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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 novembre 2025

Cassazione n. 17066/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2026 del Tribunale di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Milano, in data 27 febbraio 2026, ha convalidato l’arresto di MohamedZanzor in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen.2.

Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, lamentando, sotto il profilodella violazione degli artt. 178, lett. c), 179 e 391, commi 1-2, cod. proc. pen.Le modalità di comunicazione utilizzate per dare avviso al difensore di fiducia dellafissazione dell’udienza di convalida (tre telefonate in un ristretto arco temporale, a cui ildestinatario non aveva potuto rispondere) non potrebbero ritersi idonee allo scopo.L’assistenza dell’indagato da parte di altro difensore nominato conseguentemente di ufficiocostituirebbe una causa di nullità assoluta dell’udienza di convalida e dell’ordinanzaimpugnata3.

Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, nei termini di cui in motivazione.2.

L’udienza di convalida dell’arresto prevede la partecipazione necessaria deldifensore e l’art. 558 comma 1 cod. proc. pen., nel caso in cui la convalida si innestinell’ambito del procedimento speciale direttissimo, dispone che gli ufficiali o gli agenti dipolizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto in flagranza o che hanno avuto in consegnal’arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalidadell’arresto e il contestuale giudizio sulla base della imputazione formulata dal pubblicoministero.

In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano ildifensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell’art. 97, comma 3,cod. proc. pen.Dell’udienza di convalida, è dato avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e aldifensore (art. 390, comma 2, cod. proc. pen., applicabile, per identità di ratio e di istituto,anche alla convalida dell’arresto prodromica al giudizio direttissimo; cfr. Sez. 5, n. 37669 del06/11/2025, S., Rv. 288912-01, in motivazione).Nel caso di presentazione dell’arrestato ad opera del pubblico ministero, che abbiachiesto alla polizia giudiziaria di mettere quest'ultimo a sua disposizione, l’art. 558, comma 4,cod. proc. pen. richiama l’art. 391 cod. proc. pen., secondo cui l’udienza di convalida sisvolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell’arrestato;se il difensore di fiducia non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a normadell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.3.

L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominatodall’imputato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179,comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando chela notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente unsostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015,Maritan, Rv. 263598-01, che ha evidenziato come nel caso in cui, in presenza di una ritualee tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alladesignazione di un difensore d’ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato «ad avereun difensore di sua scelta», riconosciuto dall’art. 6, comma 3, lett. c), della Convenzioneeuropea dei diritti dell'uomo.

Conforme, per quel che attiene, in particolare, all’udienza diconvalida dell’arresto, Sez. 5, n. 37669 del 06/11/2025, S., Rv. 288912-01; Sez. 6, n. 29683del 29/09/2020, Galasso, Rv. 279722-01).Solo il difensore che abbia accettato il mandato fiduciario deve osservare la necessariadiligenza per consentire la notificazione degli avvisi per i quali la legge preveda l’urgenza(Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419-01; Sez. 2, n. 35164 del08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432-01; Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, Conti,Rv. 273261-01).4.

Nel caso di specie, oltre a quanto esplicitato nel ricorso, dagli atti di causa (a cui ilCollegio ha pieno accesso, quale giudice del fatto processuale, come definitivamente sancitoda Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01), emerge che:- [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato come proprio difensore di fiducia l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Rullo, fornendo i suoi recapiti telematici, posta elettronica certificata e ordinaria, e telefonici,fisso e cellulare ("Informativa ai fini della conoscenza del procedimento e verbale diidentificazione e dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi degli artt. 349, 161 c.p.p.nonché informazione sul diritto di difesa ai sensi degli artt. 369 e 369 BIS c.p.p.", del 27febbraio 2026, ore 01:30);- «Alle ore 02:00 del 27.02.26 gli stessi [arrestati] nominavano quale difensore di fiducial’Avv. [OSCURATO:PERSONA] […], della cui nomina veniva dato immediato avviso» (Verbale diarresto, del 27 febbraio 2026, ore 02:30);- non è presente nel fascicolo alcun fonogramma o altra annotazione relativa allasuddetta comunicazione, né risulta tentata altra modalità di contatto (avente ad oggetto,peraltro, solo la nomina e non la fissazione dell’udienza e neppure dell’avvenuto arresto,quest’ultimo comunicato per le vie brevi al Pubblico Ministero, che disponeva la traduzionedegli indagati in carcere in attesa dell’udienza di convalida; cfr.

Comunicazione di notizia direato in pari data);- all’udienza di convalida, tenutasi alle 13:55 dello stesso giorno, si davasemplicemente atto che «l’imputato [OSCURATO:PERSONA] è assistito e difeso di fiducia dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Rullo del Foro di Torino, non presente, sostituita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 97 co. 4c.p.p., presente», senza alcuna precisazione in ordine alla vocatio in ius del difensore difiducia (Verbale di udienza);- successivamente, il medesimo [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto a interrogatorio e non si èavvalso del diritto al silenzio; il Giudice ha convalidato l’arresto ex art. 381 cod. proc. pen. eha poi emesso distinta ordinanza cautelare (Verbale di udienza).5.

Appare evidente il totale difetto di ogni comunicazione al difensore di fiduciatempestivamente nominato dall’arresto e, prima ancora, della sua stessa nomina e laconseguente nullità assoluta dell’udienza camerale, per l’assoluta impossibilità di dispiegarecompiutamente la difesa tecnica (anche eventualmente tramite la nomina di un sostituto,data l’iscrizione a un diverso Foro).«È intuitivo, infatti, che la previsione del comma 2 dell’art. 391 cod. proc. pen., secondola quale se il difensore di fiducia non sia stato “reperito” ovvero non sia “comparso”, siprovvede “a norma dell’art. 97 comma 4” riguardante la nomina di un difensore “di ufficio”,operi soltanto nell’ipotesi di regolarità delle formalità dell’avviso che preceda l’incombente(cfr. sul punto sez.

U, Maritan, cit, Rv. 263599)» (così, Sez. 5, n. 37669 del 06/11/2025, S.,Rv. 288912-01, in motivazione).6.

In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovogiudizio, per la fondatezza dei motivi di ricorso.Invero, la nullità dell’udienza si riverbera, a cascata, anche sull’interrogatorio (nonrinnovato nel termine previsto dall’art. 294 cod. proc. pen.), sull’ordinanza di convalidadell’arresto e sul provvedimento genetico della misura dell’obbligo di presentazione allapolizia giudiziaria, emesso all’esito di un procedimento svoltosi senza il rispetto del dirittodell’indagato all’assistenza da parte del difensore nominato di fiducia.[OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza di convalida dell'arresto nonchè l'ordinanza applicativa dellamisura cautelare non custodiale del Tribunale di Milano in data 27/02/2026.Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede perquanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2026 del Tribunale di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Milano, in data 27 febbraio 2026, ha convalidato l’arresto di MohamedZanzor in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen.2. Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, lamentando, sotto il profilodella violazione degli artt. 178, lett. c), 179 e 391, commi 1-2, cod. proc. pen.Le modalità di comunicazione utilizzate per dare avviso al difensore di fiducia dellafissazione dell’udienza di convalida (tre telefonate in un ristretto arco temporale, a cui ildestinatario non aveva potuto rispondere) non potrebbero ritersi idonee allo scopo.L’assistenza dell’indagato da parte di altro difensore nominato conseguentemente di ufficiocostituirebbe una causa di nullità assoluta dell’udienza di convalida e dell’ordinanzaimpugnata3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, nei termini di cui in motivazione.2. L’udienza di convalida dell’arresto prevede la partecipazione necessaria deldifensore e l’art. 558 comma 1 cod. proc. pen., nel caso in cui la convalida si innestinell’ambito del procedimento speciale direttissimo, dispone che gli ufficiali o gli agenti dipolizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto in flagranza o che hanno avuto in consegnal’arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalidadell’arresto e il contestuale giudizio sulla base della imputazione formulata dal pubblicoministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano ildifensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell’art. 97, comma 3,cod. proc. pen.Dell’udienza di convalida, è dato avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e aldifensore (art. 390, comma 2, cod. proc. pen., applicabile, per identità di ratio e di istituto,anche alla convalida dell’arresto prodromica al giudizio direttissimo; cfr. Sez. 5, n. 37669 del06/11/2025, S., Rv. 288912-01, in motivazione).Nel caso di presentazione dell’arrestato ad opera del pubblico ministero, che abbiachiesto alla polizia giudiziaria di mettere quest'ultimo a sua disposizione, l’art. 558, comma 4,cod. proc. pen. richiama l’art. 391 cod. proc. pen., secondo cui l’udienza di convalida sisvolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell’arrestato;se il difensore di fiducia non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a normadell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.3. L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominatodall’imputato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179,comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando chela notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente unsostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015,Maritan, Rv. 263598-01, che ha evidenziato come nel caso in cui, in presenza di una ritualee tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alladesignazione di un difensore d’ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato «ad avereun difensore di sua scelta», riconosciuto dall’art. 6, comma 3, lett. c), della Convenzioneeuropea dei diritti dell'uomo. Conforme, per quel che attiene, in particolare, all’udienza diconvalida dell’arresto, Sez. 5, n. 37669 del 06/11/2025, S., Rv. 288912-01; Sez. 6, n. 29683del 29/09/2020, Galasso, Rv. 279722-01).Solo il difensore che abbia accettato il mandato fiduciario deve osservare la necessariadiligenza per consentire la notificazione degli avvisi per i quali la legge preveda l’urgenza(Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419-01; Sez. 2, n. 35164 del08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432-01; Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, Conti,Rv. 273261-01).4. Nel caso di specie, oltre a quanto esplicitato nel ricorso, dagli atti di causa (a cui ilCollegio ha pieno accesso, quale giudice del fatto processuale, come definitivamente sancitoda Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01), emerge che:- [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato come proprio difensore di fiducia l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Rullo, fornendo i suoi recapiti telematici, posta elettronica certificata e ordinaria, e telefonici,fisso e cellulare ("Informativa ai fini della conoscenza del procedimento e verbale diidentificazione e dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi degli artt. 349, 161 c.p.p.nonché informazione sul diritto di difesa ai sensi degli artt. 369 e 369 BIS c.p.p.", del 27febbraio 2026, ore 01:30);- «Alle ore 02:00 del 27.02.26 gli stessi [arrestati] nominavano quale difensore di fiducial’Avv. [OSCURATO:PERSONA] […], della cui nomina veniva dato immediato avviso» (Verbale diarresto, del 27 febbraio 2026, ore 02:30);- non è presente nel fascicolo alcun fonogramma o altra annotazione relativa allasuddetta comunicazione, né risulta tentata altra modalità di contatto (avente ad oggetto,peraltro, solo la nomina e non la fissazione dell’udienza e neppure dell’avvenuto arresto,quest’ultimo comunicato per le vie brevi al Pubblico Ministero, che disponeva la traduzionedegli indagati in carcere in attesa dell’udienza di convalida; cfr. Comunicazione di notizia direato in pari data);- all’udienza di convalida, tenutasi alle 13:55 dello stesso giorno, si davasemplicemente atto che «l’imputato [OSCURATO:PERSONA] è assistito e difeso di fiducia dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Rullo del Foro di Torino, non presente, sostituita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 97 co. 4c.p.p., presente», senza alcuna precisazione in ordine alla vocatio in ius del difensore difiducia (Verbale di udienza);- successivamente, il medesimo [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto a interrogatorio e non si èavvalso del diritto al silenzio; il Giudice ha convalidato l’arresto ex art. 381 cod. proc. pen. eha poi emesso distinta ordinanza cautelare (Verbale di udienza).5. Appare evidente il totale difetto di ogni comunicazione al difensore di fiduciatempestivamente nominato dall’arresto e, prima ancora, della sua stessa nomina e laconseguente nullità assoluta dell’udienza camerale, per l’assoluta impossibilità di dispiegarecompiutamente la difesa tecnica (anche eventualmente tramite la nomina di un sostituto,data l’iscrizione a un diverso Foro).«È intuitivo, infatti, che la previsione del comma 2 dell’art. 391 cod. proc. pen., secondola quale se il difensore di fiducia non sia stato “reperito” ovvero non sia “comparso”, siprovvede “a norma dell’art. 97 comma 4” riguardante la nomina di un difensore “di ufficio”,operi soltanto nell’ipotesi di regolarità delle formalità dell’avviso che preceda l’incombente(cfr. sul punto sez. U, Maritan, cit, Rv. 263599)» (così, Sez. 5, n. 37669 del 06/11/2025, S.,Rv. 288912-01, in motivazione).6. In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovogiudizio, per la fondatezza dei motivi di ricorso.Invero, la nullità dell’udienza si riverbera, a cascata, anche sull’interrogatorio (nonrinnovato nel termine previsto dall’art. 294 cod. proc. pen.), sull’ordinanza di convalidadell’arresto e sul provvedimento genetico della misura dell’obbligo di presentazione allapolizia giudiziaria, emesso all’esito di un procedimento svoltosi senza il rispetto del dirittodell’indagato all’assistenza da parte del difensore nominato di fiducia.[OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza di convalida dell'arresto nonchè l'ordinanza applicativa dellamisura cautelare non custodiale del Tribunale di Milano in data 27/02/2026.Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede perquanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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