Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 43240/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n ato a Castellammare di Sta bia il 25/02/1942 avverso la sente nza del 28/09/2021 della C orte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed all'applicazione della recidiva; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa in data 04/07/2017 dal Tribunale dì [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi b), c), d) per essere gli stessi estinti per prescrizione con revoca dell'ordine di demolizione e rideterminava la pena per il residuo reato di cui al capo e)- art 349, comma 2, cod.pen. - in anni cinque e mesi tre di reclusione; in ordine al reato di cui al capo a) dell'imputazione in primo grado era stata emessa declaratoria di improcedibilità per violazione del divieto di bis in idem.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 349 cod.pen. e correlato vizio di motivazione.

Argomenta che, a seguito dell'istruttoria dibattimentale, era emerso che l'Orsini era il custode dell'immobile in sequestro ed il proprietario del suolo ma non il committente dei lavori abusivi, la cui prosecuzione aveva integrato la condotta di violazione dei sigilli; una mera condotta inerte, secondo la giurisprudenza di legittimità, non poteva integrare il reato contestata, essendo necessaria la prova della consapevole adesione del custode al programma di edificazione abusiva; lamenta, poi, che la Corte territoriale non aveva motivato in ordine alla richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 350 cod.pen.

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 99, comma 4, cod.pen. e correlato vizio di motivazione, lamentando che, nonostante specifico motivo di gravame, la Corte di appello non aveva motivato in ordine alla richiesta di esclusione della recidiva, basata dal primo giudice, in maniera laconica, sulla sola esistenza di precedenti penali.

Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 62-bis cod.pen. e correlato vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello, nel denegare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, si era limitato a richiamare le vosegyve- argomentazioni del primo giudice, che aveva dato erronevbstativo alle dimensioni del manufatto abusivo, circostanza che non poteva essere valutata ai fini della determinazione della pena e della valutazione di applicabilità delle circostanze attenuanti generiche perché relativa al capo a) dell'imputazione per il quale in primo grado era intervenuta declaratoria di improcedibilità per violazione del divieto di bis in idem.Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

Il difensore dell'imputato ha depositato memoria contenenti due motivi nuovi, con i quali, con riferimento ai motivi secondo e terzo del ricorso principale, si deduce il vizio di omessa motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed all'applicazione della recidiva.

3. La difesa del ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Il motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (cfr. pag 6 e 7, ove si evidenziano ed analizzano complessivamente plurimi elementi di fatto, dimostrativi della riconducibilità delle opere abusivamente realizzate con violazione dei sigilli alla condotta dell'imputato, proprietario e nella disponibilità di fatto del manufatto abusivo nonchè custode giudiziario dell'area in sequestro, ove erano stati realizzati i lavori senza il permesso di costruire), confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).

Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425).

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).2.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, ed i correlati motivi nuovi, sono fondati.

È pacifico, innanzitutto, che, nell'ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, le due motivazioni si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione.

Allorché, quindi, le due sentenze concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (Sez.3, n.44418 del 16/07/2013, Rv.257595; Sez. 2 n. 34891 del 16.05.2013, Rv. 256096, non massimata sul punto; Sez. 3, n. 13926 del 1.12.2011, dep. 12.4.2012, Rv. 252615).

Ed è altrettanto pacifico che se l'appellante "si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e risolte dal primo giudice oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relationem e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati.

Quando, invece, le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure e a richiamare la contestata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi senza farsi carico di argomentare sulla fallacia o inadeguatezza o non consistenza dei motivi di impugnazione", (cfr. ex multís Sez.3, n. 27416 del 01/04/2014, Rv.259666; Sez.4, n.6779 del 18/12/2013, dep.12/02/2014, Rv. 259316; Sez.6, n.35346 del 12/06/2008, Rv.241188). [OSCURATO:PERSONA] di appello, quindi, nella ipotesi in cui l'imputato, con precise considerazioni, svolga specifiche censure su uno o più punti della pronuncia di primo grado, non può limitarsi a richiamarla, ma deve rispondere alle singole doglianze prospettate.

In caso contrario, viene meno la funzione del doppio grado di giurisdizione ed è privo di ogni concreto contenuto il secondo controllo giurisdizionale (cfr. Sez.3, n.24252 del 13/05/2010, Rv.247287).

La Corte territoriale non si è uniformata a tali principi, rinviando, da un lato, alla sentenza di primo grado e non esaminando, dall'altro, le specifiche censure rivolte con l'appello a quella pronuncia con riferimento all'applicazione della recidiva ed al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche (censure, peraltro, anche riportate nella sentenza impugnata nella parte relativa all'esposizione dei motivi di appello, cfr. pag 3).

Deve, quindi essere ribadito il principio più volte espresso da questa Corte regolatrice, alla stregua dei quali la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione, e si pone dunque fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione "per relationem", se si limita a riprodurre la decisione confermata, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi (Sez.6, n.49754 del 21/11/2012, Rv.254102; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Rv. 233082).

Tale omissione motivazionale, pertanto, vizia sul punto la sentenza impugnata e ne impone l'annullamento parziale.

3. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata con rinvio limitatamente alla omessa motivazione sulla richiesta di esclusione della recidiva e di applicazione delle circostanze attenuanti generiche; il ricorso, poi, va dichiarato inammissibile nel resto.

Il ricorrente non deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, stante il parziale annullamento della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa motivazione sulla richiesta di esclusione della recidiva e di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso il 30/09/2022 Il Consigliere esten re Il Presidente dr~i. l(onella S • [OSCURATO:PERSONA] /IO» [OSCURATO:PERSONA].R.P.

CENTRALE , • i \ .,s i-,-i,i.)L.,,e „...,_ l\ , ,..,,,., • r?i.< e -'' `rì`-‘- .

L•-.) ..., i o.-,-.' i ::ii_.,:: i), c,. ,,, .. 2 . , , (-\ .i, ,_ .,, i ,,,,,i-;,k,,,Ii',-,_,,,A- 'K.. i ., v . . , . ik. o '. -,.,..,. .:',/v_-..,. (2, ..-: , I i _ . ..‘,,,k_ ,, ,.'U'-)•;:. .,r..,'")---\, •', ...L-k,k---• ..(

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n ato a Castellammare di Sta bia il 25/02/1942 avverso la sente nza del 28/09/2021 della C orte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed all'applicazione della recidiva; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa in data 04/07/2017 dal Tribunale dì [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi b), c), d) per essere gli stessi estinti per prescrizione con revoca dell'ordine di demolizione e rideterminava la pena per il residuo reato di cui al capo e)- art 349, comma 2, cod.pen. - in anni cinque e mesi tre di reclusione; in ordine al reato di cui al capo a) dell'imputazione in primo grado era stata emessa declaratoria di improcedibilità per violazione del divieto di bis in idem. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 349 cod.pen. e correlato vizio di motivazione. Argomenta che, a seguito dell'istruttoria dibattimentale, era emerso che l'Orsini era il custode dell'immobile in sequestro ed il proprietario del suolo ma non il committente dei lavori abusivi, la cui prosecuzione aveva integrato la condotta di violazione dei sigilli; una mera condotta inerte, secondo la giurisprudenza di legittimità, non poteva integrare il reato contestata, essendo necessaria la prova della consapevole adesione del custode al programma di edificazione abusiva; lamenta, poi, che la Corte territoriale non aveva motivato in ordine alla richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 350 cod.pen. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 99, comma 4, cod.pen. e correlato vizio di motivazione, lamentando che, nonostante specifico motivo di gravame, la Corte di appello non aveva motivato in ordine alla richiesta di esclusione della recidiva, basata dal primo giudice, in maniera laconica, sulla sola esistenza di precedenti penali. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 62-bis cod.pen. e correlato vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello, nel denegare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, si era limitato a richiamare le vosegyve- argomentazioni del primo giudice, che aveva dato erronevbstativo alle dimensioni del manufatto abusivo, circostanza che non poteva essere valutata ai fini della determinazione della pena e della valutazione di applicabilità delle circostanze attenuanti generiche perché relativa al capo a) dell'imputazione per il quale in primo grado era intervenuta declaratoria di improcedibilità per violazione del divieto di bis in idem.Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria contenenti due motivi nuovi, con i quali, con riferimento ai motivi secondo e terzo del ricorso principale, si deduce il vizio di omessa motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed all'applicazione della recidiva. 3. La difesa del ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (cfr. pag 6 e 7, ove si evidenziano ed analizzano complessivamente plurimi elementi di fatto, dimostrativi della riconducibilità delle opere abusivamente realizzate con violazione dei sigilli alla condotta dell'imputato, proprietario e nella disponibilità di fatto del manufatto abusivo nonchè custode giudiziario dell'area in sequestro, ove erano stati realizzati i lavori senza il permesso di costruire), confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181). Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, ed i correlati motivi nuovi, sono fondati. È pacifico, innanzitutto, che, nell'ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, le due motivazioni si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Allorché, quindi, le due sentenze concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (Sez.3, n.44418 del 16/07/2013, Rv.257595; Sez. 2 n. 34891 del 16.05.2013, Rv. 256096, non massimata sul punto; Sez. 3, n. 13926 del 1.12.2011, dep. 12.4.2012, Rv. 252615). Ed è altrettanto pacifico che se l'appellante "si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e risolte dal primo giudice oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relationem e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati. Quando, invece, le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure e a richiamare la contestata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi senza farsi carico di argomentare sulla fallacia o inadeguatezza o non consistenza dei motivi di impugnazione", (cfr. ex multís Sez.3, n. 27416 del 01/04/2014, Rv.259666; Sez.4, n.6779 del 18/12/2013, dep.12/02/2014, Rv. 259316; Sez.6, n.35346 del 12/06/2008, Rv.241188). [OSCURATO:PERSONA] di appello, quindi, nella ipotesi in cui l'imputato, con precise considerazioni, svolga specifiche censure su uno o più punti della pronuncia di primo grado, non può limitarsi a richiamarla, ma deve rispondere alle singole doglianze prospettate. In caso contrario, viene meno la funzione del doppio grado di giurisdizione ed è privo di ogni concreto contenuto il secondo controllo giurisdizionale (cfr. Sez.3, n.24252 del 13/05/2010, Rv.247287). La Corte territoriale non si è uniformata a tali principi, rinviando, da un lato, alla sentenza di primo grado e non esaminando, dall'altro, le specifiche censure rivolte con l'appello a quella pronuncia con riferimento all'applicazione della recidiva ed al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche (censure, peraltro, anche riportate nella sentenza impugnata nella parte relativa all'esposizione dei motivi di appello, cfr. pag 3). Deve, quindi essere ribadito il principio più volte espresso da questa Corte regolatrice, alla stregua dei quali la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione, e si pone dunque fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione "per relationem", se si limita a riprodurre la decisione confermata, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi (Sez.6, n.49754 del 21/11/2012, Rv.254102; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Rv. 233082). Tale omissione motivazionale, pertanto, vizia sul punto la sentenza impugnata e ne impone l'annullamento parziale. 3. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata con rinvio limitatamente alla omessa motivazione sulla richiesta di esclusione della recidiva e di applicazione delle circostanze attenuanti generiche; il ricorso, poi, va dichiarato inammissibile nel resto. Il ricorrente non deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, stante il parziale annullamento della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa motivazione sulla richiesta di esclusione della recidiva e di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 30/09/2022 Il Consigliere esten re Il Presidente dr~i. l(onella S • [OSCURATO:PERSONA] /IO» [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE , • i \ .,s i-,-i,i.)L.,,e „...,_ l\ , ,..,,,., • r?i.< e -'' `rì`-‘- . L•-.) ..., i o.-,-.' i ::ii_.,:: i), c,. ,,, .. 2 . , , (-\ .i, ,_ .,, i ,,,,,i-;,k,,,Ii',-,_,,,A- 'K.. i ., v . . , . ik. o '. -,.,..,. .:',/v_-..,. (2, ..-: , I i _ . ..‘,,,k_ ,, ,.'U'-)•;:. .,r..,'")---\, •', ...L-k,k---• ..(
Sentenza Cassazione n. 43240/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris