso si era protratto pubblicamente per un periodo ultraventennale; per contro le testimonianze avrebbero dovuto assumere un valore relativo. 1. 1. La doglianza non supera loscrutinio d’ammissibilità. La Corte locale si è conformata ai principi di diritto più volte enunciati da questa Corte, a mente dei quali il coerede che dopo la morte del "de cuius" sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus". Non è, al riguardo, univocamente significativo che egli abbiautilizzato ed amministrato il bene ereditario e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione "iuris tantum" che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse degli altri (Sez. 2, n. 10734, 4/5/2018, Rv. 648439, ex multis). Con apprezzamento di merito, in questa sede non censurabile, il Giudice ha escluso essere rimasto provato che [OSCURATO:PERSONA] abbia manifestato la sua univoca signoria ad excludendum, avendo utilizzato l’immobile in virtù del permesso maternoe dalla morte di costei non era comunque trascorso il ventennio di legge. È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge le ricorrenti sollecitano -non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente -un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). Nella sostanza le ricorrente, sotto l’usbergo dell’asserita violazione di legge instano per un inammissibile riesame di merito, peraltro al di là delle ipotesi contemplate dal vigente art. 360, n. 5, cod. proc. civ. e in ipotesi nella quale, come si è sopra visto, non è neppure possibile vocare il vizio contemplato dal predetto n. 5, vertendosi nel caso di “doppia conforme”. La dedotta “confessione”, che, comunque, sulla base di quel che riferiscono i ricorrenti, appare del tutto impropriamente ostentata (non vertendo sui fatti, ma sulla qualificazione di essi), non è scrutinabile per assoluto difetto di specificità, poiché non autosufficiente, non constando allegazione del verbale. 2. Il secondo motivo, con il quale i ricorrenti denunciano “mancata applicazione dell’art. 11, 4° comma della Costituzione, dell’art. 132, n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att.c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, è inammissibile essendo diretto a censurare la motivazione, peraltro in presenza di doppia conforme. Solo per completezza d’argomento va ricordato che qui si è ben lungi dall’ipotesi della motivazione apparente, avendo la Corte di merito offerto un compiuto costrutto motivazionale, che i ricorrenti mostrano di non condividere (sulla nozione di motivazione apparente si rinvia, ex multis, a Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145, ex multis; ma già S.U. n. 22232/2016). 3. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". 4. Essendo le controparti rimaste intimate non v’è luogo a statuizione sul capo delle spese. 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri