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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 19324/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19768/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] domiciliato d’Ufficio presso la Cancelleria e rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende – controricorrente – E contro F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 Numero registro generale 19768/2015 Numero sezionale 2075/2022 Numero di raccolta generale 19324/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 4, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende. – controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 92/15, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’08 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla C.t.p. di Salerno nove avvisi di intimazione, notificatigli in data 22/03/2011, di cui chiedeva l’annullamento eccependo la mancata notificazione delle cartelle di pagamento, la carenza di motivazione degli atti, la mancata indicazione del responsabile del procedimento; la sproporzione delle somme ingiunte.

2. La C.t.p. di Salerno accoglieva parzialmente il ricorso annullando solo uno degli avvisi di intimazione (n. 10020119000184847) e la cartella di pagamento (n. 10020090007692722000) quale atto presupposto in quanto la cartella era stata notificata a persona diversa dal destinatario ed in mancanza di avviso a quest’utimo, necessario a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Riteneva valida la notifica di tutte le ulteriori cartelle.

3. Avverso detta sentenza proponeva appello il contribuente, chiedendone la parziale riforma, assumendo la contraddittorietà ed illogicità della motivazione e l’illogicità contraddittorietà, carenza di motivazione sugli altri motivi di impugnazione, ovvero sulla mancata corretta motivazione degli atti impugnati, sulla violazione delle regole F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 Numero registro generale 19768/2015 Numero sezionale 2075/2022 Numero di raccolta generale 19324/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 in materia di responsabile del procedimento, sulla dedotta sproporzione delle somme.

4. La C.t.r. accoglieva parzialmente l’appello dichiarando la nullità degli atti presupposti richiamati nelle rispettive intimazioni «se ed in quanto effettuate dopo la data dell’01 marzo 2008» per violazione dell’art. 7, comma 5, legge 20 novembre 1982 n. 890, in vigore da detta data, in ragione della omessa attestazione della spedizione della lettera raccomandata a/r ivi prevista.

3. Avverso detta sentenza propone ricorso in cassazione, con due motivi, il solo contribuente, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che resistono con controricorso.

Considerato che:

1. In data 07/06/2022 il ricorrente ha depositato memoria di costituzione a mezzo dei nuovo difensore con la quale, dopo aver riferito di aver aderito alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha dichiarato di non avere più interesse al giudizio, chiedendo che fosse dichiarato estinto.

2. Il ricorrente non ha documentato l’adesione alla definizione agevolata; ciononostante, deve prendersi atto del sopravvenuto difetto di interesse, in ragione della espressa rinuncia al ricorso, cui consegue l’inammissibilità del medesimo.

3. Per questa Corte, a sezioni unite, la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione che rileva solo ai fini delle spese (Cass. Sez.

U. 24/12/ 2019, n. 34429; Cass.28/05/2020, n. 10140; Cass. 22/05/ 2020, n. 9474).F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 Numero registro generale 19768/2015 Numero sezionale 2075/2022 Numero di raccolta generale 19324/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 Infatti, poiché l'art. 306 cod. proc. civ. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non integra un atto c.d.

«accettizio» che richiede, di conseguenza, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali, né un atto recettizio in senso stretto, in quanto l'articolo 390, ultimo comma, cod. proc .civ., ne consente, in alternativa alla notifica alle parti costituite, la semplice comunicazione agli avvocati delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche della rappresentanza in giudizio delle controparti.

Nella specie non risulta che la controparte abbia avuto conoscenza della dichiarazione di rinuncia agli atti depositata dalla società contribuente.

Deve essere, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, secondo il principio di diritto, per cui, ai sensi dell'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo; ciononostante, poiché il medesimo è comunque indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina, in ogni caso, l'inammissibilità (Cass. Sez.

U, 18/02/2010, n. 3876; Cass. 07/06/ 2018, n. 14782; Cass. 21/06/ 2016, n. 12743).

3. Le alterne vicende processuali della controversia inducono a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio;

4. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd.

«doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732).F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 Numero registro generale 19768/2015 Numero sezionale 2075/2022 Numero di raccolta generale 19324/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa integralmente tra le parti le spese processuali Così deciso in Roma, l’08 giugno 2022 IL PRESIDENTE ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19768/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] domiciliato d’Ufficio presso la Cancelleria e rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende – controricorrente – E contro F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 Numero registro generale 19768/2015 Numero sezionale 2075/2022 Numero di raccolta generale 19324/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 4, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende. – controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 92/15, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’08 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla C.t.p. di Salerno nove avvisi di intimazione, notificatigli in data 22/03/2011, di cui chiedeva l’annullamento eccependo la mancata notificazione delle cartelle di pagamento, la carenza di motivazione degli atti, la mancata indicazione del responsabile del procedimento; la sproporzione delle somme ingiunte. 2. La C.t.p. di Salerno accoglieva parzialmente il ricorso annullando solo uno degli avvisi di intimazione (n. 10020119000184847) e la cartella di pagamento (n. 10020090007692722000) quale atto presupposto in quanto la cartella era stata notificata a persona diversa dal destinatario ed in mancanza di avviso a quest’utimo, necessario a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Riteneva valida la notifica di tutte le ulteriori cartelle. 3. Avverso detta sentenza proponeva appello il contribuente, chiedendone la parziale riforma, assumendo la contraddittorietà ed illogicità della motivazione e l’illogicità contraddittorietà, carenza di motivazione sugli altri motivi di impugnazione, ovvero sulla mancata corretta motivazione degli atti impugnati, sulla violazione delle regole F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 Numero registro generale 19768/2015 Numero sezionale 2075/2022 Numero di raccolta generale 19324/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 in materia di responsabile del procedimento, sulla dedotta sproporzione delle somme. 4. La C.t.r. accoglieva parzialmente l’appello dichiarando la nullità degli atti presupposti richiamati nelle rispettive intimazioni «se ed in quanto effettuate dopo la data dell’01 marzo 2008» per violazione dell’art. 7, comma 5, legge 20 novembre 1982 n. 890, in vigore da detta data, in ragione della omessa attestazione della spedizione della lettera raccomandata a/r ivi prevista. 3. Avverso detta sentenza propone ricorso in cassazione, con due motivi, il solo contribuente, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che resistono con controricorso. Considerato che: 1. In data 07/06/2022 il ricorrente ha depositato memoria di costituzione a mezzo dei nuovo difensore con la quale, dopo aver riferito di aver aderito alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha dichiarato di non avere più interesse al giudizio, chiedendo che fosse dichiarato estinto. 2. Il ricorrente non ha documentato l’adesione alla definizione agevolata; ciononostante, deve prendersi atto del sopravvenuto difetto di interesse, in ragione della espressa rinuncia al ricorso, cui consegue l’inammissibilità del medesimo. 3. Per questa Corte, a sezioni unite, la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione che rileva solo ai fini delle spese (Cass. Sez. U. 24/12/ 2019, n. 34429; Cass.28/05/2020, n. 10140; Cass. 22/05/ 2020, n. 9474).F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 Numero registro generale 19768/2015 Numero sezionale 2075/2022 Numero di raccolta generale 19324/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 Infatti, poiché l'art. 306 cod. proc. civ. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non integra un atto c.d. «accettizio» che richiede, di conseguenza, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali, né un atto recettizio in senso stretto, in quanto l'articolo 390, ultimo comma, cod. proc .civ., ne consente, in alternativa alla notifica alle parti costituite, la semplice comunicazione agli avvocati delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche della rappresentanza in giudizio delle controparti. Nella specie non risulta che la controparte abbia avuto conoscenza della dichiarazione di rinuncia agli atti depositata dalla società contribuente. Deve essere, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, secondo il principio di diritto, per cui, ai sensi dell'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo; ciononostante, poiché il medesimo è comunque indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina, in ogni caso, l'inammissibilità (Cass. Sez. U, 18/02/2010, n. 3876; Cass. 07/06/ 2018, n. 14782; Cass. 21/06/ 2016, n. 12743). 3. Le alterne vicende processuali della controversia inducono a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio; 4. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732).F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 Numero registro generale 19768/2015 Numero sezionale 2075/2022 Numero di raccolta generale 19324/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa integralmente tra le parti le spese processuali Così deciso in Roma, l’08 giugno 2022 IL PRESIDENTE ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o
Sentenza Cassazione n. 19324/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris