CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26860/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; dt• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 12 febbraio 2021 del Tribunale di Roma che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato dalla destrezza e, con le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante ed alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputata, nella parte in cui si duole del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato atteso che detta attenuante può trovare applicazione solo qualora il danno risulti irrisorio e la Corte di appello ha escluso tale ipotesi, affermando che oggetto di furto era il portafogli della vittima e che esso di per se stesso non aveva un valore minimale; - che il motivo di ricorso dell'imputata, nella parte in cui si duole dell'applicazione dell'aggravante della destrezza, è manifestamente infondato, atteso che, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste nel caso in cui, ove la parte offesa sia momentaneamente distratta, l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res (Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S., Rv. 274018, relativa ad un furto tentato di oggetti e valori custoditi in una borsa con inserimento celere della mano all'interno della borsa, mentre la parte offesa era distratta dall'acquisto di prodotti farmaceutici); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 2 • ammende.