CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 43555/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso decreto del 10/07/2023 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Avellino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il ricorso è stato presentato avverso il decreto, emesso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Avellino, che dispone il giudizio nei confronti dell'imputato per il delitto di calunnia. Rilevato che il decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice all'esito dell'udienza preliminare, per il principio di tassatività delle impugnazioni, è inoppugnabile, trattandosi di un atto di mero impulso processuale, diretto a fondare la competenza del giudice del dibattimento a conoscere del merito e di a tutte le questioni connesse, tra cui quelle relative alle eventuali eccezioni sollevate nel corso dell'udienza preliminare (tra le altre, Sez. 3, n. 33819 del 03/06/2021, Lai, Rv. 281882). Ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso