CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 36268/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31255/2021 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA[C.F. 8018440587], in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]] r appresentat a e difesadagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliati in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], 101, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso il decreto della Corte d’Appello di Perugia , n. 25 5 /202 1 , depositatoin data 11 maggio 2021. R.G.N. 31255/2021 Ud. 09/11/2022CC Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] R.G. 31255/2021 Pagina nr.2 di 7 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 9 novembre2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data 11 maggio 2021 la Corte d’Appello di Perugia-decidendo sull’opposizione del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA avverso il decreto ex art. 3, comma 4, L. 89/2001 che aveva liquidato in favore dell’odierna controricorrente la somma di € 1.200,00 a titolo di equo indennizzo per l’eccessiva durata di un procedimento (sempre per equa riparazione) protrattosi, compresa la fase del giudizio di ottemperanza, per tre anni oltre il termine di durata ragionevole- ha accolto in minima misura i motivi di opposizione del citato MINISTERO, operando unicamente la riduzione della somma riconosciuta in favore di [OSCURATO:PERSONA] da ll’importo € 1.200,00 - liquidato in sede di decreto ex art. 3, comma 4, L. 89/2001- ad € 1.150,00. Tale riduzione è stata disposta dalla Corte territoriale in considerazione del valore del giudizio presupposto e della conseguente necessità di applicare il limite previsto dall’art. 2-bis, comma 3, L. 89/2001. 2. Avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia propone ora ricorso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. Resiste con controricorsoRITA PROIETTI. 3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1, c.p.c. 4. La controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 - bis .1, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 4, L. 89/2001, e 6, par. 1, Conv. EDU. R.G. 31255/2021 Pagina nr.3 di 7 Il ricorrente si duole del mancato accoglimento, da parte della Corte territoriale, dell’eccezione di tardività del ricorso ex L. 89/2001. Sottolinea il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA che la PROIETTI , dopo aver già ottenuto un’ordinanza di assegnazione delle somme in sede esecutiva, aveva poi proposto giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo. Il ricorrente Ministero , quindi, argomenta che il termine semestrale ex art. 4, L. 89/2001 avrebbe dovuto essere calcolato con riferimento all’ordinanza di assegnazione in data 13 luglio 2016 (a fronte di un’istanza di equa riparazione depositata nel 2019) e non con riguardoal la definizione del successivo giudizio di ottemperanza, in quanto quest’ultimo si sarebbe tradotto in un’attività del tutto superflua ai fini della tutela del diritto dell’odierna controricorrente, da ritenersiintegralmente soddisfatto con l’adozione dell’ordinanza di assegnazione in sede esecutiva. Con questa censura, pertanto, dopo una ricostruzione dell’orientamento progressivamente formatosi nella giurisprudenza di questa Corte in ordine ai rapporti tra procedimento di cognizione e fase esecutiva ai fini dell’applicazione dell’art. 4, L. 89/2001, si deduce che, diversamente opinando, verrebbe a concedersi alla parte che invoca il riconoscimento dell’equo indennizzo la possibilità di procrastinare indefinitamente il decorso del termine ex art. 4, L. 89/2001, semplicemente attivando in sequenza plurimi -anche se superflui-procedimenti esecutivi o di ottemperanza. 1.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 3, L. 89/2001. Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA deduce il proprio difetto di legittimazione passiva (rectius di titolarità del lato passivo del rapporto obbligatorio), argomentando che il giudizio presupposto (a propria volta instaurato per conseguire la liquidazione di un equo indennizzo) si è articolato in una fase di cognizione (ex L. 89/2001) R.G. 31255/2021 Pagina nr.4 di 7 ed una fase di esecuzione innanzi al giudice ordinario, edi n una fase di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo, dovendosi, conseguentemente, ritenere che, in relazione a tale ultima fase, il soggetto titolare del lato passivo dell’obbligazione exL. 89/2001 sia il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 1.2. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. In particolare, la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine al profilo dello “scomputo della durata del giudizio di cognizione derivante dalla parcellizzazione del credito e del giudizio di ottemperanza in ragione dell’abuso dei poteri processuali”. Il ricorso, infatti, richiama le proprie precedenti difese con le quali aveva dedotto: 1) la condotta abusiva della ricorrente consistente nel la proposizione del (primo) procedimento per equa riparazione -che costituisce giudizio presupposto del presente (secondo) procedimento per equa riparazione- in modo separato dalle altre 130 parti del primo giudizio presupposto, in tal modo generando un abusivo allungamento dei tempi del primo procedimento per equa riparazione; 2) l’abuso dei poteri processuali della ricorrente, la quale, dopo aver ottenuto in sede civile provvedimento di assegnazione da parte del giudice dell’esecuzione, aveva poi promosso un giudizio di ottemperanzada ritenersi superfluo. 2. Ritiene la Corte che il secondo motivo di ricorso del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA sollevi profili che ne rendono opportuno l’esame in sede di pubblica udienza. 2.1. Da un lato, infatti, deve essere richiamato l’orientamento di questa Corte, che già in passato ha affermato che, in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la parte che intende accampare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla R.G. 31255/2021 Pagina nr.5 di 7 non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e a giudici amministrativi deve convenire in giudizio sia il Ministero della Giustizia che la Presidenza del Consiglio (oggi il MEF), non potendo valere la regola della prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto a un altro, con la conseguenza che il giudice, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascun processo, dovrà determinare separatamente l'importo gravante su ognuna delle Amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva competenza, posto che la legge individua in maniera disgiunta i soggetti passivamente legittimati per l'eccessiva durata di procedimenti diversi, seppur collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazione autonomi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15603 del 07/07/2006). Poiché nel caso in esame l’odierno ricorrente Ministero aveva dedotto come specifico motivo di opposizione il profilo della parziale assenza di titolarità passiva dell’obbligazione indennitaria , appare applicabile la regola posta dall’art. 4 della legge n. 260/1958, da questa Corte ritenuta operante con specifico riferimento alla materia di cui alla legge n. 89/2001 anche nell’ipotesi in cui l' errore d'identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 8049 del 21/03/2019). Si pone, a questo punto, la questione della possibilità di estendere tali principi anche all’ipotesi qui in esame - in cui l’eccezione è volta a contestare non la titolarità integrale dell’obbligazione dedotta in giudizio, bensì solo il parziale difetto di titolarità- e, conseguentemente, di pervenire alla cassazione dell a decisione gravata, per non avere la medesima provveduto a disporre la notificazione anche nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. R.G. 31255/2021 Pagina nr.6 di 7 2.2. Dall’altro lato, tuttavia, si deve rammentare - anche in relazione ai profili sollevati dal primo motivo di ricorso- quanto precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte nel 2019 (Cass. Sez. U - Sentenza n. 19883 del 23/07/2019), quando questa Corte, rivedendo il proprio precedente orientamento anche alla luce della sentenza della Corte EDU Bozza c. Italia del 14 settembre 2017, ha affermato che, ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 4 della l. n. 89 del 2001, nel testo modificato dall'art. 55 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2018, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato-debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva, precisando ulteriormente che il giudizio di ottemperanza promosso all'esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo di cui alla l. n. 89 del 2001 deve considerarsi sul piano funzionale e strutturale pienamente equiparabile al procedimento esecutivo e da valutare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo. La ricostruzione in termini unitari del rapporto tra giudizio di cognizione e successivi rimedi procedimentali esecutivi solleva , invero, il problema di valutare se la proposizione del giudizio di ottemperanza per effetto della inidoneità della procedura esecutiva ordinaria ad assicurare l’effetti vo soddisfacimento del credito non possa essere causalmente ricondotta nell’ambito della responsabilità del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, quale componente di danno che comunque scaturisce dalla mancata integrale ed effettiva tutela del diritto ad una durata ragionevole del processo nella sede ordinaria e , R.G. 31255/2021 Pagina nr.7 di 7 quindi, al soggetto di diritto pubblico chia mato a rispondere per quest’ultima violazione. 2.3. In sintesi, quindi, se, da un lato, sembranoravvisabili ragioni, anche sul piano del diritto positivo, per escludere la titolarità in capo al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del lato passivo dell’obbligazione indennitaria in relazione alla componente di durata non ragionevole del giudizio costituita dal giudizio di ottemperanza finalizzato a dare effettiva esecuzione alla suddetta obbligazione comunque accertata in sede ordinaria, è però vero, dall’altro lato, che la visione unitaria della fase di cognizione e della fase esecutiva, affermata a far tempo dal 2019 sulla scorta dei principi dettati dalla Corte EDU, solleva il problema della conciliabilità tra tale principio e la scissione della titolarità del lato passivo dell’obbligazione in questione in dipendenza della sede esecutiva -ordinaria o di ottemperanza- adita dal soggetto leso dalla durata irragionevole del giudizio. 3. Pertanto, in virtù della problematicità della questione esposta e della sua valenza di carattere generale nell’ambito dei procedimenti di equa riparazione, deve disporsi il rinvio del ricorso a nuovo ruolo per la fissazione della discussione in sede di pubbli