CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47107/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva; Considerato che l'imputato, con l'unico motivo proposto, censura la predetta decisione per vizio di motivazione poiché non sussisterebbero elementi di prova univoci e concordanti per affermare la sua responsabilità penale al di là di ogni ragionevole dubbio; Rilevato che si tratta di censure, che si fondano su riferimenti a parti specifiche della Relazione del curatore e di quella della Guardia di finanza, reiterative di quelle già formulate in appello, rispetto alle quali la Corte territoriale ha fornito una congrua motivazione, che non è dato sindacare in questa sede di legittimità, motivazione con la quale del resto l'imputato neppure si confronta (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 -01); Ritenuto, infatti, che la decisione impugnata ha logicamente desunto la responsabilità del ricorrente, sia per il periodo nel quale è stato amministratore della fallita, che in seguito quale concorrente esterno, atteso che notevoli importi distratti consistono in bonifici eseguiti senza alcuna giustificazione in suo favore ovvero di società a lui riconducibili e che, per il periodo nel quale non era amministratore, è emerso che era egli stesso a "guidare" l'amministratore di diritto nella gestione della società fallita; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così