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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 17 settembre 2024

Cassazione n. 09063/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/09/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro il decreto emesso in data 17 settembre 2024 con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], sezione misure di prevenzione, ha respinto l'appello da lui proposto avverso il rigetto dell'istanza di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale a lui applicata in data 16/11/2022, per la durata di un anno e sei mesi, poi ridotta ad un anno, ritenendo provata l'attualità della sua pericolosità sociale dall'avere ricevuto un rapporto disciplinare in data 07/09/2021, durante la sua detenzione nella casa circondariale "Panzera" di [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, dall'essere stato denunciato per il reato di cui all'ad 423 cod. pen. commesso il 09/09/2023; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e la carenza e illogicità della motivazione del decreto impugnato, per non avere la Corte di appello, nel valutare la sua attuale pericolosità sociale, tenuto conto del percorso rieducativo compiuto, limitandosi a citare il suo inserimento nel circuito lavorativo, e deducendo invece tale pericolosità dall'unico elemento della denuncia per un reato di danneggiamento, verificatosi nel periodo in cui egli era ristretto presso la sua abitazione, che peraltro non ha dato luogo all'aggravamento della misura di prevenzione, né ad un procedimento penale, per i dubbi sussistenti in merito alla sua responsabilità; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto deduce l'omessa valutazione del percorso rieducativo intrapreso, senza indicare quali elementi la Corte di appello abbia pretermesso, dal momento che ha tenuto conto dello svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente, e lamenta un vizio di motivazione palesemente insussistente, avendo la Corte di appello valutato in modo approfondito, logico e non contraddittorio l'elemento negativo costituito dalla sopravvenuta denuncia per un grave delitto commesso in epoca recente, respingendo le ragioni addotte dal ricorrente per sostenere l'infondatezza di tale denuncia, e peraltro ricordando che la vicenda dovrà essere verificata con i dovuti approfondimenti istruttori; ritenuto, inoltre, che il ricorso sia inammissibile perché, di fatto, non si confronta con il contenuto del decreto, quanto alla sussistenza di un fumus di concorso del ricorrente nella commissione di detto reato, idoneo per ribadire la valutazione di persistenza ed attualità della pericolosità sociale del medesimo, ma continua a descrivere l'elemento negativo costituito dalla denuncia come "labile", senza neppure precisare le ragioni di tale sua personale valutazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, per la sua aspecificità e per non avere evidenziato alcun effettivo vizio motivazionale del decreto impugnato, e che pertanto il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/09/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro il decreto emesso in data 17 settembre 2024 con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], sezione misure di prevenzione, ha respinto l'appello da lui proposto avverso il rigetto dell'istanza di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale a lui applicata in data 16/11/2022, per la durata di un anno e sei mesi, poi ridotta ad un anno, ritenendo provata l'attualità della sua pericolosità sociale dall'avere ricevuto un rapporto disciplinare in data 07/09/2021, durante la sua detenzione nella casa circondariale "Panzera" di [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, dall'essere stato denunciato per il reato di cui all'ad 423 cod. pen. commesso il 09/09/2023; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e la carenza e illogicità della motivazione del decreto impugnato, per non avere la Corte di appello, nel valutare la sua attuale pericolosità sociale, tenuto conto del percorso rieducativo compiuto, limitandosi a citare il suo inserimento nel circuito lavorativo, e deducendo invece tale pericolosità dall'unico elemento della denuncia per un reato di danneggiamento, verificatosi nel periodo in cui egli era ristretto presso la sua abitazione, che peraltro non ha dato luogo all'aggravamento della misura di prevenzione, né ad un procedimento penale, per i dubbi sussistenti in merito alla sua responsabilità; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto deduce l'omessa valutazione del percorso rieducativo intrapreso, senza indicare quali elementi la Corte di appello abbia pretermesso, dal momento che ha tenuto conto dello svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente, e lamenta un vizio di motivazione palesemente insussistente, avendo la Corte di appello valutato in modo approfondito, logico e non contraddittorio l'elemento negativo costituito dalla sopravvenuta denuncia per un grave delitto commesso in epoca recente, respingendo le ragioni addotte dal ricorrente per sostenere l'infondatezza di tale denuncia, e peraltro ricordando che la vicenda dovrà essere verificata con i dovuti approfondimenti istruttori; ritenuto, inoltre, che il ricorso sia inammissibile perché, di fatto, non si confronta con il contenuto del decreto, quanto alla sussistenza di un fumus di concorso del ricorrente nella commissione di detto reato, idoneo per ribadire la valutazione di persistenza ed attualità della pericolosità sociale del medesimo, ma continua a descrivere l'elemento negativo costituito dalla denuncia come "labile", senza neppure precisare le ragioni di tale sua personale valutazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, per la sua aspecificità e per non avere evidenziato alcun effettivo vizio motivazionale del decreto impugnato, e che pertanto il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20
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