CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 00960/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6125/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. BETTOLO 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, pressol’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 168/2021 depositata il 19/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso il decreto della Corte d’appello di Genova reso il 19 luglio 2021 n. 59/2021. L’intimato Ministero della Giustizia resiste con controricorso. Con ricorso depositato in data 1° ottobre 2019 presso la Corte di appello di Genova, [OSCURATO:PERSONA] chiese la condanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento di lavoro iniziato nel 2002 davanti al Tribunale della Spezia nei confronti del Ministero della Difesa e conclusosi, a dire della ricorrente, nel settembre 2019 davanti alla Corte di appello di Genova, a seguito di cassazione con rinvio. Il magistrato designato presso la Corte di appello di Genova nonché il collegio della in sede di opposizione ex art. 5 ter, legge n. 89/2001, hanno ritenuto la tardività della domanda, ai sensi dell’art. 4, legge n. 89/2001. I giudici della Corte di Genova hanno rilevato che la sentenza pronunciata in sede di rinvio nel giudizio presupposto era divenuta irrevocabile in data 13 dicembre 2018 e che la Barzi, dopo la notifica del precetto, aveva ottenuto il pagamento spontaneo delle spese di lite da parte del Ministero della Difesain data 2 settembre 2019, senza avviare la procedura esecutiva. I due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] censurano la illogicità del provvedimento impugnato per contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, la nullità per “errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. circa la mancata applicazione del principio giurisprudenziale … sulla decorrenza del termine di proposizione del ricorso legge Pinto dalla conclusione della fase esecutiva”, e la violazione degli artt. 6 e 13 CEDU, 3, 111 e 117 COSTITUZIONE, 2 e 4 legge n. 89/2001 “ circa il fatto che il termine di proposizione del ricorso legge Pinto” decorra “dalla definitività della fase esecutiva, ossia dal pagamento spontaneo delle spese legali … avvenuto in data 2 settembre 2019”. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. La ricorrente ha presentato memoria. I motivi di ricorso non superano lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Unite, 21/03/2017, n. 7155 ). La Corte di appello di Genova ha decisola questione di diritto inerente al termine di proponibilità della domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata del giudizio di appello della Corte dei conti in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, in particolare ai principi enunciati da Cass. Sez. Unite, 23/07/2019, n. 19883 , e l’esame del ricorso non offre elementi per mutare tale orientamento. Ai fini dell'individuazione della ragionevole durata del processo rilevante per la quantificazione dell'indennizzo previsto dall'art. 2 della l. n. 89/2001, la fase esecutiva eventualmente intrapresa dal creditore dell'indennizzo Pinto nei confronti dello Stato-debitore per ottenere la soddisfazione del proprio credito, inizia con la notifica dell'atto di pignoramento ex art. 491 c.p.c. (non potendo riconoscersi alcun valore alla anteriore data di notifica del titolo esecutivo e/o dell’atto di precetto, come erroneamente sostiene la ricorrente) e termina allorché diventa definitiva la soddisfazione del credito indennitario. Nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo, da considerare unitariamente ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo ex art. 2 l. n. 89/2001, non va peraltro considerato come "tempo del processo" quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione (nella specie, indicata dalla stessa ricorrente nella data del 12 gennaio 2019, a seguito del decorso del termine breve per impugnare per cassazione la sentenza pronunciata nel giudizio di rinvio) e l'inizio della fase esecutiva (data da identificare con quella della notifica del pignoramento, che non vi è stata), potendo questo lasso temporale eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell'esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. L’unità fra le due fasi processuali, nel caso dello Stato- debitore dell'indennizzo Pinto, non comprende, dunque, ai fini del riconoscimento del tempo processo, anche il tempo relativo all'inerzia che il creditore ha mantenuto fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio delprocedimento esecutivo. Come già chiarito dalle sette sentenze del 19 marzo 2014 (da n. 6312 a n. 6318) delle Sezioni Unite, questo periodo, riguardante il ritardo nell'esecuzione della decisione favorevole eccedente lo spatium adimplendi di sei mesi e cinque giorni, è estraneo alla tutela approntata dal rimedio interno introdotto dalla legge n. 89 del 2001, indirizzata inequivocabilmente a riconoscere un indennizzo per i soli tempi del processo, siano essi collegati al protrarsi irragionevole della fase di cognizione che di quella esecutiva, e perciò non idoneo ad offrire tutela per il diverso ed autonomo pregiudizio sofferto con riguardo al ritardo nell'esecuzione della decisione favorevole. Ne consegue che la risarcibilità di tale pregiudizio trova riconoscimento unicamente mediante ricorso immediato alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (cfr. Gaglione e altri c. Italia - Corte dir. uomo, 21 dicembre 2010). Neppure incide sulla ragionevole durata del processo esecutivo il termine di 120 giorni di cui all'art. 14 del d.l. n. 669 del 31 dicembre 1996, conv. dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997. Nella memoria presentata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., il ricorrente conferma di confondere tali principi, affermando: che “fase di cognizione e fase esecutiva devono considerarsi, in ogni caso, in maniera unitaria, prescindendo dall’avvio di pignoramento”; che il termine di sei mesi decorre “dalla definitività della fase esecutiva”, “eventualmente” (e non “necessariamente”) intrapresa nei confronti dello Stato; che “non si verte nel caso di pagamento spontaneo poiché la P.A. ha provveduto al pagamento solo dopo notifica di titolo esecutivo e precetto, quindi, in presenza di atti prodromici all’esecuzione”; che “nel nostro caso, invece, l’esecuzione è avvenuta senza l’avvio di pignoramento”; che “il termine semestrale di proposizione del ricorso Pinto decorre in ogni caso dalla conclusione della fase esecutiva sia nel caso che la stessa si concluda con provvedimento giudiziale, sia come nel nostro caso, l'esecuzione si concluda spontaneamente con pagamento del debitore”. Ciò che non viene colto dal ricorrente è che la citata evoluzione giurisprudenziale ha considerato che, ai fini dell’accertamento della ragionevole durata del processo ai sensi della l. n. 89/2001, il processo di cognizione e il processo esecutivo si devono valutare unitariamente, sempre che (così spiegandosi la locuzione “eventualmente intrapresa”, cioè “nel caso si dia tale circostanza”) la fase esecutiva sia davvero iniziata, il che avviene soltanto con la notifica dell'atto di pignoramento ex art. 491 c.p.c. (e non già con la notifica del titolo esecutivo e/o dell’atto di precetto). Se poi l’esecuzione sia stata davvero iniziata, e cioè se è stato notificato il pignoramento, pure la decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 4 della l. n. 89 del 2001 slitta oltre la data della definitività del giudizio di cognizione e si correla alla definitività della fase esecutiva. Se, invece, il pignoramento non sia stato notificato, per il termine di decadenza ex art. 4 della l. n. 89 del 2001 succede quello che è successo nel presente giudizio. Per giustificare la inammissibilità del ricorso in esame, vanno dunque riaffermati i principi enunciati da Cass. Sez. Unite, 23/07/2019, n. 19883: a)ai fini della decorrenza del termine di decadenzaper la proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 4 della legge n.89/2001, la fase di cognizione del processo, che abbia condannato lo Stato quale debitore all’adempimento di un’obbligazione, va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato stesso (sempre che, dunque, questa sia stata effettivamente intrapresa), senza neppure la necessità che essa venga iniziata nel termine di sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva; b) perché possa tuttavia dirsi effettivamente iniziato un procedimento esecutivo, con la correlata incidenza sul termine di definitività ex art. 4, legge n. 89/2001, rileva la notifica del pignoramento aisensi dell'art. 491 c.p.c., non potendo riconoscersi alcun valore alla notifica del titolo esecutivo e/o del precetto, né, quindi, assumendo rilievo alcuno la data in cui la decisione emessa nel giudizio di cognizione sia stata spontaneamente ottemperata dall'obbligato, distogliendo il creditore dal promuovere l'esecuzione del titolo; c) la soluzione indicata, a differenza di quanto assume la difesa del Ministero controricorrente, non è in alcun modo idonea a minare la certezza e la stabilità delle situazioni giuridiche, né tende a giustificare eventuali abusi del diritto, tanto meno realizzando una tacita abrogazione delle norme sulla decadenza nell'ipotesi in cui debitore è lo Stato, coniugando piuttosto, attraverso il canone dell'interpretazione convenzionalmente orientata, i principi espressi dalla Corte EDU con quelli interni. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, regolandosi secondo soccombenza le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 900,00 per