CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 46216/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARIdalla parte civile DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; uditi i difensori avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile Dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e noto spese; avvocato [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e note. spese; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di assise di appello di Bari assolveva [OSCURATO:PERSONA], per non aver commesso il fatto, dal reato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi (capo a) e da quelli di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo (capo b), in tal modo riformando la sentenza della Corte di assise di Trani del 31 gennaio 2019, che aveva condannato l'imputato alla pena dell'ergastolo, ritenendolo responsabile dei predetti reati. Lo stesso, inoltre, era stato condannato al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili Dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Le imputazioni addebitano a [OSCURATO:PERSONA] di avere cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], servendosi di un fucile calibro 12 illegalmente detenuto, L'omicidio si verificava la mattina del 31 ottobre 2016 in Canosa di Puglia. Vassalli, mentre con il suo trattore si recava in campagna, veniva raggiunto da colpi di fucile al capo e all'addome che ne cagionavano la morte. Il movente era individuato nei contrasti con Vassalli legati all'amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] "Sant'Antonio" e sfociati in un'azione giudiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3. La motivazione della pronunzia di appello rilevava che gli elementi indiziari considerati in primo grado non erano idonei a provare la colpevolezza. Al riguardo, esponeva che l'alibi addotto dall'imputato non poteva ritenersi falso, poiché la circostanza che egli quella mattina si era recato al cimitero presso la tomba della moglie), rimaneva confermata dalle attendibili deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che da quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente figlio e nuora dell'imputato. Il movente, come sopra individuato, a parte la sua valenza di mero "collante" rispetto ad altri elementi però già dotati di idonea forza indiziaria, si riferiva a fatti risalenti al 2013 che davano luogo a frasi minacciose nel corso di assemblee della [OSCURATO:PERSONA] in cui spesso si adoperavano toni accessi. Le conversazioni intercettate fra Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA], così come le loro successive audizioni, non potevano confermare il costrutto accusatorio. Secondo le acquisizioni, anche altre persone, fra cui Luigi e [OSCURATO:PERSONA], avevano avuto contrasti con Vassalli per motivi legati alla predetta comunione. Nessuno dei fucili calibro 12 legalmente detenuti dall'imputato risultava utilizzato per commettere il delitto, né le cartucce rinvenute in suo possesso') contenevano i pallini con numerazione "0" estratti dall'addome della vittima. Per altro verso, non poteva ritenersi provato che [OSCURATO:PERSONA] possedesse altro fucile calibro 12 - non denunciato - con il quale avrebbe esploso il 10 dicembre 2016 un colpo, mentre si sarebbe trovato con il figlio vicino al luogo del delitto. Infatti, le conversazioni al riguardo considerate, captate il 10 dicembre 2012 da una microspia collocata nell'auto dell'imputato, risultavano di contenuto oggettivamente equivoco e non era stato possibile attribuire con assoluta certezza al figlio dell'imputato la frase "... da dentro la macchina hai sparato". La cartuccia calibro 12 rinvenuta il giorno successivo nei luoghi in cui sarebbe avvenuto detto sparo poteva essere stata già esplosa da chiunque, non potendo contrariamente rilevare l'osservazione (riportata dall'[OSCURATO:PERSONA]) che detta cartuccia "sembrava più fresca" rispetto alle numerose altre presenti. Con riguardo al tema dell'arma del delitto era stato valorizzato il contenuto di un colloquio in carcere fra l'imputato e il figlio, ipotizzandosi che gli stessi usassero un linguaggio criptico e perciò immaginassero di essere intercettati, ma tale assunto era stato poi escluso dalla stessa motivazione di primo grado. I dialoghi presumibilmente vertevano soltanto sull'iter delle indagini già avviate, e in particolare sulla perquisizione nell'abitazione dell'imputato nel corso della quale erano stati rinvenuti i fucili diversi da quello adoperato per il delitto. Del resto, il riferimento a un rogo innescato da [OSCURATO:PERSONA] non era credibilmente associabile a manovre aventi a oggetto un fucile da "bruciare". Che l'imputato fosse persona irascibile e litigiosa rimaneva confermato dall'episodio del 14 settembre 2016, quando l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'ufficiale giudiziario Bellini si recavano nel fondo di sua proprietà per eseguire un pignoramento dovuto al credito del legale per spese maturare nella causa con Vassalli. Un episodio, questo, però non "decisivamente probante". D'altronde, nella circostanza [OSCURATO:PERSONA] inizialmente si mostrava gentile e, quando egli diceva "voi mi farete finire in corte di assise ... è morta mia moglie, non ho più niente da perdere", ben poteva riferirsi alla sottrazione di quanto oggetto di pignoramento. L'imputato, peraltro, aveva giustificato la frase riferendo che era diretta all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva espresso dubbi sulle cause della morte della moglie. E l'incendio di un tendone subito da Vassalli si era verificato ancor prima. tre persone avevano istaurato controversie con Vassalli, anche legali. La zona del delitto, comunque, era frequentata da cacciatori e altri soggetti. Risultava poi che le guardie)dgiurate della zona detenevano illegalmente armi. Sulla base di tali rilievi i Giudici distrettuali escludevano che ciascuno degli indizi considerati potesse avere una valenza dotata della necessaria affidabilità. 4. Avverso la sentenza resa in grado di appello propongono ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari e le parti civili Dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], queste ultime con unico atto e a mezzo dei rispettivi difensori e procuratori speciali. 5. Il primo ricorso, con unico motivo, denuncia vizi della motivazione. Deduce che la sentenza non si è attenuta ai criteri della motivazione "rafforzata" che è richiesta in caso di ribaltamento in appello della condanna. Quanto all'esito della perquisizione nell'abitazione dell'imputato, non ha considerato che era stato apprezzato sul piano indiziario il rinvenimento nell'occasione anche di cartucce con pallini della stessa numerazione "4" di quelli estratti dalla massa encefalica della vittima, nonché di attrezzature per il confezionamento di munizioni e di diverse cartucce già caricate artigianalmente. [OSCURATO:PERSONA] di appello hanno espresso dubbi in ordine all'accertamento del possesso illegale dell'imputato di altro fucile dello stesso calibro di quello usato per l'omicidio, svolgendo considerazioni in ordine all'episodio dello sparo in data 10 dicembre 2016 che non hanno tenuto conto dell'apprezzamento dell'intero esito captativo, delle indicazioni relative all'individuazione delle voci, dei rilievi rivolti alle diverse ricostruzioni concordate dall'imputato e dal figlio, dei loro tentativi di inquinare le verifiche in sede di rilascio di saggio fonico, del luogo esatto in cui era stato rivenuto il giorno dopo la cartuccia esplosa calibro 12 e della significatività dell'assenza di segni di ossidazione soltanto in tali reperto. Quanto "all'alibi costruito", non si è considerato che i Giudici di primo grado avevano ben illustrato le indicazioni, acquisite tramite intercettazioni, nel senso della falsità delle dichiarazioni in merito del figlio e della nuora dell'imputato. Al riguardo, la motivazione della sentenza è incorsa inoltre nel travisamento del contenuto delle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], la quale infatti non aveva riferito ricordare che l'imputato anche quella mattina si fosse recato al cimitero. Del pari, sono state travisate le dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], poiché questa, escludendo di aver visto l'imputato al cimitero la mattina del giorno 1 novembre 2016, aveva indicato come possibile data anche il giorno successivo. E' mancato, inoltre, il corretto confronto con la ricostruzione del movente del delitto, non tenendosi conto degli sviluppi della causa civile fra l'imputato e Vassalli, con i relativi strascichi costituiti dal pignoramento del settembre 2016. In tale ultima circostanza, invero, venivano formulate da [OSCURATO:PERSONA] gravi minacce rivolte proprio a Vassalli con chiari riferimenti alle conseguenza davanti a una corte di assise, illogicamente ricollegati nella sentenza a un giudizio civile. Non si sarebbe potuto così prescindere dal considerare che [OSCURATO:PERSONA] preannunciava lo scenario avveratosi dopo l'attuazione del proposito omicida. Con riguardo alla lettura di tale episodio, ci si è sottratti al confronto con le smentite della versione difensiva provenienti dalle dichiarazioni dell'avvocato, / / l / Nigretti. La Corte distrettuale, inoltre, soffermandosi sulle dichiarazioni del teste Bellini, non si è misurata con il loro l'essenziale contenuto, che, come pure rilevato dai Giudici di primo grado, aveva confermato le suddette minacce. Anche il tema delle "piste alternative" era stato fatto oggetto di esaustive e puntuali valutazioni da parte della Corte di assise, con le quali la sentenza di secondo grado non si è confrontata neppure quando ha inteso fare cenno ai conflitti - tuttavia già risolti - tra Vassalli e componenti della famiglia Fucci. 6. Il ricorso nell'interesse delle parti civili è affidato a due motivi. 6.1. Il primo motivo lamenta violazione degli artt. 533, 539, 546 e 605 cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione, seguendo lo stesso approccio critico che caratterizza l'intera impugnazione proposta dal Procuratore generale. I difensori delle parti civili, oltre a toccare gli stessi temi di tale impugnazione ed esporre diffuse argomentazioni che parimenti censurano il mancato confronto con la motivazione di primo grado circa la valenza degli indizi, rilevano che, a proposito delle valutazioni sul linguaggio criptico utilizzato in occasione dei colloqui intercettati, non si è compreso il senso dei ragionamenti in ordine all'inattendibilità della deposizione resa in udienza da [OSCURATO:PERSONA]. 6.2. Il secondo motivo, continuando a censurare la motivazione della sentenza impugnata, prospetta il travisamento delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (con riguardo alla verifica dell'alibi), da [OSCURATO:PERSONA] (circa l'episodio del pignoramento), nonché di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (con riferimento ai fatti verificatesi il giorno 10 dicembre 2016). [OSCURATO:PERSONA] 1..dricors fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Come rilevato negli atti di impugnazione, il giudice d'appello che riforma in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, pur non avendo l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale, deve offrire una motivazione puntuale, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata in modo dare adeguatamente conto del confronto critico con le valutazione intervenute secondo la loro corretta considerazione (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 dep. 2018, Rv. 272430; Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Rv. 281404; Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, Rv. 270149). Tale impegno va assolto in caso di prova indiziaria tenendo presente che il giudice di merito non può limitarsi a una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere a una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve/7 preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941). 3. L'intera motivazione della sentenza impugnata non si presta a rappresentare la corretta e puntuale applicazione dei principi sopra richiamati. 4. L'articolato percorso della pronunzia di primo grado, soffermandosi sui singoli indizi e sulla loro intrinseca valenza, mostrava di focalizzare e ritenere provati, secondo ragionamenti aventi valenza di decisività, richiamati ancora in sede di considerazioni complessive (pagg. 182 e ss.), i tre elementi su cui si sono soffermate specificatamente le doglianze mosse con i motivi del ricorso. Il primo di essi riguarda l'alibi addotto dall'imputato, in quanto considerato non solo fallito, ma "costruito" e cioè falso, con le conseguenti ricadute a carico. Sotto il preliminare aspetto del mancato riscontro dell'alibi, la Corte di assise rilevava anzitutto, attraverso diffuse argomentazioni, che le deposizioni delle testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non consentivano di ritenere accertato che [OSCURATO:PERSONA], come sostenuto, la mattina dell'omicidio si sarebbe recato al cimitero. Quanto alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza di primo grado (pagg. 142 e 143) si osservava che tale teste l all'udienza del 13 luglio 2018v aveva confermato che l'imputato era uno dei clienti più mattinieri del suo negozio di fiori, ove solitamente giungeva all'apertura fra le ore 07,00 e le ore 07,45, all'incirca una volta alla settimana. [OSCURATO:PERSONA], però, non aveva ricordato se [OSCURATO:PERSONA] si fosse recato nel suo esercizio anche la mattina del 31 ottobre 2016 (si richiamavano a riguardo i fogli 25-27 della trascrizione dell'esame). La sentenza di appello mostra di non curarsi minimamente di tali ultime precisazioni, laddove afferma che [OSCURATO:PERSONA] aveva, invece, riferito di avere visto l'imputato al cimitero il 31 ottobre 2016 alle ore 7,30 e in più momenti fino alle ore 12,00-13,00. Con riferimento alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], la motivazione di primo grado (pagg. 143-148) riportava ampi contenuti delle dichiarazioni della stessa e svolgeva in ordine ad essi precisi ragionamenti (in particolare riferibili alle risposte date ad alcune domande del Presidente), che poneva a supporto della conclusione secondo cui la teste non aveva espresso certezze circa il suo incontro dell'imputato al cimitero il 31 ottobre 2016, non avendo escluso che esso potesse essere avvenuto due giorni dopo. Senza misurarsi con l'intero significato di tali ampie illustrazioni e operare chiari riferimenti alle dichiarazioni acquisite nel corso dell'articolato esame della testimone, i Giudici di secondo grado affermano che la stessa, dopo alcune incertezze, aveva invece escluso di essersi trovata al cimitero il 2 novembre 2016, avendolo indicato come un giorno di "festa" in occasione del quale non vi si recava a causa della "confusione". Pertanto, alla stregua di quanto sopra, non si colgono spiegazioni idonee a superare quelle dei giudici di primo grado, secondo cui dalle suddette deposizioni non poteva risultare la conferma dell'alibi che era stato addotto dall'imputato. La Corte di assise di appello, sempre trattando tale tema, richiama poi le dichiarazioni a conferma dell'alibi rese dal figlio e dalla nuora dell'imputato. Facendo ciò, però, mostra di non tenere conto che la sentenza di primo grado (pag. 139-142), considerando tali deposizioni unitamente ai contenuti di alcune conversazioni intercettate, esponeva argomenti secondo cui l'alibi di cui trattasi poteva assumere aspetti che ne profilavano la "costruzione" in ragione delle circostanze in cui esso era stato comunicato il giorno dell'arresto dell'imputato. L'intero argomento dell'alibi, dunque, non risulta correttamente scrutinato. Altro tema di prova che risultava apprezzato in termini di decisività dai giudici di primo grado atteneva al possesso dell'imputato di un fucile non denunciato, con il quale lo stesso avrebbe potuto commettere l'omicidio, avendo modo, fra l'altro, di servirsi di cartucce del tipo di quelle adoperate dall'autore del fatto, in quanto fabbricabili tramite gli strumenti rinvenuti in suo possesso. Le articolate considerazioni svolte nella sentenza di primo grado con riguardo a tale ultimo argomento (pagg. 23-28) vengono ignorate da quella di appello, che infatti in proposito si limita solamente a rilevare, in termini meramente constatativi, "come fra le cartucce sequestrate a [OSCURATO:PERSONA] non siano stati rinvenuti pallini aventi numerazione "zero" (del tipo di quelli estratti dalla massa encefalica del Vassalli) e, in tre cartucce, siano stati trovati pallini con numerazione "quattro" (compatibili con quelli estratti dall'addome della vittim0 9. Il possesso dell'imputato di altro fucile calibro 12 era desunto dalla Corte di assise dalle operazioni di intercettazione in data 10 dicembre 2016. L'argomento veniva diffusamente trattato nella sentenza di primo grado (da pag. 28 a pag. 55). Esso, però, viene superficialmente scrutinato dai giudici di secondo grado, anzitutto quando gli stessi, oltre a porre meri interrogativi, paiono mettere in dubbio, ma senza adeguate spiegazioni, che la microspia collocata quel giorno nell'auto dell'imputato avesse consentito di ascoltare l'esplosione di un colpo di arma da fuoco e il suo "scartellamento". La Corte di secondo grado non coglie poi il senso dei ragionamenti secondo cui rilevava che la frase "hai sparato da dentro la macchina?" non fosse stata pronunziata dall'imputato, sicché doveva ritenersi, comunque, a lui rivolta dal figlio in quel momento presente. Né vengono considerati gli altri apprezzamenti dei giudici di primo grado che attribuivano significato a certi rilievi circa i tentativi dei [OSCURATO:PERSONA] di inquinare il saggio fonico. La sentenza impugnata, inoltre, quando pone in dubbio che l'esplosione di cui sopra avesse riguardato la cartuccia calibro 12 sequestrata in quei luoghi il giorno successivo, ancora una volta non si misura appropriatamente col percorso motivazionale seguito dai giudici di primo grado, i quali infatti non si limitavano a evidenziare al riguardo che detta cartuccia sembrava "più fresca", ma facevano riferimento anche agli esiti delle operazioni di localizzazione del punto della sosta dell'autovettura e a tracce di pneumatici prossime al luogo del rinvenimento. Ne deriva che anche sul punto la motivazione non sfugge ai rilievi mossi. Il terzo passaggio di sicura rilevanza, alla stregua dei ragionamenti svolti nella sentenza di primo grado, è costituito dai pregressi comportamenti dell'imputato, che, secondo quanto dedotto nei ricorsi, dovrebbero profilare, con riguardo ai fatti del settembre 2016, la solidità di un movente che avrebbe spinto l'imputato a una sorta di manifestazione anticipata dei gravi propositi ritorsivi. La sentenza di primo grado (pag. 183) in sede di analisi conclusive svolgeva considerazioni in tal senso, mostrando di seguire la ricostruzione di detti fatti come in precedenza nella stessa rappresentata tramite l'ampia esposizione delle deposizioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell'ufficiale giudiziario Bellini (pagg. 76-81). Anche in ordine a tale tema le stringate osservazioni dei giudici di appello non possono ritenersi adeguate, poiché, oltre a ritenere possibile che ci si riferisca specificatamente a una corte di assise per evocare le conseguenze di una causa civile, svolgono asserzioni (a proposito di condoglianze fatte all'imputato e a comportamenti definiti pacifici) prive di ogni ragionevole analisi dell'intera ricostruzione dei fatti che era stata tratta dalle dichiarazioni in esame. A quanto sopra deve aggiungersi che le censure dei ricorrenti colgono parimenti nel segno laddove i giudici di appello, facendo genericamente riferimento a possibili moventi attribuibili ad altri, continuano a non confrontarsi con le precise osservazioni anche su tali temi svolte dai giudici di primo grado. Si leggono, inoltre, affermazioni a proposito di cacciatori e di altri soggetti armati che parrebbero rappresentare la natura accidentale dell'evento, ma, come rilevato dai ricorrenti, allora avrebbe dovuto spiegarsi la compatibilità dell'assunto con l'analisi della sequenza, della distanza e della direzione dei colpi che, secondo i giudici di primo grado, dava conto invece di un'efferata uccisione.L'inadeguato approccio a tutti gli elementi di cui sopra, dunque, non può giustificare le successive valutazioni complessive sull'intero compendio indiziario. 5. Da tutto quanto rilevato discende la fondatezza delle doglianze svolte nel ricorso del pubblico ministero e nel primo motivo del ricorso delle partì civili ricorrenti (le censure di cui secondo motivo di quest'ultimo ricorso restano assorbite dall'accoglimento di quelle dedotte nel primo motivo), poiché non è stato assolto l'onere motivazionale richiesto nella specie per giungere in appello alla decisione di assoluzione difforme da quella pronunziata in primo grado, che possa dar conto della corretta valutazione degli elementi di natura indiziaria, prima singolarmente considerati e dopo, in caso di appropriata e positiva verifica di tutti o solamente di taluni di essi, di un ragionato esame globale rapportato al giudizio di responsabilità da formulare al di là di ogni ragionevole dubbio. 6. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio che dovrà attenersi, ai fini delle valutazioni rimesse solo al merito in sede di giudizio di appello, agli obblighi motivazionali come sopra rappresentati. La decisione sulle richieste di rimborso delle spese di parte civile avanzate nel presente giudizio dovrà intervenire all'esito del giudizio di rinvio, dipendendo essa dall'accoglimento o meno dell'appello avverso