CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12258/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze il 21 aprile 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Lucca il 9 giugno 2021, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di detenzione a fine di spaccio di hashish e di cocaina (art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatto commesso il 22 dicembre 2020, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche e stimate le stesse equivalenti alla recidiva, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia. 2.11 ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento nel caso di specie dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 3.11 ricorso è manifestamente infondato: infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici anche quanto al tema, posto nel ricorso, della corretta qualificazione giuridica del fatto. La doglianza risulta, comunque, meramente reiterativa di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso, con idonea e non illogica motivazione da parte dei giudici di merito, fondata sulla dimostrata capacità organizzativa dell'imputato e corredata da corretti argomenti giuridici (p. 4 della sentenza di appello) che non sono scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i