CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 1987
Cassazione n. 05945/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/11/1987 [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/06/1990 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/05/1977 [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/06/1980 avverso la sentenza del 17/07/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di RAVENNAdato avv o alle parti; udita la' relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /11 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen., rispettivamente, al primo, di quattro anni e otto mesi di reclusione e di 20.600,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, al secondo, di quattro anni di reclusione e di 16.700,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, al terzo, di otto mesi di reclusione e di 1.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e, al quarto di due anni di reclusione e di 3.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando tutti un unico motivo di ricorso, deducono vizio di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; Considerato che il motivo unico, comune a tutti i ricorrenti, espone doglianze non consentite, perché estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e, comunque, del tutto prive di specificità, poiché non contengono alcuna indicazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.